CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34703/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G. NICOTERA , 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3386/2019depositata il 31/07/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva e otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’emissione di decreto ingiuntivo del valore capitale di €116.997,54 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. A sostegno della sua pretesa, [OSCURATO:SOCIETA]. esponeva che [OSCURATO:SOCIETA].– aggiudicataria di una commessa internazionale bandita dalla società cinese [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. (‘Nanshan’) riguardante la progettazione, costruzione, consegna, installazione e messa in servizio di un impianto per la lavorazione e rettifica di lastre di alluminio di grandi dimensioni -formalizzava in data 08.04.2014 un ordine di acquisto presso la società [OSCURATO:SOCIETA]del valore complessivo di €1.091.940, avente ad oggetto la fornitura di un sistema di trasporto a rulli dotato di unità di carico e scarico robotica, da spedire -a cura di [OSCURATO:SOCIETA]. - alla società committente in [OSCURATO:SOCIETA]. che [OSCURATO:SOCIETA]non provvedeva al pagamento dell'ultima rata del 10% del prezzo prevista alla scadenza di 18 mesi dall'ordine; inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA]. mancava di corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. l'importo di €7.803,54 relativo ad un intervento tecnico non coperto da garanzia. 1.2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:SOCIETA]deducendo che i mancati pagamenti erano derivati da una serie di inadempimenti imputabili a [OSCURATO:SOCIETA]., relativi a vizi dei beni venduti e in difformità tra quanto ordinato e quanto ricevuto (la marca dei prodotti inviati: cuscinetti a sfera, vuotostati, pressostati, proximity; la marca e la potenza dei motori; il diametro delle ventose installate) e al ritardo nella consegna degli stessi. [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni causati da tali dedotti inadempimenti della propria controparte; in subordine, chiedeva che fosse operata compensazione tra l'importo ingiunto e l'importo dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]. alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]a titolo di risarcimento dei danni. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava l'ingiunzione condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]a pagare a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. l a somma di €104.683,54 oltre agli interessi, ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, avendo il giudice di prime cure detratto dall'ultima rata del 10% del prezzo l'importo della fattura n. 133/2015 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. di €12.314,00 che - contrariamente a quanto affermato dall'opponente - non risultava compensata. 3. La pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla Corte d'Appello di Milano, che riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto a carico dell’appellante il pagamento della somma di €104.683,54, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire gli importi versati da [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza, maggiorati degli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo; condannava, altresì, [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di €12.314,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, relativi alla fattura n. 124/2015; disponeva la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Per quel che qui ancora rileva, così argomentava la sua decisione la Corte territoriale: -non è provato in atti il danno, identificato da [OSCURATO:SOCIETA]. solo ed esclusivamente con quello derivante dal mancato versamento del saldo da parte di Nanshan a suo favore (pari al 20% della commessa di U.S. $1.249.880,00); né è provata la diretta riconducibilità della mancata corresponsione del saldo da parte della committente di [OSCURATO:SOCIETA]. agli inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA]. Deve, pertanto, essere disattesa la domanda risarcitoria formulata dall’appellante relativamente al mancato incasso del saldo contrattuale del 20% dovuto dalla sua committente Nanshan; - quanto alla debenza delle somme ingiunte, parte appellante invoca l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod. civ. Nell'Allegato A all'offerta finale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]. risultano talune specifiche tecniche (marca e potenza del motore; diametro delle ventose) effettivamente non rispettate da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che si tratta di inadempimenti di non scarsa importanza, e atteso altresì che il rifiuto di adempiere da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. riguarda solo il 10% del totale dovuto, l'eccezione ex art . 1460 cod. civ. è meritevole di accoglimento; - non sono provati i danni extracontrattuali per compromissione dell’immagine: [OSCURATO:SOCIETA]si è limitata ad allegare di aver subìto tale pregiudizio facendo riferimento al (non provato) danno contrattuale derivante dal mancato incasso del saldo relativo alla commessa di Nanshan, omettendo tuttavia di offrire qualsivoglia elemento probatorio decisivo ai fini dell’accertamento degli elementi costitutivi dell’invocata responsabilità aquiliana; - quanto alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. , deve ritenersi accertata la debenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del solo corrispettivo di cui alla fattura n. 124/2015, mentre non risultano idoneamente provati i crediti di [OSCURATO:SOCIETA]relativi alle fatture nn. 155/2015 e 71/2016. 4. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a quattro motivi. Si difendeva [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi, contrastato da [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Con il primo motivo si denuncia incongruità, contraddittorietà, carenza e/o omessa motivazione dell'impugnata sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Preleggi sulla presunta mancata prova del danno derivante dal mancato incasso del saldo. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ritiene non provato il danno patrimoniale subìto da [OSCURATO:SOCIETA]., consistente nel mancato incasso del saldo da parte della committente Nanshan: non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario (Cass. Sez. 6, ord. n. 2527 del 01.02.2018; conf. da: Cass. n. 9385 del 14.07.2000); tale fatto andava rinvenuto nel riconoscimento di debito da parte della committente Nanshan prodotto agli atti, quale prova confessoria del debitore – da interpretarsi nel suo tenore letterale a norma dell’art. 12 Preleggi -sia in ordine alla sussistenza nelle proprie scritture contabili della relativa partita debitoria, sia del mancato pagamento del debito ad [OSCURATO:SOCIETA]. Del resto, che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse a conoscenza delle contestazioni provenienti da Nanshan sulla composizione e funzionamento dell’impianto, lo dimostra la mail inviata il 01. 07 . 2015 da quest’ultima ad [OSCURATO:SOCIETA]., e da [OSCURATO:SOCIETA]. trasmessa a SPR s . r.l. Inoltre, prosegue la ricorrente, il collaudo avvenuto in Cina il 18.06.2015 attesta unicamente che il complesso era stato montato in ogni sua parte e pronto per l'accertamento della conformità ([OSCURATO:PERSONA], ‘F.A.T.’), di fatto poi contestata in data 01.07.2015 da parte di Nanshan. Con un'ulteriore doglianza, la ricorrente lamenta l'incongruità, contraddittorietà e carenza di motivazione sull’asserita mancanza di nesso causale tra le inadempienze di [OSCURATO:SOCIETA]. e il danno subìto da [OSCURATO:SOCIETA] . Premesso che [OSCURATO:SOCIETA]. conosceva e condivideva tutte le caratteristiche delle prescrizioni e specifiche tecniche dell'impianto da realizzare, come risulta dall'offerta di [OSCURATO:SOCIETA]. datata 07.04.2014 (anticipata da un documento della stessa del 06.03.2014) e dalla riserva di integrazione delle stesse nel corso dell'opera durante i nove mesi di preparazione dall'offerta di [OSCURATO:SOCIETA]. all'ordine definitivo risalente al 19.12.2014, la Corte distrettuale - pur avendo accertato l'installazione di motori di potenze nettamente inferiori e quindi non conformi a quelle previste nelle specifiche tecniche, e pur avendo accertato la non corrispondenza del diametro delle ventose alle specifiche tecniche contenute nell'All. A della proposta proveniente dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. - ne ha tratto una contraddittoria ed inconferente motivazione, in violazione dell'art 12 Preleggi. Infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto che tali inadempimenti giustificassero l'eccezione di inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]e, quindi , il mancato versamento e la trattenuta delle somme del 10% del prezzo dell’appalto d'opera laddove, invece, tali inadempienze hanno direttamente provocato l'impossibilità di esperire il F.A.T., cioè il test che deve accertare la qualità e funzionalità dell'impianto e la corrispondenza al commissionato e, quindi, il conseguente mancato rilascio del F.A.C. ([OSCURATO:PERSONA]). Non conformità e inadempienze, quindi, che rappresentano il nesso causale rispetto al danno subìto da [OSCURATO:SOCIETA]che, infatti, non avrebbe mai ricevuto il saldo della commessa da parte della committenza. 