CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], profferendo nei suoi riguardi l'espressione: «Non dovevo andare dai Carabinieri ma dovevo scendere e ammazzare te e tuo fratello», all'uopo rideterminando la pena irrogatagli in quella di giorni quindici di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come ineccepibilmente argomentato dalla Corte di appello, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Fattispecie proprio in tema di minaccia grave ex art. 612, comma 2, cod. pen.) (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432; conf. Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Rv. 276540); - che il secondo motivo (nella parte in cui si fa questione del diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) e il terzo motivo sono generici per indeterminatezza, perché non indicano specifici elementi di fatto atti a giustificare, comunque, la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto pur in presenza di una minaccia intrinsecamente grave, quale quella affidata all'espressione: «<avrei dovuto ammazzare te e tuo fratello», avrei che, come tale, ha legittimamente condotto il Collegio di merito a implicitamente disattenderne la richiesta (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097); - che il secondo motivo (in punto di commisurazione della pena) e il quarto motivo sono aspecifici, perché privi di confronto con la statuizione contenuta nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, irrogato all'imputato nella misura minima di giorni quindici ex art. 23 cod. pen., e perché prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il ConsicIIre estensore [OSCURATO:PERSONA] amaglia Stefer ,p [OSCURATO:PERSONA] at.r.4,"17,F.!),