CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02247/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 17/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di rimessione di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'istante, esposte le condizioni di legittimo sospetto per lo svolgimento del processo di cui all'art. 45 cod. proc. pen., ha chiesto lo spostamento del processo in altra sede fuori dall'Abruzzo; osservato che non sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 46 comma 1 cod. proc. pen., per omessa notifica della richiesta alle altre parti del processo e per carenza di documenti allegati che necessariamente devono corredare la stessa; rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere