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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2024

Cassazione n. 20079/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto della sentenza della corte di appello di Brescia del 23.6.2021, divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quelli oggetto della sentenza del tribunale di Brescia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata dal suddetto tribunale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., allo stesso contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, aventi a oggetto denaro sottratto da due distributori automatici, scardinati con un piede di porco 2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Ragnoli lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla procedibilità dei reati in questione, sotto il particolare profilo della mancanza di legittimazione a proporre querela da parte della querelante [OSCURATO:PERSONA]

3. Con requisitoria scritta del 15.12.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 2.1.2024, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati.

Al riguardo si osserva che il delitto di furto, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, co. 1, n. 2) c.p., per essere stato commesso il fatto con violenza sulle cose, originariamente perseguibile d'ufficio, ora, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 624, co. 3, c.p., aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex. art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, risulta perseguibile a querela di parte, rimanendo inalterata la persequibilità d'ufficio solo "se la persona è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis", circostanze non configurabili nel caso che ci occupa.

Ciò posto il tema posto all'attenzione del Collegio attiene alla validità della querela proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dalla corte territoriale legittimata a proporre l'istanza punitiva, essendosi dichiarata proprietaria, sia dell'autolavaggio, che dei distributori automatici di bevande posti al servizio dello stesso, oggetto dell'azione predatoria.

Tale assunto è contestato dal ricorrente, sul presupposto che, come emerge dalla documentazione prodotta e allegata al ricorso, i menzionati distributori automatici non sono di proprietà della Tacconi, appartenendo alla ditta individuale del marito della querelante "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", che commercia, per mezzo di distributori automatici, prodotti per la manutenzione e la profumazione di autoveicoli, nonché bibite, rispetto alla quale la Tacconi è una semplice coadwvante familiare.

Si tratta di un rilievo manifestamente infondato.

In quanto coadiuvante familiare della menzionata impresa "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", come riconosciuto dallo stesso ricorrente, sulla base della visura storica rilasciata dalla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, non è revocabile in dubbio che la Tacconi svolgesse un'attività di ausilio nella gestione dell'impresa, al cui servizio erano destinati i distributori automatici contenenti le monete oggetto di furto.

Infatti per coadiuvante o coadiutore familiare, ai sensi dell'art. 2,

I. 22 luglio 1966, n. 613, deve intendersi, tra gli altri, il coniuge, che partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

In quanto tale, la Tacconi non poteva non esercitare una relazione di fatto con i distributori automatici posti al servizio dell'impresa dove si svolgeva, con carattere di abitualità e prevalenza, la sua attività lavorativa, con la conseguenza di essere del tutto legittimata a proporre querela.

Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, infatti, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr. Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia, riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto della sentenza della corte di appello di Brescia del 23.6.2021, divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quelli oggetto della sentenza del tribunale di Brescia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata dal suddetto tribunale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., allo stesso contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, aventi a oggetto denaro sottratto da due distributori automatici, scardinati con un piede di porco 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Ragnoli lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla procedibilità dei reati in questione, sotto il particolare profilo della mancanza di legittimazione a proporre querela da parte della querelante [OSCURATO:PERSONA] 3. Con requisitoria scritta del 15.12.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 2.1.2024, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. Al riguardo si osserva che il delitto di furto, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, co. 1, n. 2) c.p., per essere stato commesso il fatto con violenza sulle cose, originariamente perseguibile d'ufficio, ora, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 624, co. 3, c.p., aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex. art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, risulta perseguibile a querela di parte, rimanendo inalterata la persequibilità d'ufficio solo "se la persona è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis", circostanze non configurabili nel caso che ci occupa. Ciò posto il tema posto all'attenzione del Collegio attiene alla validità della querela proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dalla corte territoriale legittimata a proporre l'istanza punitiva, essendosi dichiarata proprietaria, sia dell'autolavaggio, che dei distributori automatici di bevande posti al servizio dello stesso, oggetto dell'azione predatoria. Tale assunto è contestato dal ricorrente, sul presupposto che, come emerge dalla documentazione prodotta e allegata al ricorso, i menzionati distributori automatici non sono di proprietà della Tacconi, appartenendo alla ditta individuale del marito della querelante "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", che commercia, per mezzo di distributori automatici, prodotti per la manutenzione e la profumazione di autoveicoli, nonché bibite, rispetto alla quale la Tacconi è una semplice coadwvante familiare. Si tratta di un rilievo manifestamente infondato. In quanto coadiuvante familiare della menzionata impresa "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", come riconosciuto dallo stesso ricorrente, sulla base della visura storica rilasciata dalla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, non è revocabile in dubbio che la Tacconi svolgesse un'attività di ausilio nella gestione dell'impresa, al cui servizio erano destinati i distributori automatici contenenti le monete oggetto di furto. Infatti per coadiuvante o coadiutore familiare, ai sensi dell'art. 2, I. 22 luglio 1966, n. 613, deve intendersi, tra gli altri, il coniuge, che partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. In quanto tale, la Tacconi non poteva non esercitare una relazione di fatto con i distributori automatici posti al servizio dell'impresa dove si svolgeva, con carattere di abitualità e prevalenza, la sua attività lavorativa, con la conseguenza di essere del tutto legittimata a proporre querela. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, infatti, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila