CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 1° ottobre 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Torino del 17 maggio 2019, che, all'esito di rito abbreviato e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 2 maggio 2019; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, risulta manifestamente infondato, perché generico e sostanzialmente assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta adeguatamente; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio