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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 06972/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35038/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,n. 1858/ 13/ 20 1 8, depositata in data 10 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Plusvalenza - Vendita terreno edificabile - Definizione ex lege 197/2022 - E stinzione - Cessazione della materia del contendere.Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

THS011402538, attinente all’IRPEF per l’anno 2009, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di due terreni edificabili nel 2009, ex art. 68, comma 2, t.u.i.r., richiedendo il versamento della maggiore imposta per Euro 214.616,00.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che accoglieva il ricorso annullando l’atto.

2. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione dei giudici di prossimità.

3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi atre motiv i .

Il contribuenteresiste con controricorso .

È stata fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, in data 27-28/11/2024, memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 26-11/3- 12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il contribuente avanzato istanza di definizione agevolata e la procedura si è conclusa regolarmente.

Il procuratore del contribuente ha depositato, in data 6/12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha aderito alla richiesta ex adversoformulata.

Considerato che:

1. Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR, e 2697, 3 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la CTR aderito acriticamente alla tesi del contribuente, escludendo la sussistenza, nella specie, di una plusvalenza tassabile.

Di contro, la ricorrente aveva, già nella motivazione dell’avviso di accertamento, indicato gli elementi fattuali da cui desumere la potenzialità edificatoria (di fatto) del terreno oggetto di vendita.

2. Con il secondo strumento lamenta l’«omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.» per avere la CTR omesso di valutare la scrittura privata del 9 luglio 2005 tra il contribuente e la Provincia di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «motivazione apparente ed illogica.

Violazione art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.»; evidenzia, in particolare, due passaggi della sentenza, nei quali la motivazione sarebbe ‘illogica’.

4. Preliminarmente deve darsi atto dell’intervenuta definizione agevolata dell’avviso di accertamento per cui è causa;nella memoria a firma dell’Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 - 11/[OSCURATO:DATA_NASCITA], si fa espresso riferimento alla nota dell’Amministrazione finanziaria, datata 20/11/2024, con la quale l’Ufficio ha comunicato la regolarità della procedura di definizione agevolata.

Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.Pertanto, può- pur in assenza della documentazione relativa al condono -dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

5. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, sia perché trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140), sia perché risulta ricorr ente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per cui non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35038/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,n. 1858/ 13/ 20 1 8, depositata in data 10 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Plusvalenza - Vendita terreno edificabile - Definizione ex lege 197/2022 - E stinzione - Cessazione della materia del contendere.Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. THS011402538, attinente all’IRPEF per l’anno 2009, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di due terreni edificabili nel 2009, ex art. 68, comma 2, t.u.i.r., richiedendo il versamento della maggiore imposta per Euro 214.616,00. Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che accoglieva il ricorso annullando l’atto. 2. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione dei giudici di prossimità. 3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi atre motiv i . Il contribuenteresiste con controricorso . È stata fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, in data 27-28/11/2024, memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 26-11/3- 12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il contribuente avanzato istanza di definizione agevolata e la procedura si è conclusa regolarmente. Il procuratore del contribuente ha depositato, in data 6/12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. con la quale ha aderito alla richiesta ex adversoformulata. Considerato che: 1. Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR, e 2697, 3 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere la CTR aderito acriticamente alla tesi del contribuente, escludendo la sussistenza, nella specie, di una plusvalenza tassabile. Di contro, la ricorrente aveva, già nella motivazione dell’avviso di accertamento, indicato gli elementi fattuali da cui desumere la potenzialità edificatoria (di fatto) del terreno oggetto di vendita. 2. Con il secondo strumento lamenta l’«omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.» per avere la CTR omesso di valutare la scrittura privata del 9 luglio 2005 tra il contribuente e la Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «motivazione apparente ed illogica. Violazione art. 36 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4, c.p.c.»; evidenzia, in particolare, due passaggi della sentenza, nei quali la motivazione sarebbe ‘illogica’. 4. Preliminarmente deve darsi atto dell’intervenuta definizione agevolata dell’avviso di accertamento per cui è causa;nella memoria a firma dell’Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 - 11/[OSCURATO:DATA_NASCITA], si fa espresso riferimento alla nota dell’Amministrazione finanziaria, datata 20/11/2024, con la quale l’Ufficio ha comunicato la regolarità della procedura di definizione agevolata. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.Pertanto, può- pur in assenza della documentazione relativa al condono -dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. 5. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, sia perché trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140), sia perché risulta ricorr ente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per cui non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contend
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