CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 24/02/2020 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione agli artt. 606 e 609 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 152 cod. pen. e all'art. 531 cod. proc. pen., che, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela e tale rimessione è stata accettata dal querelato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, pertanto, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per remissione della querela. 2.2. Con il secondo motivo - proposto in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 124 cod. pen. e all'art. 529, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale e la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ritenuto, con una motivazione illogica e in contrasto con quanto era emerso nel corso del dibattimento, la tempestività della presentazione della querela da parte del Colucci, atteso che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che tale persona offesa ebbe notizia dei fatti costituenti reato, al più tardi, il 20 luglio 2014, con la conseguenza che la querela, presentata solo il 28 ottobre 2014, doveva ritenersi proposta oltre il termine previsto dall'art.124 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché i reati sono estinti per intervenuta remissione della querela. 2. Premesso che i reati di truffa semplice attribuiti all'imputato sono punibili a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma, cod. pen.), si deve anzitutto ribadire il principio, già affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto - come nel caso qui in esame - al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01, Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209- 01, le ultime due delle quali hanno altresì precisato che, nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato; in senso analogo, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01) Rammentato tale principio, si deve rilevare che, dal verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione di remissione di querela allegato al ricorso, risulta che, il 3 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], davanti ai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rimettere la querela da lui proposta il 28 ottobre 2014 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, contestualmente, dichiarava di accettare tale remissione. Ne consegue che i reati di truffa attribuiti all'imputato sono estinti per remissione della querela. 3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., ed essendosi anche così convenuto tra le parti nell'«Atto di transazione» allegato al ricorso, le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento d