CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria scritta dell'avv. L. Aloisio che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva respinto l'istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in relazione al reato di cui agli artt. 54-1161 cod. nav., per l'occupazione arbitraria dell'area demaniale di mq. 945,64, identificata nella part. 1143, foglio 9 NTC Comune di [OSCURATO:PERSONA]. ivs 2. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Secondo il ricorrente l'indagato, legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbe occupato il terreno in questione; il terreno sequestrato sarebbe un terreno incolto delimitato da una vecchia recinzione e separato fisicamente dal terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], come risulta dalla perizia asseverata del geom. [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato non avrebbe occupato altre porzioni di terreno oltre a quelle di proprietà della società di cui è legale rappresentante, come risulta dall'analisi della perizia e nessuna delimitazione è stata operata sulla particella n. 1143. L'area demaniale sarebbe antistante a quella di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe unicamente limitato con picchetti il confine catastale della propria proprietà. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi non consentiti, ex art. 606 e 325 cod.proc.pen. e manifestamente infondati. 5. Va premesso che il ricorso per contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile - ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. - solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Non può essere, invece, dedotti, con il predetto mezzo di gravame, i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., né tantomeno può essere chiesta un nuovo accertamento di fatto e, dunque, una richiesta di rivalutazione del fatto come accertato nel provvedimento impugnato. 6. Il Tribunale del riesame, quanto al fumus commissi delicti, ha argomentato che sulla scorta delle investigazioni era accertata l'occupazione di un'area appartenente al demanio marittimo (appartenenza dell'area al demanio non contestata), occupazione che non era smentita dall'elaborato peritale prodotto dalla difesa, poiché l'occupazione riguardava una superficie ricadente su parte della part. 1143 e non era stata fornita la dimostrazione che la porzione di terreno a monte della recinzione fosse di proprietà della SIFIL, e che, per converso, la porzione di terreno a valle della recinzione, comprendesse l'intera estensione della particella n. 1143 appartenente al demanio marittimo.A fronte di tale motivazione, sono pertanto inammissibili le censure del ricorrente tutte incentrate su una diversa ricostruzione del fatto, sulla scorta di una diversa valutazione della perizia asseverata di parte, perizia asseverata che è stata valutata dal giudice del riesame e le cui conclusioni sono state disattese con motivazione presente, che non può dirsi meramente apparente unico vizio denunciabile. Del pari è inammissibile la censura di carenza di fumus commissi delicti per non avere commesso il fatto (afferma di non avere recintato l'area avendola trovata già sul posto la recinzione e che vi sarebbe un errore nell'individuazione del soggetto che avrebbe occupato l'area). Nella giurisprudenza di questa Corte al tradizionale canone interpretativo secondo il quale in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv.273069), si contrappone un altro filone - il cui più recente arresto è rappresentato dalla pronuncia della Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927 - secondo cui, nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa. Nella condivisione di tale indirizzo ermeneutico, osserva il Collegio, come esso debba essere interpretato nel senso che a fondamento di una misura cautelare reale, debbano sussistere elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano - pur tenendo conto della fase processuale iniziale - di ricondurre il fatto di reato alla condotta dell'indagato, pur non dovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod.proc.pen. Orbene, la situazione di fatto per come ricostruita, nella prima fase delle indagini, per come esposta dal Tribunale, ha i requisiti per la configurabilità del fumus del reato. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cass