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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 46964/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché il proposto motivo — identico per tutti i ricorrenti, e afferente al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta — esula dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta agli imputati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 risulta ben lontana dal massimo edittale e non inficiati da illegalità risultano gli aumenti di pena a titolo di continuazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché il proposto motivo — identico per tutti i ricorrenti, e afferente al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta — esula dalle impugnazioni sperinnentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché la pena inflitta agli imputati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 risulta ben lontana dal massimo edittale e non inficiati da illegalità risultano gli aumenti di pena a titolo di continuazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore
Sentenza Cassazione n. 46964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris