CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N N /7". [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 25/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 12/2/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; - il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico evidenziando che il ricorrente avrebbe comunque fornito una spiegazione e, soprattutto, che se avesse avuto consapevolezza della provenienza illecita dei telefoni non avrebbe utilizzato in uno di questi la scheda sim a lui intestata. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle circostanze emerse e alla spiegazione del tutto generica fornita dal ricorrente quanto alla provenienza dei telefoni ("ho avuto più contatti ... non ricordo chi mi ha fornito i telefoni cellulari in questione), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Sul punto, d'altro canto, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (in tal senso cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). L'elemento psicologico della ricettazione, d'altro canto, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324.La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare neutra la circostanza che il ricorrente era incensurato senza tenere conto degli ulteriori elementi pure presenti, come l'essersi sottoposto a interrogatorio e avere utilizzato uno dei telefoni, agendo così "alla luce de/sole". La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conl:o, quanto a quest'ultimo aspetto, avendo anche ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., all'inesistenza di elementi positivi. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, in assenza di effettivi e concreti elementi, e tali non sono la circostanza che il ricorrente si è sottoposto all'interrogatorio o che ha eventualmente avuto una condotta maldestra, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme