CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 15032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto quanto alla idoneità delle minacce a turbare l'andamento dell'asta giudiziaria i ricorrenti censurano la valutazione operata dalle sentenze di merito senza dedurre alcun travisamento ma solo una alternativa lettura delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tutti profili adeguatamente argomentati nella sentenza impugnata in piena condivisione delle valutazioni espresse nella motivazione della sentenza del primo grado di giudizio (vedi pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il P' -side