CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 30122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, investendo solo la mancata esclusione della recidiva, valutata equivalente alle attenuanti generiche, sottopone a censura delle questioni che presuppongono una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato ne determina l'inammissibilità; ritenutctl'inammissibilità del motivo dedotto in punto di contestazione della recidiva perché non dedotto specificamente nei motivi di appello con riguardo al tipo di recidiva contestata, oltre che per manifesta infondatezza atteso che la recidiva contestata e ritenuta dal Giudice risulta essere quella del comma 2, n.3 dell'art. 99 cod. pen. oltre che quella reiterata di cui al comma 4 del medesimo articolo e non già quella infraquinquennale, né quella specifica, come addotto dal ricorrente; ritenuto che la memoria difensiva del 29 maggio 2023 prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità, atteso che il termine massimo di prescrizione non è di anni undici e mesi tre, come addotto dal ricorrente, bensì di anni tredici, mesi dieci e giorni venti (per effetto dell'aumento di 2/3 della pena edittale previsto per la recidiva reiterata qualificata, nonché dell'ulteriore aumento di 2/3 previsto ex art. 161 cod. pen. per la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod.pen.); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]. er estensore [OSCURATO:PERSONA]