CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19981-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19981/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5106/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2017 R.G.N. 3901/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. l a Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale di Roma, ha accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarato il loro diritto all’inquadramento nella qualifica di livello B –[OSCURATO:PERSONA] del CCNL Poste (con le rispettive decorrenze tra il 2008 ed il 2010), e condannato parte datoriale a corrispondere loro le relative differenze (con le rispettive decorrenze anticipate di 3 mesi), oltre accessori; 2. la Corte territoriale ha ritenuto le mansioni svolte dagli appellanti - in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] e Postacelere, [OSCURATO:PERSONA], con qualifica-livello professionale C, [OSCURATO:PERSONA] e mansioni di assistenza clienti all'interno di call center di primo livello, alle dirette dipendenze della responsabile della [OSCURATO:PERSONA] con qualifica A1 - riconducibili al livello superiore rivendicato, cui appartiene la figura degli Specialisti; ciò in quanto dotati di facoltà di decisione (non specificamente contestata da controparte) nell’ambito di un’autonomia funzionale, in ordine all’erogabilità o meno di rimborso, facoltà decisionale a monte dell’uso di format sulla base di tabelle predefinite, ed anche sull’an, collegata a potere di firma, ed essendo le funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche indicate dalla contrattazione collettiva pertinente in alternativa alle funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori pure caratterizzanti il livello B; 3. propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con 5 motivi; resistono i lavoratori con controricorso; 4. parte ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo moti vo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 20 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in relazione agli artt. 1321 ss., 2103 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.): sostiene la mancata valutazione, ai fini dell'accertamento del diritto al superiore inquadramento, di tutti i tratti distintivi dei lavoratori di livello C e B di cui alle declaratorie del CCNL e che la motivazione (che sarebbe apparente) si basa su una ricostruzione delle allegazioni delle parti non corrispondente alle evidenze processuali; in particolare, non sarebbe stato considerato il diverso grado di competenza previsto dal 4 CCNL per ciascun livello di inquadramento, con necessità, per il livello superiore, di un know-howspecialistico neppure allegato; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 20 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in relazione agli artt. 1321 ss., 2103 c.c., 115, 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.): sostiene la mancata considerazione, nella sentenza impugnata, di tutti gli elementi qualificanti il livello di inquadramento B, ruolo Specialista, ivi compresi i profili professionali di riferimento, e che l'operata individuazione del potere decisionale in capo ai lavoratori è avvenuta in difetto di relative allegazioni e prove; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.): sostiene errata ricostruzione delle allegazioni delle parti e delle evidenze processuali con riferimento al grado di autonomia dei lavoratori istanti e falsa applicazione del principio di non contestazione, perché i lavoratori si muovevano entro i limiti di procedure aziendali predefinite ed i casi in cui il disservizio poteva essere rimborsato o meno erano stabiliti dal regolamento interno; 4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 342, 434 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.), per violazione del giudicato formatosi su un capo autonomo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato e mancanza di specificità dei motivi di appello, sempre in ordine alla questione del possesso di know-howspecialistico;5. con il quinto motivo deduc e violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 437 c.p.c., anche in relazione all’art. 20 del CCNL 2011 e all’art. 21 del CCNL 2007 (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), in relazione all'esercizio, da parte della Corte di merito, di poteri officiosi per l'acquisizione di documentazione ritenuta decisiva; 6. i primi due motivi, connessi in quanto attinenti alla correttezza giuridica dell’applicazione nella fattispecie in esame del procedimento logico- giuridico in materia - articolato nelle tre successive fasi dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda - sono fondati per quanto di ragione (si richiama, dandovi continuità, la pronuncia di questa Corte n. 19530/2018); 7. le declaratorie relative ai profili dei livelli "C" e "B" prevedono che: - appartengono al livello "C" i «Lavoratori che in possesso di conoscenze specifiche qualificate svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici»; rientrano nel ruolo dì "Operatore senior" i «Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico- amministrative e gestendo le relazioni con i clienti. Figure professionali esemplificative: [OSCURATO:PERSONA] - senior; [OSCURATO:PERSONA]»; -appartengono al livello "B" i «Lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali.» e rientrano nel ruolo di specialista richiesto i «Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento. Figure professionali esemplificative: [OSCURATO:PERSONA] di Filiale; [OSCURATO:PERSONA]; Sistemista; Analista programmatore; Specialista di staff; [OSCURATO:PERSONA]»; 8. dall'esame dei riportati profili emerge con evidenza che il tratto distintivo tra i due livelli, oltre alla presenza della "facoltà di decisione" propria del livello "B" e non contemplata nel livello "C", va ravvisato nel livello di specializzazione (funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche, know - how specialis tico, supporto specialistico);9. ora, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che nel livello "B" ruolo "specialista" rientrano figure professionali esemplificative svolgenti attività diverse e più compiesse rispetto a quelle espletate dagli odierni controricorrenti, quali sistemista, analista programmatore, specialista progetti operativi di filiale, ai quali non risulta paragonabile l'operatore addetto alla gestione dei reclami, gestione che appare invece corrispondere, anche in base alla descrizione operata dagli interessati, ad un’attività di carattere tecnico-amministrativo-commerciale denotata da conoscenze specifiche qualificate; 10. in questo senso, l’accertamento delle mansioni in concreto svolte in raffronto alle declaratorie contrattuali collettive pertinenti operato dalla sentenza impugnata risulta non congruente nel valorizzare una facoltà decisionale sostanzialmente coincidente con lo svolgimento dell’incarico di gestione del reclamo, senza individuare, anche mediante il raffronto indicativo con le figure professionali esemplificative descritte dalla contrattazione collettiva, la specifica natura e consistenza del grado di specializzazione (know-how specialistico) che si aggiunge alle conoscenze specifiche qualificate comunque richieste per lo svolgimento di attività di carattere tecnico - amministrativo-commerciale proprie del livello di inquadramento come [OSCURATO:PERSONA] dei dipendenti odierni controricorrenti; 11. la sentenza impugnata, pertanto, deve sul punto essere cassata con rinvio al fine di procedere ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra indicati, individuando il giudice di rinvio nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, e demandando alla stessa anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità; 12. restano assorbiti, in quanto ricompresi nell’ambito del giudizio di rinvio, il terzo ed il quinto motivo; 13. deve essere rigettato il quarto motivo, atteso che il giudicato si forma sulle statuizioni della sentenza impugnata e non sui passaggi motivazionali della stessa, e che non risulta dagli atti che l’atto di appello fosse privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 434 c.p.c.; P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il quarto, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazio