CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2026, la Corte d’appello di Milano hadichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 marzo 2020, irrevocabilel’8 giugno 2021, che lo aveva ritenuto responsabile, tra l’altro, dei delitti diconcorso in rapina aggravata e tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha ricostruito il percorso argomentativo svolto dallasentenza impugnata, la quale aveva giustificato l’affermazione di responsabilità diArgento per il tentato omicidio in ragione della idoneità e univocità degli atticompiuti, desunta dalle caratteristiche oggettive dello sparo, dalla traiettoriafrontale dello stesso, il quale aveva raggiunto, ad altezza del capo, il parabrezzadell’auto sulla quale si trovava [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla distanza dalla quale il proiettileera stato esploso.Ha quindi ritenuto che la consulenza tecnico-investigativa posta dal ricorrentea fondamento della richiesta di revisione non costituiva una nuova provasopravvenuta, in quanto, oltre a non essere sottoscritta, costituirebbe in realtà un“parere legale”, comunque incapace di dimostrare che il colpo sparato da [OSCURATO:PERSONA] non era frontale e diretto alla testa di costui e quindi privo delcarattere di idoneità e univocità a cagionare la morte della persona offesa.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 630,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, erroneamente la Corteterritoriale ha escluso che l’elaborato tecnico-investigativo di parte potessequalificarsi come prova nuova; invero, la consulenza di parte prodotta avevaproceduto alle misurazioni, effettuate tramite strumenti satellitari, delle distanzetra il veicolo dell’imputato, in prossimità del quale egli aveva esploso il colpo dipistola, e il veicolo della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che era stato attinto dal proiettileall’altezza del parabrezza e del montante. La consulenza aveva inoltre effettuatouna lettura tecnico-balistica dei segni del proiettile, giungendo ad unaricostruzione della dinamica dei fatti diversa da quella operata dalle sentenze dimerito, in relazione alla distanza e alla traiettoria dello sparo.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione laddove la sentenzaimpugnata ha ritenuto che l’elaborato della difesa non fosse sottoscritto,trascurando il formale incarico conferito alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Nel merito la Cortedi appello avrebbe omesso di considerare i dati tecnici introdotti dalla consulenzadi parte, e cioè: le distanze reali tra i veicoli, le quali erano ben superiori ai 20 mtritenuti dalla sentenza; la lettura tecnico-balistica del “deposito giallastro”rinvenuto sul parabrezza dell’auto della persona offesa, da cui era stata desuntauna traiettoria trasversale del proiettile e non frontale verso la testa delconducente, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata; il sopralluogoeffettuato, con cui si documentava la conformazione dei luoghi e le posizionicompatibili dei veicoli e le visuali. A fronte di tali plurimi elementi emergenti dallaconsulenza tecnica, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad escludere in modostereotipato la decisività dell’elaborato tecnico.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi di censura, in quanto connessi, possono essere esaminaticongiuntamente. Essi sono manifestamente infondati.2.1. Occorre, preliminarmente, ricordare che il giudizio di revisione ha naturadi impugnazione straordinaria, preordinata alla riparazione degli errori giudiziari,mediante l’annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiustesuccessivamente alla formazione del giudicato. La disciplina della revisione mira acomporre il conflitto tra esigenze di giustizia formale, che si concretizzano nellacristallizzazione delle decisioni giudiziarie attraverso il giudicato, ed esigenze digiustizia sostanziale che inducono a riaprire il processo pur a fronte di unasentenza irrevocabile di condanna. Proprio la natura straordinaria della revisionegiustifica un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurareimpugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare lacelebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regolevalutative dettate dal legislatore.A tal fine il codice di rito disciplina le cadenze del procedimento, individuandocondizioni e limitazioni, che sono tipizzate dall’art. 630 cod. proc. pen. Lecaratteristiche di tale procedimento sono state delineate dalla giurisprudenza dilegittimità innanzitutto nella soppressione della struttura bifasica (checaratterizzava tale procedimento nel codice di rito del 1930) e nel suo integralesvolgimento avanti alla Corte d’appello nel cui distretto si trova il giudice che hapronunciato la sentenza di condanna di primo grado (art. 633 cod. proc. pen.),alla quale è affidato il vaglio sia dell’ammissibilità della richiesta, sia dellacognizione di merito.2.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che«Nell'attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistemadel codice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione unadistinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudiziopositivo circa l'ammissibilità della richiesta non comporta intervento di alcun tiposulla decisione denunciata, ma anche perché - un argomento davverocomplementare - la seriazione procedimentale descritta dall'art. 629 e seguentisegnala l'esistenza di una progressione che - sia pure attestata ai "casi"tassativamente previsti dall'art. 630 - implica, ove il giudizio di ammissibilità abbiaesito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio direvisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura» (Sez. U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441, in motivazione).In tale quadro, la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione straordinariacostituisce un preventivo vaglio finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuoseo palesemente infondate e si sostanzia in un’indagine preliminare, interna alprocedimento, finalizzata a verificare l’osservanza delle disposizioni normativedettate per il ricorso a tale strumento, tra cui, oltre all’oggetto e le forme dellarichiesta e la ricorrenza delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod.proc. pen., la idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a dimostrare cheil condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 (art. 631cod. proc. pen.).2.3. Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, la valutazione diinammissibilità si sostanzia nello scrutinio, da operare “dall’esterno”, e in tal sensoin astratto, circa l’idoneità delle nuove prove ad incidere in maniera decisivasull’esito del processo definitivo. Il giudice è chiamato a vagliare la capacitàdimostrativa delle nuove prove, pur senza gli approfondimenti propri delsuccessivo giudizio di revisione, dovendo stabilire se, i nuovi elementi di prova oveeventualmente accertati, siano idonei, attraverso il riesame di tutte le prove, aribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv.260563 – 01).A questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che lavalutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta propostasulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinatanell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsiin termini realistici, senza ignorare segni evidenti di inconferenza e/o inaffidabilitàdella stessa. (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03; Sez. 5, n.1969 del 20/11/2020 dep. 2021, L., Rv. 280405 - 01; Sez. 2, n. 18765 del13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01)3. Nel caso in esame, i rilievi difensivi si appuntano sulla valutazioneasseritamente erronea con cui la Corte territoriale ha escluso che la consulenza diparte rivestisse il carattere di prova nuova.3.1. L’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che la revisione può essererichiesta «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che,sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essereprosciolto a norma dell'articolo 631».Come chiarito dalle Sezioni Unite Pisano, per “prove nuove” – rilevanti anorma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della istanza direvisione – devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenzadefinitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quellenon acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neancheimplicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenutesuperflue nel processo di cognizione, e indipendentemente dalla circostanza chel'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamentoprocessuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai finidel diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001,dep. 2002, cit.).3.2. Con specifico riguardo alla prova scientifica, secondo l’attualeinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, la necessità di nuoviaccertamenti peritali può rendere ammissibile la richiesta di revisione non soloquando riguardi nuove sopravvenienze fattuali, ma anche quando sia motivatadall’impiego di nuove tecniche e conoscenze scientifiche su dati già acquisiti.«Alla stregua di questa diversa impostazione, quindi, la novità della provascientifica può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure almetodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processoormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali» (Sez. 1, n.15139 del 08/03/2011, Ghiro, Rv. 249864 – 01; Sez. 4, n. 3446 del 12/11/2014,dep. 2015, C., Rv. 262029 - 01), a condizione che si tratti di applicazioni tecnicheaccreditate e pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunitàscientifica (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bompressi, Rv. 211457; conf. Sez. 1,n. 25810 del 07/05/2002, Gucci, Rv. 221589; Sez. 6, n. 26734 del 15/04/2003,[OSCURATO:PERSONA]. 227422; Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137, inmotivazione).Se, dunque, costituisce “prova nuova” quella che mira ad introdurre elementidi fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez.6, n. 53428 del 05/11/2014, Rubino, Rv. 261840), alla stessa conclusione devegiungersi con riferimento alla diversa valutazione tecnico-scientifica di elementifattuali, quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute,idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differentivalutazioni tecniche (così in motivazione Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi,cit.).Viceversa, non può costituire prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, destinata a tradursi in apprezzamento critico diemergenze oggettive già conosciute nel giudizio definito dalla sentenza passata ingiudicato di cui si chiede la revisione (in tal senso, cfr. Sez. 6, n. 13930 del14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460; Sez. 2, n. 12751 del 08/03/2011, Cutaia,Rv. 250049);È altresì necessario che la prova nuova sia idonea a condurre a risultatiprobatori in termini di certezza o piena affidabilità (cfr. Sez. 1, n. 4837 del06/10/1998, Bompressi, Rv. 211457) e che l'esito dell'accertamento prospettatosia idoneo a scardinare la valenza degli ulteriori elementi probatori che avevanodimostrato e determinato la colpevolezza del condannato (Sez. 5, n. 38276 del19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786).4. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di dirittorichiamati.La Corte di appello ha escluso in radice che la consulenza della difesacostituisca una prova nuova e, prima ancora, che possa qualificarsi come prova,dal momento che essa non offre elementi nuovi e diversi da quelli già presi inconsiderazione, non si fonda su nuove acquisizioni scientifiche, né sull’utilizzo ditecniche diverse e innovative.Al riguardo il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe omessodi considerare i dati tecnici specifici introdotti, costituiti dalle distanze reali tra ilveicolo a bordo del quale si trovava [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], rivelatesi superioria quelle ritenute in sentenza, dalla analisi balistica del “deposito giallastro”rinvenuto sul parabrezza dell’auto della persona offesa, da cui si desumerebbe unadiversa traiettoria del proiettile esploso da [OSCURATO:PERSONA] e dagli esiti del sopralluogo inrelazione alla posizione delle auto al momento dei fatti.La censura non può essere accolta. Essa trascura di confrontarsi con lespecifiche indicazioni offerte in proposito dalla Corte distrettuale, la quale haevidenziato che la consulenza di parte è fondata su una rilettura degli atti diindagine, nonché sulla versione dei fatti fornita da [OSCURATO:PERSONA] al consulente, e su duemappe dei luoghi disegnate dal medesimo. Ha inoltre sottolineato come il calcolodelle distanze operato dal consulente attraverso [OSCURATO:PERSONA] era statodeterminato, per sua stessa ammissione, in maniera del tutto approssimativa,mentre l’ispezione dei luoghi non aveva prodotto risultati, consentendo solo diconstatare che essi nel frattempo erano stati modificati.La conclusione cui è pervenuta l’ordinanza impugnata risulta logica e coerentecon i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che la consulenzaprodotta dal ricorrente in realtà non segnala alcuna acquisizione scientificainnovativa né nuovi elementi probatori, tali da inficiare le risultanze poste afondamento del giudizio di condanna, risolvendosi, piuttosto, in una rilettura degli5. Per tali ragioni, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle speseprocessuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa diinammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, afavore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]