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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04080/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro quettfemila (22-r1..o.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, !tela era di consiglio del 17/12/2021 -- Il Consigliere estensore, Il Presidente ---CrE715 - C373 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro quettfemila (22-r1..o. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, !tela era di consiglio del 17/12/2021 -- Il Consigliere estensore, Il Presidente ---CrE715 - C373 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris