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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 16233/2026

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inistratore unico elegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di TorinoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Torino, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata anche inpunto di statuizioni civili.1.

Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte di appello di Torino haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2024con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuto responsabile del delitto diricettazione di beni di provenienza furtiva (ottanta ceste per il trasporto del panerecanti il marchio “[OSCURATO:SOCIETA].”), nella forma attenuata di cui al commaquarto dell’art. 648 cod. pen., e condannato alla pena di tre mesi di reclusione edeuro 400 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita partecivile.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine all’elementosoggettivo del reato, in quanto i testi escussi in istruttoria avevano confermato lapossibilità di confusione circa i circuiti commerciali che utilizzavano le casse inquestione nei supermercati gestiti dal [OSCURATO:PERSONA]; la violazione di legge (artt. 648,comma quarto, 131-bis cod. pen.) per l’esclusione della particolare tenuità delfatto nonostante l’integrale restituzione dei beni alla parte civile, lo stato diincensurato e la mancanza di abitualità della condotta; la violazione di legge (art.62-bis cod. pen.) per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche;la contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione del danno.2.1.

Con memoria pervenuta tramite pec in data 1 aprile 2026 la difesa dellaparte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha argomentato in ordine ai motivi di ricorso,rilevandone l’infondatezza.3.

Con riferimento al primo motivo, il ricorrente non considera che nel caso dicosiddetta "doppia conforme" l’erronea valutazione del materiale istruttorio puòessere eccepito soltanto come vizio del travisamento della prova, per utilizzazionedi un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazionedi una prova decisiva, e può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo qualora il ricorrente rappresenti- con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è statoper la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 – 01).Nell’ipotesi in esame, non è stato eccepito il travisamento, la contestazionedella valutazione delle prove dichiarative attiene a profili di merito, la corteterritoriale ha argomentato adeguatamente in ordine al proprio convincimentosulla base delle risultanze istruttorie (presso la ditta del [OSCURATO:PERSONA] furono rinvenutealmeno ottanta casse di plastica utilizzate per il trasporto del pane, di proprietàdella società [OSCURATO:SOCIETA], che ne aveva denunciato l’ammanco in numero dicirca duecento, a seguito di furti reiterati nel tempo; casse che l’imputato avevaordinato ai dipendenti di usare, pur essendo a conoscenza di “un mercato nero” ditali beni, nella consapevolezza di non avere rapporti commerciali con la società inquestione).Il motivo non supera pertanto il vaglio di ammissibilità.4.

Gli ulteriori motivi sono fondati.L’imputato aveva, infatti, sostenuto nell’atto di appello l’integrale restituzionedelle ceste in questione al proprietario, chiedendo che tale circostanza fossevalutata ai fini sia della richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. sia della quantificazione del danno; inoltre, aveva eccepito l’ingiustificataesclusione da parte del primo giudice delle circostanze attenuanti generiche,evidenziando al riguardo, oltre la condotta restitutoria, anche il limitato allarmesociale del fatto contestato e l’estraneità a circuiti delinquenziali.La corte di merito, pur dando atto di tali aspetti nella sintesi dei motivi dellecensure, nulla ha motivato a riguardo, escludendo “un trattamento sanzionatoriodi maggiore benevolenza attraverso un diverso bilanciamento delle giàriconosciute attenuanti generiche”; attenuanti in realtà non concesse dal primogiudice.S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per unnuovo giudizio sui motivi relativi al diniego della richiesta ex art. 131-bis cod. pen.ed alla quantificazione del danno; è assorbito il motivo sulle circostanze attenuantigeneriche, sulle quali il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi in caso di mancatoproscioglimento dell’imputato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del riconoscimentodella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ed alla quantificazionedel danno in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistratore unico elegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di TorinoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Torino, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata anche inpunto di statuizioni civili.1. Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte di appello di Torino haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2024con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuto responsabile del delitto diricettazione di beni di provenienza furtiva (ottanta ceste per il trasporto del panerecanti il marchio “[OSCURATO:SOCIETA].”), nella forma attenuata di cui al commaquarto dell’art. 648 cod. pen., e condannato alla pena di tre mesi di reclusione edeuro 400 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita partecivile.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine all’elementosoggettivo del reato, in quanto i testi escussi in istruttoria avevano confermato lapossibilità di confusione circa i circuiti commerciali che utilizzavano le casse inquestione nei supermercati gestiti dal [OSCURATO:PERSONA]; la violazione di legge (artt. 648,comma quarto, 131-bis cod. pen.) per l’esclusione della particolare tenuità delfatto nonostante l’integrale restituzione dei beni alla parte civile, lo stato diincensurato e la mancanza di abitualità della condotta; la violazione di legge (art.62-bis cod. pen.) per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche;la contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione del danno.2.1. Con memoria pervenuta tramite pec in data 1 aprile 2026 la difesa dellaparte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha argomentato in ordine ai motivi di ricorso,rilevandone l’infondatezza.3. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente non considera che nel caso dicosiddetta "doppia conforme" l’erronea valutazione del materiale istruttorio puòessere eccepito soltanto come vizio del travisamento della prova, per utilizzazionedi un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazionedi una prova decisiva, e può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo qualora il ricorrente rappresenti- con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è statoper la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 – 01).Nell’ipotesi in esame, non è stato eccepito il travisamento, la contestazionedella valutazione delle prove dichiarative attiene a profili di merito, la corteterritoriale ha argomentato adeguatamente in ordine al proprio convincimentosulla base delle risultanze istruttorie (presso la ditta del [OSCURATO:PERSONA] furono rinvenutealmeno ottanta casse di plastica utilizzate per il trasporto del pane, di proprietàdella società [OSCURATO:SOCIETA], che ne aveva denunciato l’ammanco in numero dicirca duecento, a seguito di furti reiterati nel tempo; casse che l’imputato avevaordinato ai dipendenti di usare, pur essendo a conoscenza di “un mercato nero” ditali beni, nella consapevolezza di non avere rapporti commerciali con la società inquestione).Il motivo non supera pertanto il vaglio di ammissibilità.4. Gli ulteriori motivi sono fondati.L’imputato aveva, infatti, sostenuto nell’atto di appello l’integrale restituzionedelle ceste in questione al proprietario, chiedendo che tale circostanza fossevalutata ai fini sia della richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. sia della quantificazione del danno; inoltre, aveva eccepito l’ingiustificataesclusione da parte del primo giudice delle circostanze attenuanti generiche,evidenziando al riguardo, oltre la condotta restitutoria, anche il limitato allarmesociale del fatto contestato e l’estraneità a circuiti delinquenziali.La corte di merito, pur dando atto di tali aspetti nella sintesi dei motivi dellecensure, nulla ha motivato a riguardo, escludendo “un trattamento sanzionatoriodi maggiore benevolenza attraverso un diverso bilanciamento delle giàriconosciute attenuanti generiche”; attenuanti in realtà non concesse dal primogiudice.S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per unnuovo giudizio sui motivi relativi al diniego della richiesta ex art. 131-bis cod. pen.ed alla quantificazione del danno; è assorbito il motivo sulle circostanze attenuantigeneriche, sulle quali il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi in caso di mancatoproscioglimento dell’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del riconoscimentodella causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ed alla quantificazionedel danno in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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