1.1. Il motivo è inammissibile. Le articolazioni del mezzo di gravame si snodano intorno all’asserita incongruenza e contraddittorietà della motivazione, riproponendo però a questa Corte la lettura puntuale delle risultanze probatorie ( attestanti i l riconoscimento del debito da parte della committente Nanshan nei confronti dell’appaltatrice, [OSCURATO:SOCIETA]. ; le contestazioni della committente in merito ai vizi dell’impianto e la loro riconducibilità al produttore, [OSCURATO:SOCIETA].: pp. 8-20 del ricorso;il significato del contenuto del collaudo del 18.06.2015 e le contestazioni della Nanshan: pp. 18- 19 del ricorso; la non conformità dei cuscinetti a sfera: p. 30 del ricorso),al fine di ribadire la sussistenza della relazione causale tra le inadempienze di [OSCURATO:SOCIETA]. e il danno subìto da [OSCURATO:SOCIETA]. ( v. soprattutto pp. 36-38 del ricorso). In ordine a tale censura, la pronuncia impugnata si sottrae al sindacato di questa Corte, posto che – confermando quanto già affermato dal giudice di prime cure –chiarisce ulteriormente le ragioni del suo convincimento in merito alla mancata prova del danno sofferto da [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dal mancato saldo da parte di Nanshan . Afferma la Corte territoriale che: sono presenti solo comunicazioni indirette provenienti da Nanshan riguardo ai lamentati vizi e alle mancate corrispondenze tra quanto ordinato e quanto consegnato; risulta in atti il complessivo esito positivo del collaudo: dalla scheda di collaudo emergono, invero, alcune non conformità riconducibili ad [OSCURATO:SOCIETA]., ma non coincidono con quelle lamentate da [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio; i documenti che attestano la debenza di Nanshan nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]per un verso offrono prova del riconoscimento del debito della prima nei confronti della seconda, essendo stato il debito relativo al saldo contabilizzato in bilancio e, per altro verso, non attestano le ragioni del mancato pagamentoné la riconducibilità dello stesso al fatto e colpa di [OSCURATO:SOCIETA].(v. sentenza p. 9, 3° capoverso). 1.2. E’, dunque, opportuno ribadire che «con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione (…) l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione»(ex multis: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 -01). 2. Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento del danno extra patrimoniale. A giudizio della ricorrente, la produzione allegata dimostra la perdita di reputazione d'immagine di [OSCURATO:SOCIETA]. sul mercato internazionale, che la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare partendo dal presupposto che non fosse neanche provata l’esistenza del danno patrimoniale subito da [OSCURATO:SOCIETA]. e il nesso di causalità rispetto alle inadempienze di [OSCURATO:SOCIETA].. 2.1. L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia il mancato riconoscimento degli interessi moratori sulle somme assegnate ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] distrettuale, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo della fattura n. 124/2015 per €12.314,00 ha riconosciuto gli interessi legali, senza alcuna ulteriore spiegazione che giustifichi il mancato riconoscimento degli interessi moratori, in violazione delle norme di cui all’art. 1 d.lgs. n. 231/2002. 3.1. Il terzo motivo è fondato. La questione di diritto elevata con il mezzo di gravame risulta prima facie fondata, tenuto conto della circostanza per cui, anche con il decreto ingiuntivo, erano stati riconosciuti gli interessi contemplati dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002: statuizione passata in giudicato, non essendo stato impugnato il capo della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riguardante li riconoscimento degli interessi commerciali exartt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002. Pertanto è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all’inizio del processo civile, il tasso di interesse c.d. «commerciale» di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192), in virtù del quale: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». 4. Con il quarto motivo si deduce l’immotivata compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Già in primo grado la soccombenza di [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alla revoca del decreto ingiuntivo e alla negata compensazione tra le fatture reciproche avrebbe dovuto generare una parziale compensazione delle spese giudiziali. In appello, il ribaltamento pressoché integrale della prima pronuncia con la conferma della revoca del decreto opposto e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di tutte le somme versate da [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la condanna al pagamento della fattura n. 124/2015, fanno concludere che la Corte avrebbe dovuto assegnare ad [OSCURATO:SOCIETA]il 50% delle spese di primo grado, e i 3/4 delle spese nel secondo. 4.1. Il motivo è infondato. È principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte che,ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio. «Esito complessivo» del giudizio vuol dire che occorre avere riguardo non all'esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall'attore. Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese sostenute dal convenuto sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 - 01). Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 cod. proc. civ.dalla l. n. 69 del 2009, «in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa» (in termini, da ultimo: Cass. SSUU n. 32061 del 2022), spettando, quindi, al giudice del merito valutare la misura della compensazione. E’stato anche affermato che, pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca, è possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, con l’unico vincolodell’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite (di recente: Sez. L, Ordinanza n. 1325 del 2023; Cass. n. 17291 del 2021; in precedenza Cass. n. 2653 del 1994 e Cass. n. 22381 del 2009). 4.2. Nel caso di specie,[OSCURATO:SOCIETA]. non è totalmente vincitrice , in quanto soccombente circa la richiesta di danni patrimoniali ed extrapatrimoniali per oltre 1 milionedi euro.In applicazione dei principi sopra riportati, pertanto, nulla ostava a che il giudice del merito potesse procedere alla compensazione integrale delle spese. II.R ICORSO I NCIDENTALE 5. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia, ex art 360 comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire tutti gli importi versati da [OSCURATO:SOCIETA]., compensando integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella prospettazione della ricorrente incidentale,il montaggio di motori di marca diversa e potenza inferiore rispetto alle specifiche tecniche era stato sempre oggetto di discussione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., sin dal 29 maggio 2015, cioè ben 19 giorni prima del collaudo avvenuto in Cina il 18.06.2015: inconferente è, dunque, il riferimento alla pretesa violazione del principio di buona fede nell'esecuzione di un contratto, nonché dell'obbligo di diligenza qualificata sancito dall'art. 1176, comma 2, cod. civ. Né –prosegue la ricorrente incidentale - la committente Nanshan e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. hanno mai contestato e spr essam ente e immediatamente le modifiche inerenti le marche e la potenza dei motori installati, pur mancando diversi giorni al collaudo finale. A riprova della non contestazione da parte di Nanshan sta l'ordinativo della stessa inoltrato nei confronti di una ditta tedesca per la fornitura di una linea di produzione, la quale a sua volta avrebbe inoltrato un ordine alla [OSCURATO:SOCIETA].: ciò a dimostrazione del fatto che la Nashan aveva apprezzato i robot consegnati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. subappaltando alla medesima la costruzione dei robot di movimentazione delle lastre attraverso la ditta tedesca. Quanto al diametro delle ventose,la motivazione della Corte d'Appello sarebbe generica ed astratta, non riportando in quale clausola o punto della documentazione prodotta si evinca l'indicazione del diametro,oltre al fatto che un'eventuale inadempimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla dimensione del diametro sarebbe del tutto insignificante 5.1. Il motivo si rivela inammissibile innanzitutto perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto non attinge la ratio decidendi:la Corte d’Appello ha, infatti, ritenuto contrario a buona fede (ex art. 1375 cod. civ.) nonché alla diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2, cod. civ.) il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA]laddove non si è preventivamente consultata con [OSCURATO:SOCIETA]. , ponendo le il problema relativo all’incompatibilità del motore ordinato al fine di raggiungere una soluzione condivisa (v. sentenza, p. 11, 2° capoverso). Tale conclusione appare al Collegio congrua,tanto più se si tiene conto che si tratta di un contratto in cui le specifiche tecniche sono state raggiunte mediante accordo a formazione progressiva (v. ricorso p. 26). 5.2. Sotto un diverso profilo, il motivo di ricorso incidentale è , altresì, inammissibile laddove censura la pronuncia con riferimento all’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per la consegna di ventose aventi diametrodifferente da quello pattuito: la Corte territoriale ha indicato –diversamente da quanto asserito nel mezzo di gravame - nel l’[OSCURATO:PERSONA] documento dal quale risulta il diametro di 540 mm delle ventose (v. sentenza p. 10, penultimo capoverso),contestando semmai – come già aveva fatto il giudice di prime cure - la genericità dell’eccezione elevatada [OSCURATO:SOCIETA]. attinente all’assenza, nel contratto concluso, delle misure del diametro(v. sentenza p. 11, 2° capoverso). Del pari non è deducibile in questa sede la non gravità dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per la differenza di qualche millimetro nella dimensione del diametro delle ventose consegnate, come invece sostenuto dalla Corte distrettuale (v. sentenza p. 11, righi 20 - 21) , posto che s i tratta di questioni affrontate in motivazione con sufficienza e congruità: trattandosi di questioni attinenti al merito del giudizio e alla valutazione delle prove, esse non sono ammissibili in questa sede, per le ragioni già ricordatesupra ( punto 1.2.) . 6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia, ex art. 360, comma 1, nn. 3 ) e 5 ) cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente, in maniera del tutto assertiva la Corte d'Appello avrebbe considerato l'inadempimento d i [OSCURATO:SOCIETA]. di non scarsa importanza, attribuendo un valore pari al 10% del totale dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]., ugualeall’importo di €109.194,00, senza motivare in maniera circostanziata e specifica su quali basi tali inadempimenti avrebbero concretamente inciso sull'opera finale commissionata da [OSCURATO:SOCIETA]Ciò a maggior ragione se si considera che tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]non era prevista e quantificata alcuna clausola penale la cui pretesa poteva essere richiesta a séguito di qualsivoglia inadempimento e che, pertanto , ogni diminuzione dell'opera finale avrebbe dovuto essere compiutamente quantificata e giustificata dalla Corte d'Appello; la minima differenza economica tra i motori installati e quelli richiesti non può mai comportare una diminuzione del prezzo finale dell'opera commissionata dell'importo sopra ricordato,così come ha fatto la Corte di fatto in via equitativa. 6.1. Anche il secondo motivo è inammissibile . Oltre a quanto già argomentato in precedenza ( supra , punto 5.2.) con riferimento all’esistenza e congruità della motivazione resa dalla Corte d’Appello milanese sulla questione della scarsa importanza dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. qui riproposta, r isulta rettamente applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base degli artt.1453 e 1460 cod. civ., secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive l'inadempimento debba addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3455 del 12/02/2020, Rv. 657100 -01). Inoltre, in materia di contratti a prestazioni corrispettive l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. op era su un piano differente dal criterio dell'importanza dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 cod.civ . ai fini della risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art. 1455 cod. c iv . importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26334 del 17/10/2019, Rv. 655383 - 01). 6.2. Quanto alla pretesa rifusione delle spese legali , l’auspicio formulato nel mezzo di gravame deve essere disatteso, avendo il Collegio rigettato entrambi i motivi delricorso incidentale. 7. In definitiva, il Collegio - dichiara to inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo motivo, rigettato il quarto motivo del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale - accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnatain relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., riconosce gli interessi moratorisulle somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA]. da liquidarsi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, exart. 1284, comma 4, cod. civ.. Stante l’esito finale delle posizioni contrapposte, che ha vistouna sostanziale soccombenza reciproca, compensa interamente le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] Suprema di Cassazioneaccoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara to inammissibile il primo, assorbito il secondo, rigettatoil quarto. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., riconosce gli interessi moratori sulle somme dovute da [OSCURATO:SOCIETA]. ad [OSCURATO:SOCIETA]. da liquidarsi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, exart. 1284, comma 4, cod. civ.. Compensa interamente le spese del giudiziodi legittimità. Da atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti proc