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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18737/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05DDP2Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 414, emessa in data 7 giugno 2021, il Tribunale di Pesaro ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a 1.500 euro di ammenda ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione e giustificato motivo, un coltello multiuso lungo 15,5 cm di cui 6,5 cm di lama chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, in Pesaro il 12 luglio 2019.

Detto giudice, considerata la mancata giustificazione da parte dell'imputato del possesso del coltello multiuso detenuto in luogo pubblico (nella specie nei giardini della stazione ferroviaria di Pesaro) "frequentato da persone notoriamente dedite ad atti di violenza alla persona", ha ritenuto la sussistenza del reato e lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, considerando la fattispecie di lieve entità, riferibile ai soli oggetti atti a offendere di cui al comma terzo dell'art. 4,

I. 18 aprile 1975, n. 110.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona affidandosi a un unico motivo.

Con detto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 4, comma terzo,

I. 18 aprile 1975, n. 110, citando giurisprudenza di legittimità a supporto del fatto che l'attenuate riconosciuta dal giudice è applicabile solo al porto di oggetti atti a offendere che devono essere distinti dalle armi da punta e taglio, così risultando non applicabile alla fattispecie concreta in esame.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo posto alla base del ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Come affermato da questa Corte con pronunce più recenti rispetto a quelle indicate in ricorso, la circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, legge cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi, in fattispecie relativa a porto di coltello (Sez. 2, n. 47145 del 11/10/2019, Chaabani, Rv. 277778; vedi anche Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, P.G. in proc.

Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 1, n. 12915 del 01/03/2012, P.G. in proc.

Corso, Rv. 252272).

2. Secondo un precedente orientamento ermeneutico, infatti, detto istituto non era ritenuto riferibile al porto ingiustificato di armi da punta e da taglio, ma al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere, termine da riferire ai commi precedenti E5r. dello stesso art. 4, ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio" (sez. 1, n. 35103 del 19/04/2011, Blandirlo, Rv. 250772; sez.

F, n. 33396 del 28/07/2009, Balacco, Rv. 244643; sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, Errante, Rv. 242043; sez. 1, n, 9355 del 22/06/1998, Oro, Rv. 211288; sez. 5, n. 9193 del 05/06/1986 Tradito, Rv. 173706).

Un successivo indirizzo, invece, cui questo Collegio intende dare continuità, risulta adesivo ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 861 del 27/11/1982, Paola, Rv. 157193, il quale ritiene la lieve entità del fatto riferibile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dello stesso articolo in ragione della inclusione di tali strumenti nella locuzione "oggetti atti a offendere" perché in sé non predestinati alla offesa alla persona, ma utilizzabili in via occasionale anche a tale scopo ed il riferimento a tali oggetti non assume un significato, né un valore limitativo, ma valenza generica per tutte le cose indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie (Sez. 1, n. 12915 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG in proc.

Corso, Rv. 252272, già citata; Sez. 1, n. 46264 del 8/11/2012, Visendi, Rv. 253968; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, Catalfamo, Rv. 246931; Sez. 1, n. 10409 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, P.G. in proc.

Nartey, Rv. 246503).

3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, cui non seguono le spese stante la natura pubblica della parte ricorrente (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05DDP2Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 414, emessa in data 7 giugno 2021, il Tribunale di Pesaro ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a 1.500 euro di ammenda ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza autorizzazione e giustificato motivo, un coltello multiuso lungo 15,5 cm di cui 6,5 cm di lama chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, in Pesaro il 12 luglio 2019. Detto giudice, considerata la mancata giustificazione da parte dell'imputato del possesso del coltello multiuso detenuto in luogo pubblico (nella specie nei giardini della stazione ferroviaria di Pesaro) "frequentato da persone notoriamente dedite ad atti di violenza alla persona", ha ritenuto la sussistenza del reato e lo ha condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, considerando la fattispecie di lieve entità, riferibile ai soli oggetti atti a offendere di cui al comma terzo dell'art. 4, I. 18 aprile 1975, n. 110. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 4, comma terzo, I. 18 aprile 1975, n. 110, citando giurisprudenza di legittimità a supporto del fatto che l'attenuate riconosciuta dal giudice è applicabile solo al porto di oggetti atti a offendere che devono essere distinti dalle armi da punta e taglio, così risultando non applicabile alla fattispecie concreta in esame. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo posto alla base del ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Come affermato da questa Corte con pronunce più recenti rispetto a quelle indicate in ricorso, la circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, legge cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi, in fattispecie relativa a porto di coltello (Sez. 2, n. 47145 del 11/10/2019, Chaabani, Rv. 277778; vedi anche Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, P.G. in proc. Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 1, n. 12915 del 01/03/2012, P.G. in proc. Corso, Rv. 252272). 2. Secondo un precedente orientamento ermeneutico, infatti, detto istituto non era ritenuto riferibile al porto ingiustificato di armi da punta e da taglio, ma al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere, termine da riferire ai commi precedenti E5r. dello stesso art. 4, ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio" (sez. 1, n. 35103 del 19/04/2011, Blandirlo, Rv. 250772; sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, Balacco, Rv. 244643; sez. 1, n. 44609 del 14/10/2008, Errante, Rv. 242043; sez. 1, n, 9355 del 22/06/1998, Oro, Rv. 211288; sez. 5, n. 9193 del 05/06/1986 Tradito, Rv. 173706). Un successivo indirizzo, invece, cui questo Collegio intende dare continuità, risulta adesivo ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 861 del 27/11/1982, Paola, Rv. 157193, il quale ritiene la lieve entità del fatto riferibile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dello stesso articolo in ragione della inclusione di tali strumenti nella locuzione "oggetti atti a offendere" perché in sé non predestinati alla offesa alla persona, ma utilizzabili in via occasionale anche a tale scopo ed il riferimento a tali oggetti non assume un significato, né un valore limitativo, ma valenza generica per tutte le cose indicate nel precedente comma secondo e costituenti armi improprie (Sez. 1, n. 12915 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG in proc. Corso, Rv. 252272, già citata; Sez. 1, n. 46264 del 8/11/2012, Visendi, Rv. 253968; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, Catalfamo, Rv. 246931; Sez. 1, n. 10409 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, P.G. in proc. Nartey, Rv. 246503). 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, cui non seguono le spese stante la natura pubblica della parte ricorrente (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M. Dichi
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