CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 16690/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del 23 febbraio 2024 dell'Avvocatura di Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato l'inammis- sibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cau- telare applicatagli in relazione al procedimento n. 12626/2019 R.G.P.M. Foggia. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza per violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.. Si deduce che la procura rilasciata aveva un contenuto omnicomprensivo ed era allegata all'istanza di ingiusta detenzione. Emergeva dalla stessa la volontà del Turi di conferire il mandato al difensore per redigere e depositare la richiesta di ingiusta detenzione. Per il rilascio della procura, infatti, non sono previste formule sacramentali. La mera indicazione del difensore come "procuratore speciale" è sufficiente per la pre- sentazione della domanda di indennizzo. I termini adoperati nella procura escludono qualsiasi incertezza sulla riferibilità della domanda al richiedente. La pronunzia di inammissibilità, peraltro, era disposta dopo la prima udienza, fissata dopo oltre due anni e mezzo dalla presentazione del ricorso, non consentendo così di depositare una nuova richiesta entro il termine previsto dall'art. 314 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva dichiarato un domicilio diverso dalla residenza, dato che confermava la sua conoscenza della data di fissazione della camera di consiglio, no- tificatagli personalmente. 3. Con memoria del 23 febbraio 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa del Turi deduce violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. ed illogica motivazione sulla ritenuta inammissibilità per carenza di procura speciale. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal Turi, in quanto la stessa non risultava presen- tata da procuratore speciale ai sensi degli artt. 315 e 645, comma 1, cod. proc. pen. Evidenziava che la procura allegata all'atto introduttivo del giudizio non possedeva i requisiti della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen., in quanto la procura non era in calce, bensì allegata alla domanda su foglio separato e priva di menzione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione e di riferimenti diretti o indiretti allo stesso. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di semplice procura ad litem, dovendosi garantire sia l'autenti- cità dell'iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'inte- ressato (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508; Sez. 4 n. 250$2 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281490; Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019 dep. 2020, Masucci, Rv. 278439, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di riparazione priva di sottoscrizione della parte o del soggetto munito di procura speciale la quale, peraltro, recante una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell'istanza, risultava separatamente formata e priva dell'indicazione del soggetto depositante; Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319, in un caso in cui la Corte ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandai:o a margine del ri- corso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria de qua; Sez. 4, n. 122B8 del 28/01/2003, Min. Economia, Rv. 223827; Sez. 4, n. 8998 del 15/01/2003, Palluotto, Rv. 223825; Sez. 4, n. 33286 del 12/06/2002, Cerelli, Rv. 222393; Sez. 4, n. 28951 del 7/5/2002, Santini, Rv. 221817). In coerenza con l'orientamento per cui, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale può considerarsi valida anche qui3ndo . la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, purché possa escludersi incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez 4, n. 3445 del 11/09/2019, deo. 2020, Piazza, Rv. 278026, in tema di costituzione di parte civile). Anche in relazione alla procura speciale rilasciata per la prcpósizione della do- manda di riparazione si è sostenuto che non rilevano le mere imprecisioni formali, ovvero le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di in- dennizzo (Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473). Essenziale, è, tuttavia, che la procura contenga, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce. Il legislatore, nel richiedere che la domanda possa provenire dal procuratore speciale e non già dal titolare di procura d litem, ha voluto garantire la derivazione dell'inizia- gAtkA yti Uva' itti volontà dell'interessato; ra—determinazione dell'oggetto deve essere chiara e univoca. In tal senso, è stata ritenuta inidonea una procura finalizzata a presentare istanza ex art. 315 cod. proc. pen. senza ulteriore specificazione con riguardo all'og- getto per cui era conferita, quale ad esempio l'indicazione del numero del procedi- mento penale a cui era collegata l'istanza (Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Iaqua- niello, Rv. 272475). Nell'ipotesi in cui il mandato sia stato rilasciato in un foglio se- it-- p parato allegato all'istanza, è pur sempre necessario, al fin e garantire la provenienza dell'iniziativa del soggetto interessato, che sia specificato l'oggetto, ovvero il numero del procedimento o altra specificazione che valga ad individuarlo. In sostanza, è ormai costante l'orientamento che afferma l'inammissibilità dell'i- stanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta dal difensore, al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l'attribuzione del mandato difensivo (Sez. 4, n. 36619 del 05/05/2011, Ciola, Rv. 251427). Va solo aggiunto, per completezza, che la procura speciale, per essere va- lida ed efficace, deve essere rilasciata con le forme previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e deve specificare, fra le altre cose, «l'oggetto per cui è conferita» e i «fatti ai quali si riferisce», come recita testualmente l'art. 122 cod. proc. pen.. tAARItE 3. Nella fattispecie in esame, la Corte distrettual la -pfocura speciale conferita all'originario difensore, che aveva sottoscritto I ricorso presentato alla Corte di ap- n)i-l'- pello ai sensi degli artt. 314, 315 cod. proc. pen., non ilp5 ritenersi valida ed efficace. Infatti, quanto al contenuto della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. che qui rileva, il mandato rilasciato al difensore di fiducia non contiene menzione del proce- dimento di riparazione per ingiusta detenzione né un indiretto rifelmento allo stesso. Anzi, la procura in questione era stata rilasciata esclusivamente in funzione del processo di merito, definitosi con la sentenza assolutoria del 24 luglio 2020, come dimostrato, non solo dalla data dell'atto (14 febbraio 2020) coincidente con la presu- mibile epoca della sostituzione dell'originario difensore, ma anc:he dall'indicazione "Proc. pen. N. 12626 RGNR" ivi apposta a margine. La Corte distrettuale, pertanto, ha correttamente ritenuto la procura speciale ge- nerica ed inidonea a ricondurre la volontà del sottoscrittore ad una specifica proce- dura e ad un determinato fatto o ricorso, correttamente rilevando che l'atto in que- stione non poteva efficacemente investire il difensore nominato dei poteri di procu- ratore speciale per il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. Dalla totale assenza di specificità del mandato è stata logicamente desunta la mancata esplicita- zione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria in disamina, con conseguente difetto originario di legittimazione del difen- sore - sottoscrittore del ricorso - all'esercizio dell'azione. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col mate- riale documentale, dei quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Va precisato che non sussistono i presupposti per disporre che l'imputato prov- veda al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero resistente, in quanto a-IttAmri la memoria non conteneva argomentazioni ~ai fini dell'esito del ricorso (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento delle spese processuali