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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42143/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. c) della legge n. 643 del 1941 è inammissibile perché deduce la violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello nel quale era stato unicamente devoluta la violazione dell'art. 81 cod.pen.

In ogni caso il motivo è privo di specificità perché non è scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata là dove l'affermazione di responsabilità non è collegata alla mera mancanza del marchio SIAE.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. c) della legge n. 643 del 1941 è inammissibile perché deduce la violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello nel quale era stato unicamente devoluta la violazione dell'art. 81 cod.pen. In ogni caso il motivo è privo di specificità perché non è scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata là dove l'affermazione di responsabilità non è collegata alla mera mancanza del marchio SIAE. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris