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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 04975/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2416/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Savona, Corso Italia n. 23/2. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Savona n. 476/2020, depositata in data 5.11.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. Con istanza data 1.4.2017, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo stata convenuta per la pronuncia di divorzio.

Al momento della presentazione dell’istanza di ammissione aveva dichiarato un reddito F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 di € 3411,00, mentre, all’udienza di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, aveva comunicato di convivere con un nuovo compagno, titolare di un reddito di circa € 2000,00 mensili.

Il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni dell’interessata, ha revocato l’ammissione provvisoria, rigettando l’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore.

Il provvedimento di revoca è stato confermato con l’ordinanza impugnata, in applicazione del principio secondo, cui ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art 76 DPR 30 maggio 2002 n 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva o contribuisca alla vita comune, ivi incluso il convivente more uxorio.

Quindi, secondo il Tribunale, il cumulo dei redditi della ricorrente e del convivente superava l’importo massimo fissato per legge.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il ricorso risulta notificato a Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura generale.

Non occorre disporre la rinnovazione della notifica, affetta da nullità, poiché, dato l’esito negativo dell’impugnazione, l’esigenza di contenere la durata del processo entro un termine ragionevole F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 esonera dal compimento di attività processuali superflue e non necessarie per garantire il pieno dispiegamento dei diritti di difesa dell’amministrazione, che non risulta comunque pregiudicata dalla decisione adottata.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 76, comma primo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale considerato i limiti di reddito al momento della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del tribunale nel giudizio di divorzio e non quelli dall’ultima dichiarazione fiscale relativi al 2016, annualità in cui la ricorrente aveva percepito solo € 3411,00, non avendo ancora instaurato alcuna convivenza.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 76, comma secondo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale ritenuto che i redditi della ricorrente superassero i limiti di legge sin dal momento della domanda di ammissione, per effetto del cumulo con quelli del convivente, mentre alla data della richiesta di ammissione, detta convivenza non era ancora stata instaurata.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 76 D.P.R. 115/2002 nonché l’omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver il tribunale confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio senza tener conto della dichiarazione dei redditi 2016 prodotta in giudizio, non oggetto di contestazione, da cui risultava che anche il convivente aveva percepito redditi che, cumulati a quella della ricorrente, non superavano i limiti di legge.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c., 76, comma secondo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma promo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la circostanza che i redditi della ricorrente e del convivente more uxorio non superavano i limiti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 reddituali né per il 2016, né per l’annualità successiva era incontestata, essendo provati i presupposti dell’ammissione del patrocinio gratuito.

I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per difetto di pertinenza.

L’assenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata legittimamente rilevata non alla luce di quanto dichiarato dall’interessata al momento della presentazione dell’istanza rivolta al Consiglio dell’ordine, ma sulla scorta delle ammissioni della ricorrente rese all’udienza presidenziale svoltasi nel 2017, sicché la revoca è stata adottata sulla base di un mutamento sopravvenuto, determinato dalla situazione di convivenza di cui il giudice dell’opposizione doveva tener conto.

Occorre ribadire che, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza (Cass. 15458/2020; Cass. 4429/2017).

Non merita adesione l’assunto secondo cui la pronuncia avrebbe ritenuto già in essere la convivenza – e il cumulo dei redditi – al momento della domanda di ammissione, avendo il tribunale precisato che lo sforamento dei limiti di legge si era manifestato al momento (successivo) in cui la parte aveva ottenuto l’ammissione, e quindi al momento in cui era stato emesso il provvedimento positivo del Consiglio dell’ordine degli avvocati (cfr. ordinanza, pag. 2), adottato nel 2017, non al momento della domanda.

Quanto poi al fatto che neppure dalla dichiarazione 2017 del convivente risultasse un reddito che, cumulato a quello della Lipari eccedeva l’importo di € 8773,00, tale deduzione appare priva di specificità, non risultando se le dichiarazioni del convivente siano state acquisite al giudizio e portate all’esame del tribunale, che ha preso in esame le sole dichiarazioni della ricorrente rese nel corso dell’udienza presidenziale.

Riguardo infine alla non contestazione, da parte del Ministero, dell’ammontare dei redditi della richiedente (e del convivente) per un importo non superiore ai limiti di legge, la questione non è proponibile in cassazione, competendo al giudice di merito verificare, nell'ambito del giudizio di fatto, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalle parti (Cass.27490/2019; Cass.3680/2019).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Benché la ricorrente risulti ammessa al gratuito patrocinio per il presente giudizio di legittimità, deve darsi comunque atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2416/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Savona, Corso Italia n. 23/2. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Savona n. 476/2020, depositata in data 5.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Con istanza data 1.4.2017, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo stata convenuta per la pronuncia di divorzio. Al momento della presentazione dell’istanza di ammissione aveva dichiarato un reddito F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 di € 3411,00, mentre, all’udienza di comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, aveva comunicato di convivere con un nuovo compagno, titolare di un reddito di circa € 2000,00 mensili. Il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni dell’interessata, ha revocato l’ammissione provvisoria, rigettando l’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore. Il provvedimento di revoca è stato confermato con l’ordinanza impugnata, in applicazione del principio secondo, cui ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art 76 DPR 30 maggio 2002 n 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva o contribuisca alla vita comune, ivi incluso il convivente more uxorio. Quindi, secondo il Tribunale, il cumulo dei redditi della ricorrente e del convivente superava l’importo massimo fissato per legge. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il ricorso risulta notificato a Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura generale. Non occorre disporre la rinnovazione della notifica, affetta da nullità, poiché, dato l’esito negativo dell’impugnazione, l’esigenza di contenere la durata del processo entro un termine ragionevole F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 esonera dal compimento di attività processuali superflue e non necessarie per garantire il pieno dispiegamento dei diritti di difesa dell’amministrazione, che non risulta comunque pregiudicata dalla decisione adottata. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 76, comma primo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale considerato i limiti di reddito al momento della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del tribunale nel giudizio di divorzio e non quelli dall’ultima dichiarazione fiscale relativi al 2016, annualità in cui la ricorrente aveva percepito solo € 3411,00, non avendo ancora instaurato alcuna convivenza. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 76, comma secondo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il tribunale ritenuto che i redditi della ricorrente superassero i limiti di legge sin dal momento della domanda di ammissione, per effetto del cumulo con quelli del convivente, mentre alla data della richiesta di ammissione, detta convivenza non era ancora stata instaurata. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 76 D.P.R. 115/2002 nonché l’omessa e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., per aver il tribunale confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio senza tener conto della dichiarazione dei redditi 2016 prodotta in giudizio, non oggetto di contestazione, da cui risultava che anche il convivente aveva percepito redditi che, cumulati a quella della ricorrente, non superavano i limiti di legge. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c., 76, comma secondo, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma promo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la circostanza che i redditi della ricorrente e del convivente more uxorio non superavano i limiti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 reddituali né per il 2016, né per l’annualità successiva era incontestata, essendo provati i presupposti dell’ammissione del patrocinio gratuito. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per difetto di pertinenza. L’assenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata legittimamente rilevata non alla luce di quanto dichiarato dall’interessata al momento della presentazione dell’istanza rivolta al Consiglio dell’ordine, ma sulla scorta delle ammissioni della ricorrente rese all’udienza presidenziale svoltasi nel 2017, sicché la revoca è stata adottata sulla base di un mutamento sopravvenuto, determinato dalla situazione di convivenza di cui il giudice dell’opposizione doveva tener conto. Occorre ribadire che, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza (Cass. 15458/2020; Cass. 4429/2017). Non merita adesione l’assunto secondo cui la pronuncia avrebbe ritenuto già in essere la convivenza – e il cumulo dei redditi – al momento della domanda di ammissione, avendo il tribunale precisato che lo sforamento dei limiti di legge si era manifestato al momento (successivo) in cui la parte aveva ottenuto l’ammissione, e quindi al momento in cui era stato emesso il provvedimento positivo del Consiglio dell’ordine degli avvocati (cfr. ordinanza, pag. 2), adottato nel 2017, non al momento della domanda. Quanto poi al fatto che neppure dalla dichiarazione 2017 del convivente risultasse un reddito che, cumulato a quello della Lipari eccedeva l’importo di € 8773,00, tale deduzione appare priva di specificità, non risultando se le dichiarazioni del convivente siano state acquisite al giudizio e portate all’esame del tribunale, che ha preso in esame le sole dichiarazioni della ricorrente rese nel corso dell’udienza presidenziale. Riguardo infine alla non contestazione, da parte del Ministero, dell’ammontare dei redditi della richiedente (e del convivente) per un importo non superiore ai limiti di legge, la questione non è proponibile in cassazione, competendo al giudice di merito verificare, nell'ambito del giudizio di fatto, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalle parti (Cass.27490/2019; Cass.3680/2019). Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Benché la ricorrente risulti ammessa al gratuito patrocinio per il presente giudizio di legittimità, deve darsi comunque atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2416/2021 Numero sezionale 986/2022 Numero di raccolta generale 4975/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M
Sentenza Cassazione n. 04975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris