Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 41881/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] PG si riporta alla requisitoria già depositata e notificata alle Parti chiedendo il rigetto del ricorso. pito il di nsore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 28 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava il riesame proposto nell'intesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dell'omicidio, aggravato dalla premeditazione, nonché dal metodo mafioso, di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso avverso detta ordinanza, evidenziando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione della legge penale e processuale con riguardo agli art. 273, comma 1 e 2 e 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., poiché il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato in danno di Longo avrebbe dovuto emergere dalle dichiarazioni di più di un collaboratore di giustizia.

I collaboratori Mantella e Moscato non avevano fatto cenno alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, le dichiarazioni del solo Arena non potevano ritenersi sufficienti a provare la presenza dell'indagato sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'agguato.

Nemmeno le riprese delle telecamere davano certezza del fatto che la persona che transitava dal luogo dell'agguato fosse l'indagato, così come i contatti fra il medesimo e la vittima non potevano dirsi risolutivi nel senso di provare una condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] al fine di convincere Longo a recarsi sul luogo dell'agguato.

Complessivamente, secondo il ricorrente, l'ordinanza era carente sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente stante il delitto per cui è indagato [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; pertanto, sul punto il provvedimento impugnato è del tutto carente, non affrontando le problematiche di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della misura applicata.

3. Disposta la trattazione orale del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; nessuno compariva per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1.1.

Il primo motivo è infondato.

Secondo un orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dellIndagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (sez. 1, n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).

Certamente l'esame del provvedimento impugnato non rimanda un vizio di mancanza di motivazione rilevabile prima facie, poiché, anzi, la motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lungi dal fondarsi unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori - anche de relato - si fonda su altri elementi indiziari che corroborano il quadro.

In particolare, sui movimenti del Longo nei minuti immediatamente precedenti il decesso, posto che la vittima era in compagnia dello [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'auto ove verrà rinvenuto cadavere, come emerge dalle s.i.t. in atti di coloro che li avevano visti insieme, nonché dalle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore Eni.

Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, l'impugnato provvedimento sottolinea che MoscatO Raffaele aveva una conoscenza diretta dei fatti, da intraneo alle dinamiche della cosca, avendo partecipato sia al summit in cui veniva deliberato l'omicidio, sia alle fasi programmatorie dell'omicidio.

Gli ulteriori collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano appreso da [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio; l'impugnata ordinanza ha ampiamente esposto le ragioni della ritenuta precisione, specificità e credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti.

È dunque evidente che il controllo sul provvedimento che il ricorrente sollecita a questa Corte non ha ad oggetto la motivazione - che non presenta criticità alcuna - ma è un controllo che esula dal perimetro di competenza della Corte stessa, cui è inibito, come detto, una rivalutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore indiziario.

Peraltro, le esposte criticità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro sono meramente reiterative dei motivi di gravame e non si confrontano con le argomentazioni utilizzate nell'impugnato provvedimento per superarle, evidenziando dunque una intrinseca genericità ed aspecificità del motivo di ricorso.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche al delitto di cui all'art. 575 cod pen. 3.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ex art. 94, comma i ter disp. att. cod. proc. pen.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] PG si riporta alla requisitoria già depositata e notificata alle Parti chiedendo il rigetto del ricorso. pito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava il riesame proposto nell'intesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che applicava al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dell'omicidio, aggravato dalla premeditazione, nonché dal metodo mafioso, di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso avverso detta ordinanza, evidenziando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamentava la violazione della legge penale e processuale con riguardo agli art. 273, comma 1 e 2 e 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., poiché il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato in danno di Longo avrebbe dovuto emergere dalle dichiarazioni di più di un collaboratore di giustizia. I collaboratori Mantella e Moscato non avevano fatto cenno alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, le dichiarazioni del solo Arena non potevano ritenersi sufficienti a provare la presenza dell'indagato sull'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'agguato. Nemmeno le riprese delle telecamere davano certezza del fatto che la persona che transitava dal luogo dell'agguato fosse l'indagato, così come i contatti fra il medesimo e la vittima non potevano dirsi risolutivi nel senso di provare una condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] al fine di convincere Longo a recarsi sul luogo dell'agguato. Complessivamente, secondo il ricorrente, l'ordinanza era carente sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente stante il delitto per cui è indagato [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; pertanto, sul punto il provvedimento impugnato è del tutto carente, non affrontando le problematiche di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della misura applicata. 3. Disposta la trattazione orale del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; nessuno compariva per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è infondato. Secondo un orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dellIndagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (sez. 1, n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Certamente l'esame del provvedimento impugnato non rimanda un vizio di mancanza di motivazione rilevabile prima facie, poiché, anzi, la motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lungi dal fondarsi unicamente sulle dichiarazioni dei collaboratori - anche de relato - si fonda su altri elementi indiziari che corroborano il quadro. In particolare, sui movimenti del Longo nei minuti immediatamente precedenti il decesso, posto che la vittima era in compagnia dello [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell'auto ove verrà rinvenuto cadavere, come emerge dalle s.i.t. in atti di coloro che li avevano visti insieme, nonché dalle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore Eni. Quanto, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, l'impugnato provvedimento sottolinea che MoscatO Raffaele aveva una conoscenza diretta dei fatti, da intraneo alle dinamiche della cosca, avendo partecipato sia al summit in cui veniva deliberato l'omicidio, sia alle fasi programmatorie dell'omicidio. Gli ulteriori collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano appreso da [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio; l'impugnata ordinanza ha ampiamente esposto le ragioni della ritenuta precisione, specificità e credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti. È dunque evidente che il controllo sul provvedimento che il ricorrente sollecita a questa Corte non ha ad oggetto la motivazione - che non presenta criticità alcuna - ma è un controllo che esula dal perimetro di competenza della Corte stessa, cui è inibito, come detto, una rivalutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore indiziario. Peraltro, le esposte criticità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro sono meramente reiterative dei motivi di gravame e non si confrontano con le argomentazioni utilizzate nell'impugnato provvedimento per superarle, evidenziando dunque una intrinseca genericità ed aspecificità del motivo di ricorso. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche al delitto di cui all'art. 575 cod pen. 3. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; lo stato detentivo del ricorrente impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ex art. 94, comma i ter disp. att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così de
Sentenza Cassazione n. 41881/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris