CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24599-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] collaborazione professionale R.G.N.24599/2019 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC avverso la sentenza n. 233/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 72/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]Erasmo, confermando la pronuncia di primo grado con cui erano state rigettate le domande svolte dal predetto nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere il pagamento di ulteriori compensi per l’attività di consulenza professionale eseguita in base all’accordo del 22 ottobre 2009. 2. La Corte territoriale ha premesso che, con il contratto di consulenza, il D’Erasmo era stato incaricato (per la durata di tre anni e a fronte di un compenso di euro 5.000,00 netti per 13 mensilità) di “curare le relazioni esterne ed istituzionali, anchenei confronti della UE al fine di agevolare la creazione delle condizioni politiche istituzionali e di contesto utili per il miglior perseguimento dello scopo sociale. La collaborazione sarà prestata, con gli stessi contenuti, anche in favore delle aziende estere controllate Fulcri, in Romania, e B.S.I. in [OSCURATO:PERSONA]. Curerà, inoltre, il riposizionamento dell'immagine aziendale, in relazione alle politiche di sviluppo che verranno man mano realizzate sui mercati interni ed internazionali”. All’art. 2 del contratto era inoltre stabilito che “Per quanto concerne più specificamente l’azienda denominata B.S.I., con sede nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, il dr. D’Erasmo perseguirà particolarmente l'obiettivo dell'ottenimento, direttamente e/o indirettamente, delle più favorevoli condizioni per la diminuzione dei costi dell'acquisto di energia elettrica, secondo un progetto messo a punto dall'azienda con la collaborazione del dottor D'Erasmo”; ha accertato, in relazione ai compiti di cui all'art. 2 del contratto, che nessun risparmio di spesa era stato ottenuto dalla società; ha esaminato le domande relative agli incarichi extra contratto ed ha ritenuto che quelli affidati al D’Erasmo in epoca anteriore alla conclusione dell’accordo del 22 ottobre 2009 erano ricompresi nell’oggetto dello stesso, e difatti il collaboratore all’atto di sottoscrizione dell’accordo non aveva fatto alcuna riserva di compenso per le attività già eseguite; in ogni caso, il ricorrente non aveva allegato in modo dettagliato l’attività concretamente svolta e ciò impediva ogni valutazione in termini economici della stessa; anche l’attività resa in esecuzione di incarichi conferiti dopo il 2009 rientrava nell’oggetto del contratto in quanto relativa a società collegate a [OSCURATO:SOCIETA] e, peraltro, il D’Erasmo, prima della scadenza del contratto, non aveva mai avanzato pretese di sorta per tali incarichi né, all'atto di conferimento degli stessi, aveva precisato che dovessero considerarsi estranei all’accordo di ottobre 2009. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]Erasmo ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso su eccezioni e contestazioni, cioè la mancanza di riserve sui compensi maturati prima della sottoscrizione del contratto, mai proposte dalla società. 6. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la completa ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa ha negato i compensi richiesti per gli incarichi anteriori al contratto di ottobre 2009 sul rilievo che tali incarichi fossero ricompresi nell’oggetto del contratto ed inoltre perché mancavano allegazioni sul contenuto concreto degli incarichi eseguiti dal collaboratore, cosa che rendeva “(im)possibile apprezzare l’attività stessa dal punto di vista economico”. Si tratta di un complesso di argomentazioni ed il motivo in esame censura unicamente la prima, senza nulla rilevare in ordine alla seconda, idonea da sola a sorreggere la motivazione sul punto. 7. Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., ove sia impugnata una statuizione fondata su più ragioni argomentative, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l'omessa impugnazione di una delle autonome rationes decidendi oppure la resistenza di una di esse all’impugnazione, e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni poiché inidonea a determinare la cassazione della pronunciasuddetta (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001). 8. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno formulata dal D’Erasmo, per essere stato estromesso dalle trattative, a seguito del cambiamento di rotta nelle scelte aziendali, cosa che gli ha impedito di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 2 del contratto ed ha provocato un danno alla sua immagineprofessionale. 9. Il motivo è inammissibile. 10. La deduzione, in sede di legittimità, del vizio di omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto o del verbale di udienza in cui sono state proposte (v. recentemente Cass. n. 28072 del 2021; n. 16899 del 2023). 11. Nel caso in esame difettano tali indispensabili requisiti poiché la parte ricorrente non indica in che termini e in quale atto processuale sia stata proposta la domanda di risarcimento del danno per estromissione dalle trattative. 12. Con il terzo motivo, si deduce, in via subordinata e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione inconciliabile o omessa in relazione alla domanda risarcitoria. Il ricorrente aveva allegato di essere ad un passo sia dal raggiungere il risultato del minor costo dell'energia per lo stabilimento B.S.I. e sia per la creazione di un nuovo stabilimento nella Repubblica di Srspka, quando la società ha cambiato strategia, lo ha estromesso e ha puntato tutto su un diverso obiettivo, la creazione, con una società ad hoc, di un nuovo stabilimento con un finanziamento a fondo perduto. Rispetto a tale allegazione, non sarebbe pertinente la motivazione della sentenza d'appello, secondo cui la società aveva fornito prova della mancata riduzione del costo dell'energia per B.S.I. 13. Il motivo è assorbito da quanto esposto a proposito del secondo motivo. Comunque, la Corte di merito ha escluso che il mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei costi di acquisto dell’energia elettrica, di cui all’art. 2 del contratto, fosse in qualsiasi modo correlato alla condotta della società che aveva optato per la creazione della new company, con finanziamento e prezzo concordato dell’energia. La sentenza ha puntualizzato come quest’ultima operazione riguardasse “un soggetto (la RS Silicon) non menzionato nel contratto stesso” e non fosse in alcun modo collegata “né direttamente né indirettamente alla finalità del risparmio del costo dell’energia per BSI oggetto del contratto” (sentenza, pag. 5, primo cpv.). Il ricorrente oppone a tale accertamento la sua diversa visione dei fatti (v. ricorso cassazione, pag. 21, ultimo cpv., pag. 22, primo cpv.) ma in tal modo finisce per criticare inammissibilmente la ricostruzione operata dai giudici di merito e la cui motivazione non permette di ritenere integrata la violazione di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., come interpretato dalle S.U. con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014. 14. Con il quarto motivo il ricorrente addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 116, 132 n. 4 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere escluso che fosse stata raggiunta la prova sugli incarichi extra negoziali senza essersi pronunciata sulle istanze istruttorie e sui documenti n. 5, 83 e 84 prodotti nel fascicolo di primo grado (e depositati in allegato al ricorso per cassazione n. 3, 12 e 13). 15. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1364 e 2697 c.c. in rapporto al doc. n. 3 allegato al ricorso per cassazione (già doc. n. 5 fascicolo di primo grado), per avere la Corte di merito errato nell’interpretare il contratto del 22 ottobre 2009 come comprensivo degli incarichi anteriori alla sua stipulazione, atteso che lo stesso prevede una data certa di decorrenza, utilizza verbi all’indicativo futuro, ha ad oggetto attività diverse rispetto agli incarichi precedenti. 16. Il quarto e il quinto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di merito ha ritenuto che tutti gli incarichi, sia quelli conferiti prima della sottoscrizione dell’accordo di ottobre 2009 e sia quelli attribuiti dopo, rientrassero nell’oggetto del contratto e fossero pertanto inclusi nel compenso pattuito. Non sono quindi pertinenti le censure di mancata ammissione delle prove atteso che non è discussione lo svolgimento di tali incarichi da parte del D’Erasmo ma unicamente la loroinclusione oppure estraneità rispetto all’oggetto del contratto sottoscritto tra le parti. Su quest’ultimo aspetto, la dedotta violazione dei canoni ermeneutici non appare fondata, risolvendosi nella prospettazione di una diversa lettura del testo contrattuale e della condotta complessiva delle parti, meramente contrappositiva rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito e motivata con riferimento ad una complessa serie di indici presuntivi; in particolare, la sentenza d’appello fa leva, per gli incarichi precedenti e successivi, sia sulla mancanza di autonomia di tali incarichi rispetto all’oggetto del contratto e sia sulla condotta delle parti e, specificamente, del collaboratore che, all’atto della conclusione del contratto e fino alla sua scadenza, non aveva mai avanzato pretese di ulteriori compensi correlati alle pretese attività extranegoziali. Le censure mosse investono tale complessiva interpretazione e valutazione e pongono l’accento in via prioritaria sul tenore letterale del contratto (uso dell’indicativo futuro), contrapponendo, alla lettura data dai giudici di merito, una diversa lettura senza, tuttavia, evidenziare errori o lacune interpretative e così ponendosi al di fuori del vizio di violazione di legge. 17. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati. 18. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., in rapporto ai documenti n. 3, 12 e 13 allegati al ricorso per cassazione (già doc. n. 5, 83, 84 fascicolo di primo grado), per erronea lettura dei documenti citati. 19. Con il settimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la mancanza di motivazione sulle istanze istruttorie proposte dal ricorrente, in particolare sulle prove testimoniali articolate (e trascritte alle pagg. 32-47 del ricorso per cassazione) e sulla richiesta di c.t.u. contabile. 20. Parimenti inammissibili sono il sesto e il settimo motivo di ricorso che, sebbene formulati (il sesto) sub specie di violazione di legge, si dirigono sulla valutazione ed ammissione dei mezzi istruttori, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. che presuppone l’omesso esame di un fatto storico, avente rilievo decisivo per il giudizio.Le deduzioni di parte ricorrente investono non fatti storici ma plurimi elementi istruttori, nessuno dei quali evidentemente decisivo, e sollecitano null’altro che una revisione del procedimento decisorio eseguito dai giudici di merito; censure così formulate non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 21. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 22. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 23. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della su