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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35705/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte, laddove contestano l'assunto motivazionale inerente il diniego della configurabilità della fattispecie ex art. 73 comma 7 del DPR 309/90 - consistente nella evidenziazione della avvenuta fornitura, da parte dell'imputato, di nominativi e contatti telefonici di altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti senza alcuna dimostrazione, tuttavia, della possibilità di giungere, attraverso tali dati, all'arresto del fornitore di droga ovvero all'impedimento di ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa - risultano generiche, atteso che sono prive di ogni specifica illustrazione, in contrapposizione agli assedi motivazionali criticati, della obiettiva funzionalità degli elementi forniti rispetto alla necessità di impedire che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili conosciuti, o sui quali si sia in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.

Cosicchè le censure proposte appaiono, per come espresse, in contrasto con l'indirizzo, condivisibile, per cui in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'ad. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 (dep. 04/06/2015) Rv. 263642 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, laddove contestano l'assunto motivazionale inerente il diniego della configurabilità della fattispecie ex art. 73 comma 7 del DPR 309/90 - consistente nella evidenziazione della avvenuta fornitura, da parte dell'imputato, di nominativi e contatti telefonici di altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti senza alcuna dimostrazione, tuttavia, della possibilità di giungere, attraverso tali dati, all'arresto del fornitore di droga ovvero all'impedimento di ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa - risultano generiche, atteso che sono prive di ogni specifica illustrazione, in contrapposizione agli assedi motivazionali criticati, della obiettiva funzionalità degli elementi forniti rispetto alla necessità di impedire che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili conosciuti, o sui quali si sia in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. Cosicchè le censure proposte appaiono, per come espresse, in contrasto con l'indirizzo, condivisibile, per cui in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell'ad. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 (dep. 04/06/2015) Rv. 263642 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35705/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris