CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 25895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di contraffazione di una patente di guida; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione per non aver la sentenza impugnata esaminato il profilo attinente all'insussistenza di elementi probatori che consentissero ci affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che [OSCURATO:PERSONA] avesse contribuito alla commissione in concorso con i correi del reato di falso contestatogli, compilando i moduli, è generico, dal momento il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, desumibile dal testo del costrutto argomentativo, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in punto di responsabilità penale e di valutazione unitaria della prova, ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello, in questa sede riproposti nei medesimi termini (in particolare, i giudici di appello hanno desunto il concorso dell'imputato nella condotta di falso dai seguenti elementi valutati unitariamente: la presenza del ricorrente sul posto, al momento del controllo, la circostanza che lo stesso, in tale contesto spazio-temporale, era in possesso di un certificato medico riguardante [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l'intestatario della patente falsa, anch'esso a sua volta falso, in quanto privo del timbro del medico e con marca da bollo non corrispondente al valore bollato di norma utilizzato, oltre che di un certificato di residenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il contenuto delle chat whatsapp tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui emergevano dazioni di danaro effettuate dal secondo al primo, in più occasioni, per l'importo di euro 1.080,00, e l'assenza di qualsivoglia giustificazione da parte dell'imputato); Rilevato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di danaro di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2026. D E P C.' INL'ASSISTEN