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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48057/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o, in suborcline, di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 12/03/202.1 dal Tribunale di Palermo, con la quale - all'esito di giudizio abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7 cod.pen., per essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica sottraendolo alla società gestrice del servizio e quindi condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e diminuita per la scelta del rito.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato formulando un unitario motivo di impugnazione, con il quale - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto l'inosservanza dell'art.23, comma 2, del d.l. n.149/2020, in relazione alle forme ivi previste per la trattazione cartolare del giudizio di appello durante il periodo emergenziale e a norma i cui effetti erano stati fatti salvi dal successivo d.l. n.176/2020; ha quindi esposto che alla difesa non erano state comunicate le conclusioni scritte redatte dal Procuratore generale, concretizzandosi quindi la dedotta violazione di legge.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va quindi premesso che, in tema di impugnazioni„ allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (come nel caso di specie, al di là del testuale riferimento alla lett.b) dello stesso articolo), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 d& 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; in senso conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).

3. Risulta quindi dagli atti che il procedimento di appello è stato trattato sulla base dello speciale rito cartolare emergenziale regolato dall'art.23 del di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.149, i cui effetti sono poi stati fatti salvi dalla

I. 18/12/2020, n.176 (che ha convertito il d.l. 28/10/2020, n.137) e ai sensi del quale «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di c:onsiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».

4. Va quindi richiamato il principio secondo il quale, nel giudizio cartolare dì appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica & difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero - in violazione, nel caso di specie, del disposto dell'art.23 del di. n.149/2020 - incidendo sull'assistenza dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio, laddove la Corte di appello abbia poi deciso tenendo conto anche delle conclusioni formulate dal rappresentante della pubblica accusa, perché la difesa dell'imputato non è stata messa in condizioni di interloquire sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta a formulare le proprie conclusioni "al buio" (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., R. 282750; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152).

5. Peraltro, in ragione della indicata natura della invalidità, di ordine generale ma non assoluta, trova applicazione la disciplina della deducibilità prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. che impone che la parte interessata, se vi assiste, eccepisca la nullità prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Conseguendone che, applicando il relativo principio al caso della mancata comunicazione telematica alla difesa dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero in violazione dell'innanzi citato art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020, va rilevato come il primo atto, immediatamente successivo al verificarsi della invalidità, entro il quale il patrocinatore dell'imputato deve eccepire la nullità, non può che essere la formulazione delle proprie conclusioni che vanno trasmesse per via telematica alla cancelleria della corte di appello entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

Non è di ostacolo all'applicazione della disposizione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza che essa sia operante laddove la parte interessata "abbia assistito" al compimento dell'atto nullo: norma che è stata dal legislatore codicistico immaginata per la invalidità che colpisce l'atto compiuto nel corso di una fase o di un momento procedimentale partecipato, al chiaro scopo di impedire che la nullità possa ripercuotersi su atti successivi.

L'applicazione di tale disposizione va, difatti, adeguata alle particolarità del rito camerale cartolare previsto durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che stabilisce che le parti partecipano al giudizio esclusivamente nelle forme disciplinate dal citato art. 23-bis del decreto- legge n. 137 del 2020: con la conseguenza che il difensore che rilevi che le conclusioni presentate dal pubblico ministero non gli sono state comunicate telematicamente, proprio per evitare che la invalidità possa estendersi ad atti successivi e, in specie, alla sentenza del giudice, ha l'onere di eccepire l'intervenuta nullità nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni (in questo senso Sez. 2, n. 27880 del 16/05/20213, Caponi, Rv. 284898; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2013, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., cit.; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non massimata; Sez.

F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non massimata); regola, questa, che pacificamente trova applicazione prioritaria rispetto a quella dell'art. 180 cod.proc.pen. che stabilisce altri termini di decadenza, ma più ampi (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], P.v. 249005).

6. Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come le conclusioni del Procuratore Generale fossero state comunic:ate, alla data del 9/01/2023, presso l'indirizzo mail dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva successivamente depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento dell'appello); il quale però, come dato atto dalla stessa Corte d'appello nel successivo verbale di udienza in camera di consiglio, era stato sostituito a far datata dal 10/11/2022, con revoca della precedente nomina, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che le conclusioni del Procuratore Generale non sono state trasmesse al difensore già ritualmente officiato e che - perfezionata la relativa nullità - la stessa è stata tempestivamente eccepita nel successivo primo atto utile, rappresentato dal ricorso per cessazione.

7. Sulla base di tali considerazioni deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o, in suborcline, di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 12/03/202.1 dal Tribunale di Palermo, con la quale - all'esito di giudizio abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7 cod.pen., per essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica sottraendolo alla società gestrice del servizio e quindi condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e diminuita per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato formulando un unitario motivo di impugnazione, con il quale - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto l'inosservanza dell'art.23, comma 2, del d.l. n.149/2020, in relazione alle forme ivi previste per la trattazione cartolare del giudizio di appello durante il periodo emergenziale e a norma i cui effetti erano stati fatti salvi dal successivo d.l. n.176/2020; ha quindi esposto che alla difesa non erano state comunicate le conclusioni scritte redatte dal Procuratore generale, concretizzandosi quindi la dedotta violazione di legge. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va quindi premesso che, in tema di impugnazioni„ allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (come nel caso di specie, al di là del testuale riferimento alla lett.b) dello stesso articolo), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 d& 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; in senso conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525). 3. Risulta quindi dagli atti che il procedimento di appello è stato trattato sulla base dello speciale rito cartolare emergenziale regolato dall'art.23 del di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.149, i cui effetti sono poi stati fatti salvi dalla I. 18/12/2020, n.176 (che ha convertito il d.l. 28/10/2020, n.137) e ai sensi del quale «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di c:onsiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137». 4. Va quindi richiamato il principio secondo il quale, nel giudizio cartolare dì appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica & difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero - in violazione, nel caso di specie, del disposto dell'art.23 del di. n.149/2020 - incidendo sull'assistenza dell'imputato determina una nullità generale a regime intermedio, laddove la Corte di appello abbia poi deciso tenendo conto anche delle conclusioni formulate dal rappresentante della pubblica accusa, perché la difesa dell'imputato non è stata messa in condizioni di interloquire sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta a formulare le proprie conclusioni "al buio" (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., R. 282750; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). 5. Peraltro, in ragione della indicata natura della invalidità, di ordine generale ma non assoluta, trova applicazione la disciplina della deducibilità prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. che impone che la parte interessata, se vi assiste, eccepisca la nullità prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Conseguendone che, applicando il relativo principio al caso della mancata comunicazione telematica alla difesa dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero in violazione dell'innanzi citato art. 23, comma 2, del d.l. n. 149 del 2020, va rilevato come il primo atto, immediatamente successivo al verificarsi della invalidità, entro il quale il patrocinatore dell'imputato deve eccepire la nullità, non può che essere la formulazione delle proprie conclusioni che vanno trasmesse per via telematica alla cancelleria della corte di appello entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Non è di ostacolo all'applicazione della disposizione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la circostanza che essa sia operante laddove la parte interessata "abbia assistito" al compimento dell'atto nullo: norma che è stata dal legislatore codicistico immaginata per la invalidità che colpisce l'atto compiuto nel corso di una fase o di un momento procedimentale partecipato, al chiaro scopo di impedire che la nullità possa ripercuotersi su atti successivi. L'applicazione di tale disposizione va, difatti, adeguata alle particolarità del rito camerale cartolare previsto durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che stabilisce che le parti partecipano al giudizio esclusivamente nelle forme disciplinate dal citato art. 23-bis del decreto- legge n. 137 del 2020: con la conseguenza che il difensore che rilevi che le conclusioni presentate dal pubblico ministero non gli sono state comunicate telematicamente, proprio per evitare che la invalidità possa estendersi ad atti successivi e, in specie, alla sentenza del giudice, ha l'onere di eccepire l'intervenuta nullità nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni (in questo senso Sez. 2, n. 27880 del 16/05/20213, Caponi, Rv. 284898; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep.2013, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., cit.; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, Abramo, non massimata; Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non massimata); regola, questa, che pacificamente trova applicazione prioritaria rispetto a quella dell'art. 180 cod.proc.pen. che stabilisce altri termini di decadenza, ma più ampi (Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], P.v. 249005). 6. Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come le conclusioni del Procuratore Generale fossero state comunic:ate, alla data del 9/01/2023, presso l'indirizzo mail dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva successivamente depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento dell'appello); il quale però, come dato atto dalla stessa Corte d'appello nel successivo verbale di udienza in camera di consiglio, era stato sostituito a far datata dal 10/11/2022, con revoca della precedente nomina, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che le conclusioni del Procuratore Generale non sono state trasmesse al difensore già ritualmente officiato e che - perfezionata la relativa nullità - la stessa è stata tempestivamente eccepita nel successivo primo atto utile, rappresentato dal ricorso per cessazione. 7. Sulla base di tali considerazioni deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'
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