CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 07069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34855/23 Maiti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso - attinente alla pretesa nullità del giudizio di appello per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado - è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che l'imputato e il suo difensore di fiducia hanno ricevuto notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado; che è stata disposta ritualmente la traduzione per l'udienza e che l'imputato medesimo ha partecipato alle udienze tenute in primo grado, e che in particolare in data 27 febbraio 2019 ha chiesto personalmente di definire il processo con rito abbreviato, come risulta dal relativo verbale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il