CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36443/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo n-lr (1-11.n4T"; 'f1-1/57/-;//,'-":- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 novembre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 21 gennaio 2019, con la quale era stato condannato alla pena di anni due di arresto, in ordine al reato di porto abusivo di armi, ai sensi dell'art. 699, secondo comma, cod. pen., perché il 27 settembre 2019, senza licenza dell'Autorità, aveva portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 cm, con lama lunga 10 cm e larga 2,5 cm, occultato sotto il soprabito, agganciato alla cintura dei pantaloni. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il coltello sequestrato, per le sue caratteristiche intrinseche, non poteva essere qualificato come arma bianca propria e la condotta accertata, pertanto, doveva essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il giudice di secondo grado, invece, per sostenere la sua tesi, si sarebbe limitato ad evidenziare che il coltello aveva la doppia punta (ma non la doppia lama), circostanza in realtà comune a vari coltelli da campeggio. Secondo il ricorrente, lo stesso art. 80 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, c.d. T.U.L.P.S.) elenca una serie di armi (il cui porto integra il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975) che, per le loro caratteristiche, dovrebbero considerarsi più pericolose del coltello sequestrato. Infine, dal combinato disposto degli artt. 30 T.U.L.P.S. e 45 r.d. n. 635 del 1940 si evincerebbe che l'arma bianca può essere definita tale solo quando presenti caratteristiche oggettive precise (tra le quali: l'impugnatura simmetrica, la doppia affilatura della lama, la punta acuminata e l'astina paramano) e la non equivoca destinazione al solo scopo dell'offesa alla persona, entrambe circostanze non provate nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il pubblico ministero aveva qualificato la condotta nella fattispecie di cui all'art. 699, primo comma, cod. pen. (avendo indicato nel capo di imputazione che il porto del coltello era avvenuto senza licenza dell'Autorità). Secondo il ricorrente, pertanto, il fatto di reato - se non inquadrato nel reato ex art. 4 legge n. 110 del 1975 - doveva essere quantomeno ricondotto alla fattispecie penale di cui all'art. 699, primo comma, cod. pen.La Corte di appello, infatti, avrebbe affermato in maniera apodittica che il coltello sequestrato aveva la doppia punta, senza evidenziare alcuna prova a sostegno e trascurando di considerare che il coltello non avrebbe potuto avere tale qualità, proprio perché del tipo a serramanico (caratteristica incompatibile con la doppia punta). Il giudice di merito, infine, avrebbe affermato in maniera contraddittoria che vi era una generica possibilità che il coltello avesse la lama a doppio taglio. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., senza fornire sul punto alcuna valida motivazione e limitandosi a evidenziare che il consenso prestato dall'imputato per l'acquisizione dei documenti ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. non aveva determinato un significativo contributo al raggiungimento della prova del reato, mentre tale circostanza aveva di fatto evitato la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il comune coltello a serramanico (l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità dell'impugnatura, la quale, così facendo, funge anche da guaina) costituisca strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma im. propria, il cui porto ingiustificato, fuori dell'abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai sensi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817), mentre costituisce arma propria (bianca), cosicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 cod. pen., quella particolare specie di coltello a serramanico (chiamato anche coltello a molla, o molletta, ovvero coltello a scatto o a scrocco), dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico, senza la manovra della estrazione manuale, e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico. Si tratta di un orientamento basato sulla considerazione secondo la quale tale oggetto è munito di una lama azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le caratteristiche di pugnale o di stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui lama può essere ripiegata nel manico ed è estraibile soltanto con la manovra manuale e non è munita di meccanismo che, una volta che la lama sia estratta, la fissi rigidamente al manico. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che costituisce arma propria anche il coltello a serramanico privo di alcun congegno di scatto che, tuttavia, assicura il blocco della lama, cosicché la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio (Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012, Luciani, Rv. 253427). In sintesi, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del coltello, alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè, lo strumento da punta e/o da taglio atto a offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, tra le quali i pugnali o gli stiletti. Ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria o arma impropria, quindi, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252). In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un'arma (bianca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall'abitazione integra il reato di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. (e non già primo comma): affinché il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma incriminatrice, occorre che il coltello oggetto di porto abusivo, più che essere dotato di un congegno a scatto che consenta la fuoriuscita della lama dal manico, senza la necessità di una manovra di estrazione manuale, e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico, possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli. 1.2. Alla luce di quanto qui sopra precisato, i primi due motivi di ricorso sono infondati. Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, avendo correttamente motivato la pronuncia in ordine alla non riconducibilità dell'ipotesi di reato a quello di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, in ragione delle caratteristiche del coltello, ampiamente descritte in motivazione. Il giudice di appello, infatti, ha evidenziato che era evidente agli atti, sia avendo riguardo alla fotografia del coltello, sia stando alla descrizione dello stesso offerta dai verbalizzanti, che si trattasse di coltello a punta acuta e con lama a doppio taglio, come tale rientrante non tra le armi di cui è ammesso il porto con licenza, bensì tra quelle per cui la licenza non è ammessa. In ordine a tale circostanza, inoltre, il ricorrente non allega alcun elemento di segno contrario, ma si limita a contestare nel merito la valutazione offerta dalla Corte territoriale. Il ricorrente, infatti, propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. D'altronde, nessun vizio logico argonnentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato di porto abusivo di armi. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Zerchi. 1.3. Anche la doglianza sollevata con il secondo motivo di ricorso e relativa alla dedotta mancata correlazione tra imputazione e sentenza non può trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice di merito, infatti, ha correttamente qualificato i fatti di cui al capo di imputazione nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 521 cod. proc. pen. Il processo non ha visto la modificazione della configurazione dell'accusa, posto che il fatto storico dal quale l'imputato si è dovuto difendere non è mutato, garantendo il suo diritto di difesa. L'analisi del capo di imputazione, quindi, permette di ritenere manifestamente infondata la doglianza sollevata in sede di legittimità. A questo proposito, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte, secondo la quale il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802). 1.4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte di appello, infatti, ha evidenziato in modo ineccepibile che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse, avuto riguardo - come già evidenziato dal Tribunale - non solo alla condizione di pluripregiudicato dell'imputato, ma anche alle caratteristiche dell'arma, oggetto del porto abusivo, e alle modalità della condotta (in considerazione del fatto che l'arma, con una lama di 10 cm di lunghezza, era agganciatala cintura dei pantaloni e portata in luogo pubblico, in condizione di immediata disponibilità). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent