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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18608/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo relativo alla omessa specificazione delle ragioni che hanno giustificato la determinazione della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, a seguito della ravvisata continuazione tra i reati di furto in abitazione (capo A) e tentata estorsione (capo B) è inammissibile per genericità della censura; rilevato che la pena determinata a seguito del riconoscimento della continuazione pari ad anni tre di reclusione ed euro 800 di multa è risultata sensibilmente ridotta rispetto a quella irrogata dal primo giudice applicando le regole del concorso materiale dei reati (anni tre e mesi dieci ed euro 1000); ritenuto che la pena è stata determinata con implicito riferimento ai criteri che hanno indotto il primo giudice ad applicare per il reato (più grave) di cui al capo A una pena base pressochè identica, e che l'aumento per continuazione con il reato meno grave di cui al capo B di mesi 6 ed euro 200, appare in linea con la valutazione espressa in punto di gravità del fatto e di pericolosità dell'imputato nel precedente grado di giudizio, potendosi ritenere richiamate le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il P idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo relativo alla omessa specificazione delle ragioni che hanno giustificato la determinazione della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, a seguito della ravvisata continuazione tra i reati di furto in abitazione (capo A) e tentata estorsione (capo B) è inammissibile per genericità della censura; rilevato che la pena determinata a seguito del riconoscimento della continuazione pari ad anni tre di reclusione ed euro 800 di multa è risultata sensibilmente ridotta rispetto a quella irrogata dal primo giudice applicando le regole del concorso materiale dei reati (anni tre e mesi dieci ed euro 1000); ritenuto che la pena è stata determinata con implicito riferimento ai criteri che hanno indotto il primo giudice ad applicare per il reato (più grave) di cui al capo A una pena base pressochè identica, e che l'aumento per continuazione con il reato meno grave di cui al capo B di mesi 6 ed euro 200, appare in linea con la valutazione espressa in punto di gravità del fatto e di pericolosità dell'imputato nel precedente grado di giudizio, potendosi ritenere richiamate le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il P idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1
Sentenza Cassazione n. 18608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris