CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO(dato a_vviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 25 giugno 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del prevenuto ed alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; Rilevato che il ricorso per cassazione deve essere, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., sottoscritto da un difensore iscritto all'apposito albo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (E che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] islao Scarlini DEPOSI-[OSCURATO:PERSONA] 2 A