CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, la sentenzaimpugnata e i l ricors o ; udita la relazione svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ed il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicat a in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte -Sez. 1, n. 36063del 2024 - della sentenza del la medesim a Corte di assise di appello del 5 luglio 2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27 gennaio 2022 che , all’esito del giudizio abbreviatoaveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere e, applicate la recidiva reiterata infraquinquennale e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente nella forma sia del metodo mafioso sia dell’agevolazione mafiosa, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di assise di appello del 5 luglio 2023 limitatamente al reato di occultamento di cadavere ed aveva annullato la medesima sentenza con rinvio limitatamente all’applicazionedella recidiva e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e comunque per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, reso in ogni caso necessario dall’annullamento senza rinvio per il delitto di occultamento di cadavere. La Corte di assise di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ribadito l’applicazione della recidiva e dell’aggravante contestata e ha provveduto a rideterminare il trattamento sanzionatorio. All’esito del giudizio di rinvio, quindi, [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per essere stato l’esecutore, su mandato di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dell’omicidio, avvenuto il 13 febbaio 2020, di [OSCURATO:PERSONA], associato al clan camorristico «[OSCURATO:PERSONA]». 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivoil ricorrente lamenta la violazione dell’art. 416 - bis.1. cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante prevista da detta disposizione. Il ricorrente evidenzia che la sentenza di annullamento con rinvio aveva ritenuto che la sentenza di secondo grado non rispettasse i principi affermati dalle Sezioni Unite «Chioccini» (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01 ) e che la motivazione sul punto fosse assertiva e cumulativa, in quanto le due forme dell’aggravante in questione si cumulavano e si confondevano tra loro. La sentenza, inoltre, affermava che la motivazione era caratterizzata da un salto logico,in quanto l’autore e la vittima facevano parte del clan [OSCURATO:PERSONA], il corpo della vittima non era stato più ritrovato, conformemente alla volontà dei mandanti, e il clan [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo reagino all’eliminazione di un suo associato, ma la circostanza che l’omicidio fosse funzionale all’agevolazione del clan non poteva ricavarsi semplicemente dalla mancata reazione del sodalizio mafioso, potendo questa semplicemente essere dovuta al beneplacito dei [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio organizzato dai [OSCURATO:PERSONA], e comunque occorreva motivare sul perché il [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi a conoscenza di tale «funzionalizzazione» del delitto. Neppure, secondo la sentenza di annullamento, sarebbero state chiarite le ragioni per le quali doveva ritenersi che l’omicidio avrebbe accresciuto il prestigio del clan ed avrebbe avuto valenza dimostrativa e rafforzativa del suo potere di intimidazione. Nel ricorso si sostiene che anche la sentenza qui impugnatanon chiarisce tali aspetti, essendo la sua motivazione solo apparente, e non rispetta i principi affermati nel precedente delle Sezioni Unite sopra richiamato. In particolare, la sentenza si limiterebbe a richiamare la motivazione del Giudice di primo grado, senza dare risposta alle specifiche censure formulate con l’atto di appello. Nel dettaglio, la sentenza qui impugnata affermerebbe che le due causali dell’omicidio, quella della vendetta dei [OSCURATO:PERSONA] per un affronto da loro subito e quella dell’interesse del clan ad eliminare un soggetto che non rispettava le sue regole, specie in relazione al mantenimento che doveva essere assicurato alle famiglie dei detenuti, non sono tra loro incompatibili e che anche la distruzione del cadavere della vittima costituirebbe attuazione del metodo mafioso. Quindi, la lacuna motivazionale rilevata nella precedente sentenza di annullamento verrebbe colmata attraversoil rinvio al movente riconosciuto nella stessa sentenza. In realtà la sentenza del Giudice del rinvio si limita a ribadire, con parole diverse, i medesimi concetti affermati nella precedente sentenza annullata, secondo la quale il metodo mafioso emerge dall’occultamento del cadavere, e comunque non consente di costruire il ragionamento che ha condotto alla decisione. Non emergono dalla sentenza impugnata concreti riscontri della circostanza che il delitto fosse diretto ad agevolare gli scopi della consorteria criminale e che di tale finalità dell’omicidio il ricorrente fosse a conoscenza, non essendo a tal fine sufficiente una mera valutazione autonoma da parte dell’agente. Non può ritenersi sufficiente che la madre del [OSCURATO:PERSONA] volesse rivolgersi direttamente al [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui la vittima non le avesse corrisposto quanto a lei dovuto per il mantenimento della famiglia del ricorrente per affermare che il delitto fosse diretto ad agevolare le finalità del sodalizio mafioso. Quanto al metodo mafioso, la mera circostanza che il cadavere non sia stato più ritrovato non sarebbe sufficiente a farlo ritenere sussistente, né la Corte territoriale spiega perché dal mancato ritrovamento del corpo della vittima dovrebbe desumersi la sussistenza del metodo mafioso, cosicché permane la natura apodittica della motivazione. Il ricorrente sostiene che, semmai, il metodo mafioso può ricavarsi dalla platealità del gesto omicidiario o dall’utilizzo di espressioni verbali tipiche dell’agire mafioso, elementi che non ricorrono nel caso di specie, non essendo sufficiente l’appartenenza della vittima al clan mafioso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 99 cod. pen. e della carenza di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva. Sostiene che nella motivazione viene omessa ogni valutazione in ordine alla valenza dell’omicidio ad esprimere la sua accresciuta pericolosità criminale, che viene fatta discendere dalla mera esistenza dei precedenti penali da cui l’imputato è gravato e che è relativo a fatti ormai risalenti a molti anni addietro; nè, si sottolinea, egli è stato condannato per il reato di partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], partecipazione che è stata desunta, da parte del Giudice del rinvio, dal contenuto delle conversazioni intercettate. Nemmeno sarebbe stato valutato il rapporto tra il fatto per il quale si procede in questa sede ed i fatti per i quali egli ha già riportato condanna irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della contestata aggravante nella forma dell’agevolazione mafiosa. Dopo avere ricordato, anche sulla base delle prove già indicate nella sentenza di primo grado, che la vittima, [OSCURATO:PERSONA], e l’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], erano entrambi associati al clan [OSCURATO:PERSONA], all’epoca operante nel territorio dei Comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito e Crispano, e che entrambi erano attivi nel settore delle estorsioni operate dal clan, ha osservato che dal compendio intercettivo risulta che [OSCURATO:PERSONA] si occupava del sostentamento della famiglia del [OSCURATO:PERSONA] e di altri sodali detenuti e che, tuttavia, non ottemperava a tale dovere in modo adeguato, tanto che la moglie del [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una conversazione intercettata il 20 aprile 2017, se ne era lamentata con la madre di quest’ultimo, suggerendole di andare a parlare della questione con [OSCURATO:PERSONA]; la madre dell’odierno ricorrente aveva risposto che se il trattamento loro riservato non fosse stato adeguato, ne avrebbe parlato direttamente con il capo del clan, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quindi, sottolinea il Giudice del rinvio, provvedeva al mantenimento del [OSCURATO:PERSONA] ed in genere dei carcerati con risorse economiche appartenenti alla associazione e proprio tale circostanza vale a giustificare l’affermazione della madre del Crrispino che, laddove il sostegno economico ricevuto non fosse stato adeguato, si sarebbe rivolta direttamente a [OSCURATO:PERSONA]. A dimostrazione della esistenza della questione relativ a al mantenimento degli associati detenuti, viene citata un’altra conversazione avvenuta il 28 maggio 2017, tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri associati in cui il primo afferma di impegnarsi in favore dei detenuti e che tuttavia il periodo era difficile. L’omicidio del [OSCURATO:PERSONA] troverebbe causa nel non avere egli adempiuto adeguatamente tale compito, omettendo di riversare alle famiglie dei detenuti le somme occorrenti al loro mantenimento. La sua uccisione troverebbe giustificazione in un’epurazione interna al clan [OSCURATO:PERSONA], volta ad eliminare coloro che non ne rispettavano le regole. Ulteriore condotta del [OSCURATO:PERSONA] dissonante rispetto alle regole del clan che avrebbe reso necessaria la sua eliminazione è stata ravvisata nello sgarbo che egli aveva compiuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Di questi il collaborante [OSCURATO:PERSONA] menziona la vasta attività di spaccio di cocaina, di cui si rifornivano a Caivano nella misura di tre chilogrammi ogni mese, e di marijuana, per un quantitativo di dieci chilogrammi mensili. Secondo il collaborante, [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA], era solito acquistare stupefacenti dai [OSCURATO:PERSONA] ed aveva accumulato, tra il 2019 ed il 2020, un debito di euro 20.000,00 con loro, poiché era solito consumare la sostanza, anziché rivenderla.I [OSCURATO:PERSONA] avevano sollecitato il pagamento del debito anche procurando lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale era allora intervenuto [OSCURATO:PERSONA] quale garante del debito contratto dal nipote, ma a gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perdurando l’inadempimento, avevano nuovamente picchiato [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo aveva riferito quanto accaduto al [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto un incontro con i [OSCURATO:PERSONA]. Questi si erano presentati, assieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a casa del [OSCURATO:PERSONA] che, in quell’occasione, aveva puntato la sua pistola contro i [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che erano amici e che non dovevano arrivare a quel punto e tutto si sarebbe sistemato, ma in realtà i [OSCURATO:PERSONA] avevano in animo di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] in quell’incontro ed a tale scopo avevano portato con loro [OSCURATO:PERSONA], che pure era armato, ma poi avevano desistito perché in casa del [OSCURATO:PERSONA] vi erano altre persone. In seguito, il collaborante aveva appreso dai [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta esecuzione dell’omicidio in una successiva occasione e della circostanza che il cadavere non sarebbe mai più stato ritrovato; il [OSCURATO:PERSONA] era stato prelevato da [OSCURATO:PERSONA], suo amico, condotto via e mai più ritrovato. Conclusivamente, la sentenza qui impugnata afferma che il [OSCURATO:PERSONA] è stato eliminato per un regolamento di conti tra associati del medesimo clan e per sopprimere un soggetto che non rispettava più le regole del sodalizio criminale, omettendo di provvedere in modo adeguato al sostentamento delle famiglie dei carcerati e anteponendo gli interessi del proprio nipote a quello della associazione di cui faceva parte, arrivando anche a minacciare i [OSCURATO:PERSONA]. Deve allora considerarsi che l’eliminazione del [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretta a sanzionare il predetto per non avere rispettato le regole che egli, in qualità di associato e di incaricato di provvedere al sostentamento delle famiglie dei carcerati, era tenuto ad osservare, costituisce essa stessa attuazione delle regole associative. Essa, quindi, appare diretta ad assicurare l’effettività dell’ordinamento mafioso e tramite essa la conservazione e la piena efficienza dell’associazione stessa. In proposito occorre ricordare che il potere di intimidazione viene esercitato dal sodalizio mafioso non solo all’esterno, ma anche alsuo interno, nei confronti dei propri associati, onde assicurare che questi ne rispettino ciecamente le regole. Poiché, quindi, secondo la ricostruzione fattuale operata dal Giudice del rinvio, il predetto omicidio era volto a rafforzare il potere di intimidazione del sodalizio criminale al suo interno e così garantire la sopravvivenza e la piena efficienza del clan [OSCURATO:PERSONA], il reato appare volto ad agevolare il perseguimento degli scopi dell’associazione mafiosa. La Corte territoriale motiva adeguatamente anche in ordine alla conoscenza di tale finalità agevolativa in capo a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che egli, nella conversazione, oggetto di intercettazione, con [OSCURATO:PERSONA] del 6 luglio 2020, mostra di essere a conoscenza che l’eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] era stata decisa per i comportamenti «incauti», ossia contrari alle regole associative, che egli aveva attuato all’interno del sodalizio criminale. La infondatezza del motivo di ricorso in ordine all a applicazione dell’aggravante nella forma dell’agevolazione del perseguimento delle finalità dell’associazione mafiosa esime questo Collegio dall’esaminare il motivo di impugnazione nella parte relativa alla sussistenzadell’aggravante nella forma del metodo mafioso. La circostanza aggravante ad effetto speciale si atteggia in due forme alternative, l'una a carattere oggettivo, consistente nell'impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, e l'altra, di natura soggettiva, costituita dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di tipo mafioso (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578 –01). In ogni caso la disapplicazione della aggravante non avrebbe concreta incidenza sul calcolo della pena operato dal Giudice del rinvio, atteso che già solo per effetto dell’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, ritenuta quale circostanza più grave ai fini di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., la pena base, fissata in anni 25 di reclusione, ascende ad anni 37 e mesi otto di reclusione, da ridursi poi ad anni trenta di reclusione per effetto dell’applicazione del limite fissato dall’art. 78 cod. pen. e quindi ad anni venti di reclusione per la scelta del rito abbreviato. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata si evidenzia che l’odierno ricorrenteha, tra l’altro, riportato condanna per il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso e che il nuovo reato di omicidio,anch’esso aggravato ai sensi dell’art. 416 -bis.1 cod. pen.,conferma l’inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso e denota una accresciuta sua pericolosità sociale. Risulta, quindi, che il Giudice del rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è limitato a constatare che egli è gravato da precedenti penali, ma ha analizzato il rapporto tra questi ed il nuovo reato desumendone una maggiore sua pericolosità criminale che rende necessaria l’applicazione della recidiva. 3. Quanto alla richiesta formulata dal Procuratore generale di annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che sul punto il ricorrente non ha sollevato alcuna censura e che comunque il Giudice del rinvio ha correttamente operato il ricalcolo della pena escludendo l’aumento di pena per la continuazione con il reato di occultamento di cadavere. La circostanza che, pur a seguito di tale esclusione, la pena finale sia rimasta la medesima è dovuta al fatto che la pena per il reato di omicidio, anche applicando solo l’aumento di pena per la contestata recidiva, è superiore al limite massimo di anni trenta di reclusione fissato dall’art. 78 cod. pen. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa