CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 IGLI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 16 novembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 31 ot-votbg_e Egél ent--- e 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: I) vizio di motivazionel con riferimento al giudizio di responsabilità penale per il mancato raggiungimento della piena prova della colpevolezza; II) violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen.; III) inosservanza della legge penale con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Collegio del merito. 3.1 Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità dell'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, come riscontrate documentalmente dai tabulati telefonici. A fronte della motivazione della sentenza impugnata le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). 3.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui il ricorrente ha lamentato l'errata qualificazione giuridica del fatto, avendo evidenziato che la minaccia era stata proferita per intimidire la persona offesa al fine di costringerla a restituire una somma, di cui era debitrice, e che, pertanto, la condotta doveva essere sussunta nel delitto di violenza privata. Di contro, i giudici del merito hanno qualificato i fatti contestati come rapina impropria, avendo sottolineato che erano integrati tutti gli elementi costitutivi di tale delitto, in quanto l'imputato, successivamente all'impossessamento del cellulare, sottratto per procurarsi un ingiusto profitto, aveva minacciato la persona offesa, la quale l'aveva rincorso per riprendersi il bene, a nulla rilevando l'eventualità — peraltro non provata - che l'imputato volesse soddisfare altri fini o bisogni personali. Così argomentando, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276104), per il quale, nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui.3.3 Anche la doglianza in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. peri. è priva di specificità, in quanto non si confronta con le ragioni reiettive, valorizzate dal giudice del merito. In effetti, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse essere riconosciuta l'attenuante anzidetta in ragione della mancata riparazione integrale del danno precedentemente al giudizio, non potendo valere come offerta banco iudicis la copia fotostatica dell'assegno, prodotta dall'imputato, recante come beneficiario la persona offesa, non essendo stata provata l'impossibilità di contatto con la vittima. 4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] " nte [OSCURATO:PERSONA] Paola 3, - 1Th r D