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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 32800/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria (tardiva) di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a causa dell'erronea applicazione della legge penale, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che ha svolto osservazioni ed argomentazioni ulteriori rispetto a quelle rilevate dal primo giudice (si vedano pagine da 5 a 7 della sentenza) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria (tardiva) di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a causa dell'erronea applicazione della legge penale, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che ha svolto osservazioni ed argomentazioni ulteriori rispetto a quelle rilevate dal primo giudice (si vedano pagine da 5 a 7 della sentenza) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32800/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris