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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03440/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, per avere - in qualità di amministratore apparente di UPSTREAM s.r.I., dal 03 agosto 2015 al fallimento, dichiarato con sentenza del 11/11/2015 - sottratto i libri e le scritture contabili della società.

Con la stessa sentenza, il ricorrente era stato, invece, assolto dal delitto sub A) (bancarotta impropria).

2. Ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, dolendosi che la Corte di appello non avrebbe replicato alle doglianze dell'appellante in punto di elemento soggettivo, per cui era stato posto in luce il ruolo di amministratore c.d. 'testa di legno', con assunzione della carica meno di due mesi prima del fallimento, e la evidente inconsapevolezza del ricorrente degli obblighi personali gravanti su di lui, e, comunque, sottolineando come egli non avesse posto in essere alcuna azione od omissione diretta alla realizzazione degli eventi fraudolenti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la genericità della sua formulazione, dal momento che la doglianza difensiva si concentra sulle connotazioni proprie del dolo generico, laddove, nella fattispecie qui contestata e ritenuta, della sottrazione dei libri e delle scritture contabili, il dolo richiesto è quello specifico. 2.

Come premesso, Arcone è stato ritenuto responsabile di concorso in bancarotta documentale fraudolenta, nella specie, della sottrazione delle scritture contabili, le quali, pur tenute durante la vita della società, non erano state consegnate agli organi fallimentari.

La sentenza ha evidenziato, in proposito, come pur avendo assunto il ruolo formale di amministratore solo un mese e mezzo prima del fallimento, il ricorrente avesse ricevuto, all'atto del suo insediamento, in data 05/08/2015, dal commercialista della Upstream s.r.I., i libri e le scritture contabili della società, come si evince dal verbale di consegna acquisito in atti e dalla relazione del curatore fallimentare.

Da tale dato fattuale, e dalla ulteriore circostanza della sostanziale irreperibilità dell'imputato durante il fallimento (la curatrice fallimentare aveva tentato vanamente di reperirlo sia in più accessi presso la sede sociale, sia mediante apposita convocazione), la Corte di appello ha, del tutto ragionevolmente, tratto il convincimento della fraudolenta sottrazione delle scritture contabili, che non sono state consegnate neppure in modo parziale al curatore fallimentare.

2.1. Quanto alla circostanza che l'imputato non fosse venuto a conoscenza della convocazione da parte del curatore, la Corte di appello ha sottolineato il comportamento processuale tenuto anche nel processo penale, e la mancata prospettazione di una plausibile ricostruzione alternativa.

Dunque, in sintesi, l'irreperibilità dell'imputato, quale indice sintomatico dell'esistenza dell'elemento soggettivo, è stata ancorata dai giudici di merito sia al fatto che egli non fosse presente presso la sede sociale, che alle altre circostanze con cui si è estrinsecata la condotta e dalle quali -senza che siano riscontrabili aporie logiche od argomentative di sorta- si è considerata integrata la fattispecie psicologica del reato.

D'altro canto, l'ignoranza della convocazione per l'interrogatorio fallimentare non può valere a scusare l'eventuale ignoranza dell'obbligo personale e diretto dell'amministratore -anche se apparente- di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, il quale discende ex lege dalla titolarità della funzione.

3. Sotto il profilo soggettivo, nella sentenza impugnata si evoca - per fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente - il consolidato orientamento di legittimità, formatosi con riferimento alla posizione della c.d.

"testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita, sussistendo il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture.

Si ritiene, infatti, che, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, l'amministratore formale sia responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli.

Il contegno omissivo è, cioè, assunto a concausa dell'evento, e si riconosce, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo eventuale tutte le volte in cui l'amministratore pieno jure abbia omesso di intervenire quando, viceversa, adempiendo pienamente ai propri obblighi, avrebbe percepito i segnali della realizzazione del reato ( Sez. 5 n. 38712 del 19/06/2008, rv. 242022).

3.1. A proposito dell'elemento soggettivo, del quale si duole il ricorrente, vanno fatte delle precisazioni, che attengono alla individuazione del tipo di atteggiamento psicologico che si richiede nella diverse fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta declinate dal secondo comma dell'art. 216 L.F.

3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d.

"generale" ( art. 216 co. 1 n. 2 ultima parte, per avere tenuto i libri e le scritture contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"), la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico.

In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari.

Si ritiene, poi, che l'esistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi c.d. generale, non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare dettai oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf.

Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 — 01).

Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. ( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019 Ud.

Rv. 276910).

3.3. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è, invece, richiesto per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica" ( per avere "sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte.... i libri e le scritture contabili").

L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare ( a cui viene equiparata la condotta di omessa tenuta, ove si accerti lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori) è necessario il dolo specifico, consistente nello "scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori".

3.4. E' evidente, allora, che, nel caso in esame, in cui viene chiaramente in rilievo, dalla contestazione formale elevata dall'Accusa, una ipotesi di bancarotta documentale c.d. specifica per sottrazione delle scritture contabili — fattispecie a dolo specifico - la Difesa, sia con il gravame di merito che con il ricorso per cassazione, nel dolersi del vizio di motivazione in punto di ricostruzione del dolo generico, deduce motivi di dogloanza del tutto decontestualizzati rispetto al thema probatorio, afferente, come si è detto, a fattispecie a dolo specifico. 3.5.

Da qui, l'assenza di specificità del motivo, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).4.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, per avere - in qualità di amministratore apparente di UPSTREAM s.r.I., dal 03 agosto 2015 al fallimento, dichiarato con sentenza del 11/11/2015 - sottratto i libri e le scritture contabili della società. Con la stessa sentenza, il ricorrente era stato, invece, assolto dal delitto sub A) (bancarotta impropria). 2. Ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, dolendosi che la Corte di appello non avrebbe replicato alle doglianze dell'appellante in punto di elemento soggettivo, per cui era stato posto in luce il ruolo di amministratore c.d. 'testa di legno', con assunzione della carica meno di due mesi prima del fallimento, e la evidente inconsapevolezza del ricorrente degli obblighi personali gravanti su di lui, e, comunque, sottolineando come egli non avesse posto in essere alcuna azione od omissione diretta alla realizzazione degli eventi fraudolenti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la genericità della sua formulazione, dal momento che la doglianza difensiva si concentra sulle connotazioni proprie del dolo generico, laddove, nella fattispecie qui contestata e ritenuta, della sottrazione dei libri e delle scritture contabili, il dolo richiesto è quello specifico. 2. Come premesso, Arcone è stato ritenuto responsabile di concorso in bancarotta documentale fraudolenta, nella specie, della sottrazione delle scritture contabili, le quali, pur tenute durante la vita della società, non erano state consegnate agli organi fallimentari. La sentenza ha evidenziato, in proposito, come pur avendo assunto il ruolo formale di amministratore solo un mese e mezzo prima del fallimento, il ricorrente avesse ricevuto, all'atto del suo insediamento, in data 05/08/2015, dal commercialista della Upstream s.r.I., i libri e le scritture contabili della società, come si evince dal verbale di consegna acquisito in atti e dalla relazione del curatore fallimentare. Da tale dato fattuale, e dalla ulteriore circostanza della sostanziale irreperibilità dell'imputato durante il fallimento (la curatrice fallimentare aveva tentato vanamente di reperirlo sia in più accessi presso la sede sociale, sia mediante apposita convocazione), la Corte di appello ha, del tutto ragionevolmente, tratto il convincimento della fraudolenta sottrazione delle scritture contabili, che non sono state consegnate neppure in modo parziale al curatore fallimentare. 2.1. Quanto alla circostanza che l'imputato non fosse venuto a conoscenza della convocazione da parte del curatore, la Corte di appello ha sottolineato il comportamento processuale tenuto anche nel processo penale, e la mancata prospettazione di una plausibile ricostruzione alternativa. Dunque, in sintesi, l'irreperibilità dell'imputato, quale indice sintomatico dell'esistenza dell'elemento soggettivo, è stata ancorata dai giudici di merito sia al fatto che egli non fosse presente presso la sede sociale, che alle altre circostanze con cui si è estrinsecata la condotta e dalle quali -senza che siano riscontrabili aporie logiche od argomentative di sorta- si è considerata integrata la fattispecie psicologica del reato. D'altro canto, l'ignoranza della convocazione per l'interrogatorio fallimentare non può valere a scusare l'eventuale ignoranza dell'obbligo personale e diretto dell'amministratore -anche se apparente- di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, il quale discende ex lege dalla titolarità della funzione. 3. Sotto il profilo soggettivo, nella sentenza impugnata si evoca - per fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente - il consolidato orientamento di legittimità, formatosi con riferimento alla posizione della c.d. "testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita, sussistendo il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture. Si ritiene, infatti, che, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, l'amministratore formale sia responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. Il contegno omissivo è, cioè, assunto a concausa dell'evento, e si riconosce, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo eventuale tutte le volte in cui l'amministratore pieno jure abbia omesso di intervenire quando, viceversa, adempiendo pienamente ai propri obblighi, avrebbe percepito i segnali della realizzazione del reato ( Sez. 5 n. 38712 del 19/06/2008, rv. 242022). 3.1. A proposito dell'elemento soggettivo, del quale si duole il ricorrente, vanno fatte delle precisazioni, che attengono alla individuazione del tipo di atteggiamento psicologico che si richiede nella diverse fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta declinate dal secondo comma dell'art. 216 L.F. 3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale" ( art. 216 co. 1 n. 2 ultima parte, per avere tenuto i libri e le scritture contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"), la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisce una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. Si ritiene, poi, che l'esistenza dell'elemento soggettivo, nell'ipotesi c.d. generale, non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare dettai oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 — 01). Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. ( Sez. 5 - , n. 26613 del 22/02/2019 Ud. Rv. 276910). 3.3. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è, invece, richiesto per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica" ( per avere "sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte.... i libri e le scritture contabili"). L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare ( a cui viene equiparata la condotta di omessa tenuta, ove si accerti lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori) è necessario il dolo specifico, consistente nello "scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori". 3.4. E' evidente, allora, che, nel caso in esame, in cui viene chiaramente in rilievo, dalla contestazione formale elevata dall'Accusa, una ipotesi di bancarotta documentale c.d. specifica per sottrazione delle scritture contabili — fattispecie a dolo specifico - la Difesa, sia con il gravame di merito che con il ricorso per cassazione, nel dolersi del vizio di motivazione in punto di ricostruzione del dolo generico, deduce motivi di dogloanza del tutto decontestualizzati rispetto al thema probatorio, afferente, come si è detto, a fattispecie a dolo specifico. 3.5. Da qui, l'assenza di specificità del motivo, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30
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