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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03079/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che in data 14/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al delitto di usura ascrittogli e la pena allo stesso inflitta in primo grado, pur ritenendo la recidiva reiterata e specifica in luogo di quella reiterata, specifica ed infraquinquennale.Il ricorso è affidato a quattro motivi di impugnazione:

1.1. Violazione dell'art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art.23 D.L. n. 137/2020, non avendo l'ufficio della Procura Generale formulato le conclusioni scritte previste dalla norma e non essendo stata consentita alle parti la discussione orale alla quale era finalizzato il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.2. Violazione dell'art. 81 cod. pen. per essersi disposto un aumento per la continuazione pur in presenza di una condotta unica, dal momento che il mutamento delle condizioni dell'accordo con la persona offesa (in virtù del quale si era convenuto che il Cifrati, anziché versare mensilmente 320 euro a titolo di interessi, avrebbe versato euro 450 restituendo anche la sorta capitale) non integrava una novazione, non incidendo sull'entità degli interessi né della sorte capitale.

1.3. Vizio di motivazione con riferimento; a) alla ritenuta responsabilità del ricorrente; b) all'aumento di pena per la continuazione; c) al rigetto della richiesta di esclusione dell'aumento di pena per la recidiva e di applicazione dele circostanze attenuanti generiche

1.4. Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. per carente indicazione nel dispositivo della pena comminata, non risultando indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado "quattro anni e sei mesi di reclusione", ma solo "quattro anni".

2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1.

Con riferimento al primo motivo di ricorso va osservato che, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, DL 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare - nel difetto di richiesta di trattazione orale - in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (così Sez. 1,n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 6, n. 31798 del 13/4/2023, D'Ippolito; Sez. 1, n. 34565 del 18/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 26185 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Megaro; Sez. 7, n. 33182 del 10/7/2023, Gammardella).

Va dato atto, peraltro, dell'esistenza di altro orientamento giurisprudenziale in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, secondo il quale la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, invece, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - e non già quella prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni - ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa, trovando certamente applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata" (Sez. 2, Sentenza n. 44017 del 19/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]): come è stato correttamente osservato, pertanto, indipendentemente dall'adesione all'uno o all'altro degli indirizzi espressi da questa Corte, si deve concludere nel senso che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale non consente alla difesa di eccepire la nullità della sentenza.

3.2. Il secondo motivo ricorso è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di censura già presentata al giudice dell'appello, con le cui motivazioni il ricorrente non si confronta adeguatamente, emergendo con chiarezza dalle dichiarazioni della persona offesa che questa, ricevuto nel febbraio del 2008 un prestito di 4.000,00 euro dal Mattera, al quale era seguito il versamento di rate da 320,00 euro mensili a titolo di meri interessi, intorno al mese di giugno del 2009 aveva concordato con il ricorrente di versare mensilmente, invece, il maggior importo di 450,00 euro mensili, comprensivi, però, della restituzione del capitale, fino all'estinzione del debito: correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto una novazione oggettiva dell'obbligazione usuraria, attesa la modifica degli accordi, favorevole o meno che fosse al debitore, ma comunque di per sé ampiamente sufficiente a giustificare l'aumento di pena per la continuazione.

3.3. Nessun vizio po ravvisarsi, pertanto, nella motivazione della sentenza impugnata, né in ordine al giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente sulla base, soprattutto, delle dichiarazioni della persona offesa - ritenuta attendibile in virtù con motivazione congrua, fondata sull'intrinseca coerenza del suo racconto, reso a distanza di tempo dai fatti in assenza di motivi intenti calunniosi o di rivalsa, tanto da non essersi costituita nemmeno parte civile - né in ordine al già menzionato aumento di pena per la continuazione, né, infine, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale, infatti, ha giustificato il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica con il rilievo che la lunga sequenza di precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio o, comunque, commessi per fini di lucro e la consumazione dell'usura dopo la scarcerazione per precedenti condanne evidenziavano la maggior pericolosità rivelata dall'usura di cui si tratta, mentre nessun elemento favorevole, tale da giustificare le invocate circostanze attenuanti generiche, era emerso dal processo, nemmeno con riferimento al comportamento processuale del ricorrente.

3.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, sia perché manifestamente infondato, atteso che, contrariamente all'assunto difensivo, sia nella motivazione che nel dispositivo la sentenza di primo grado ha indicato in "quattro anni e sei mesi di reclusione" la pena inflitta al Mattera.

4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che in data 14/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al delitto di usura ascrittogli e la pena allo stesso inflitta in primo grado, pur ritenendo la recidiva reiterata e specifica in luogo di quella reiterata, specifica ed infraquinquennale.Il ricorso è affidato a quattro motivi di impugnazione: 1.1. Violazione dell'art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art.23 D.L. n. 137/2020, non avendo l'ufficio della Procura Generale formulato le conclusioni scritte previste dalla norma e non essendo stata consentita alle parti la discussione orale alla quale era finalizzato il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Violazione dell'art. 81 cod. pen. per essersi disposto un aumento per la continuazione pur in presenza di una condotta unica, dal momento che il mutamento delle condizioni dell'accordo con la persona offesa (in virtù del quale si era convenuto che il Cifrati, anziché versare mensilmente 320 euro a titolo di interessi, avrebbe versato euro 450 restituendo anche la sorta capitale) non integrava una novazione, non incidendo sull'entità degli interessi né della sorte capitale. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento; a) alla ritenuta responsabilità del ricorrente; b) all'aumento di pena per la continuazione; c) al rigetto della richiesta di esclusione dell'aumento di pena per la recidiva e di applicazione dele circostanze attenuanti generiche 1.4. Violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. per carente indicazione nel dispositivo della pena comminata, non risultando indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado "quattro anni e sei mesi di reclusione", ma solo "quattro anni". 2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso va osservato che, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, DL 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare - nel difetto di richiesta di trattazione orale - in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (così Sez. 1,n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 6, n. 31798 del 13/4/2023, D'Ippolito; Sez. 1, n. 34565 del 18/5/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 26185 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Megaro; Sez. 7, n. 33182 del 10/7/2023, Gammardella). Va dato atto, peraltro, dell'esistenza di altro orientamento giurisprudenziale in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, secondo il quale la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, invece, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. - e non già quella prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni - ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa, trovando certamente applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata" (Sez. 2, Sentenza n. 44017 del 19/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]): come è stato correttamente osservato, pertanto, indipendentemente dall'adesione all'uno o all'altro degli indirizzi espressi da questa Corte, si deve concludere nel senso che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale non consente alla difesa di eccepire la nullità della sentenza. 3.2. Il secondo motivo ricorso è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di censura già presentata al giudice dell'appello, con le cui motivazioni il ricorrente non si confronta adeguatamente, emergendo con chiarezza dalle dichiarazioni della persona offesa che questa, ricevuto nel febbraio del 2008 un prestito di 4.000,00 euro dal Mattera, al quale era seguito il versamento di rate da 320,00 euro mensili a titolo di meri interessi, intorno al mese di giugno del 2009 aveva concordato con il ricorrente di versare mensilmente, invece, il maggior importo di 450,00 euro mensili, comprensivi, però, della restituzione del capitale, fino all'estinzione del debito: correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto una novazione oggettiva dell'obbligazione usuraria, attesa la modifica degli accordi, favorevole o meno che fosse al debitore, ma comunque di per sé ampiamente sufficiente a giustificare l'aumento di pena per la continuazione. 3.3. Nessun vizio po ravvisarsi, pertanto, nella motivazione della sentenza impugnata, né in ordine al giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente sulla base, soprattutto, delle dichiarazioni della persona offesa - ritenuta attendibile in virtù con motivazione congrua, fondata sull'intrinseca coerenza del suo racconto, reso a distanza di tempo dai fatti in assenza di motivi intenti calunniosi o di rivalsa, tanto da non essersi costituita nemmeno parte civile - né in ordine al già menzionato aumento di pena per la continuazione, né, infine, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale, infatti, ha giustificato il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica con il rilievo che la lunga sequenza di precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio o, comunque, commessi per fini di lucro e la consumazione dell'usura dopo la scarcerazione per precedenti condanne evidenziavano la maggior pericolosità rivelata dall'usura di cui si tratta, mentre nessun elemento favorevole, tale da giustificare le invocate circostanze attenuanti generiche, era emerso dal processo, nemmeno con riferimento al comportamento processuale del ricorrente. 3.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché si tratta di doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, sia perché manifestamente infondato, atteso che, contrariamente all'assunto difensivo, sia nella motivazione che nel dispositivo la sentenza di primo grado ha indicato in "quattro anni e sei mesi di reclusione" la pena inflitta al Mattera. 4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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