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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 30279/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1140 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10379/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 febbraio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 171-ter, lett. a), c), e), legge n. 633 del 1941, perché aveva trasmesso nella sua pizzeria, in pubblico, per uso non personale, all’interno del locale e su tre televisori, alla presenza di più avventori, il servizio criptato della partita di calcio Lazio-Roma, ricevuto mediante utilizzo di una smart card e di un decoder contenenti una scheda [OSCURATO:PERSONA], rilasciata esclusivamente per uso domestico. 2.

Ricorre l’imputato per violazione di legge e vizio di motivazione perché non era stato provato il fine di lucro, siccome la trasmissione della partita non era stata pubblicizzata e non aveva fatto confluire nel locale più avventori del solito (primo motivo), perché non era stato disposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), perché erano stati negati il beneficio della pena sospesa (terzo motivo) e della non menzione (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30279/2025 Roma, lì, 04/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Sono pacifici i fatti, e cioè la trasmissione di una partita di calcio in locale pubblico con uso della scheda [OSCURATO:PERSONA] a uso domestico.

La giurisprudenza ha affermato nella sentenza Dell’Anna (Sez. 3, n. 7051 del 02/12/2011, dep. 2012, Rv. 252011), in conformità al precedente della sentenza Lubrano (Sez. 3, n. 45567 del 24/11/2010, Rv. 248763), che il predetto fatto non integra il reato, per mancanza del fine di lucro, allorché non venga accertato l'intento di far confluire nel locale un maggiore numero di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio, indicando in tale circostanza un elemento differenziale decisivo rispetto all’opposto orientamento favorevole alla configurazione del reato (tra le varie, Sez. 3, n. 13812 del 12/02/2008, Giacometti, Rv. 239686; Sez. 3, n. 8073 del 25/01/2007, Polverino, Rv. 236088; Sez. 3, n. 31579 del 17/05/2002, Martina, Rv. 222308).

Nella sua requisitoria, il Procuratore generale, sulla scorta della sentenza Dell’Anna, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo che l’imputato debba essere assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio perché è necessario colmare la lacuna della motivazione sul fine di lucro, la cui esistenza è stata data per presunta dalla Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello.

E’ dunque necessario verificare in concreto se tale fine sussista o meno, alla stregua delle risultanze di causa.

A differenza di quanto opinato dal Procuratore generale, non sono emersi elementi che consentano di escludere in radice il reato, siccome la motivazione è gravemente carente anche nella descrizione delle circostanze di fatto.

L’accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbite le altre questioni.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1140 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10379/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 febbraio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 171-ter, lett. a), c), e), legge n. 633 del 1941, perché aveva trasmesso nella sua pizzeria, in pubblico, per uso non personale, all’interno del locale e su tre televisori, alla presenza di più avventori, il servizio criptato della partita di calcio Lazio-Roma, ricevuto mediante utilizzo di una smart card e di un decoder contenenti una scheda [OSCURATO:PERSONA], rilasciata esclusivamente per uso domestico. 2. Ricorre l’imputato per violazione di legge e vizio di motivazione perché non era stato provato il fine di lucro, siccome la trasmissione della partita non era stata pubblicizzata e non aveva fatto confluire nel locale più avventori del solito (primo motivo), perché non era stato disposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), perché erano stati negati il beneficio della pena sospesa (terzo motivo) e della non menzione (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30279/2025 Roma, lì, 04/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Sono pacifici i fatti, e cioè la trasmissione di una partita di calcio in locale pubblico con uso della scheda [OSCURATO:PERSONA] a uso domestico. La giurisprudenza ha affermato nella sentenza Dell’Anna (Sez. 3, n. 7051 del 02/12/2011, dep. 2012, Rv. 252011), in conformità al precedente della sentenza Lubrano (Sez. 3, n. 45567 del 24/11/2010, Rv. 248763), che il predetto fatto non integra il reato, per mancanza del fine di lucro, allorché non venga accertato l'intento di far confluire nel locale un maggiore numero di clienti, in conseguenza della fruizione gratuita del servizio, indicando in tale circostanza un elemento differenziale decisivo rispetto all’opposto orientamento favorevole alla configurazione del reato (tra le varie, Sez. 3, n. 13812 del 12/02/2008, Giacometti, Rv. 239686; Sez. 3, n. 8073 del 25/01/2007, Polverino, Rv. 236088; Sez. 3, n. 31579 del 17/05/2002, Martina, Rv. 222308). Nella sua requisitoria, il Procuratore generale, sulla scorta della sentenza Dell’Anna, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo che l’imputato debba essere assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio perché è necessario colmare la lacuna della motivazione sul fine di lucro, la cui esistenza è stata data per presunta dalla Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello. E’ dunque necessario verificare in concreto se tale fine sussista o meno, alla stregua delle risultanze di causa. A differenza di quanto opinato dal Procuratore generale, non sono emersi elementi che consentano di escludere in radice il reato, siccome la motivazione è gravemente carente anche nella descrizione delle circostanze di fatto. L’accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbite le altre questioni. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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