CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 22237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione di legge, in quanto non vi è alcun riferimento ai caratteri di attualità e concretezza del pericolo di ripresa di collegamenti con il clan di riferimento, tanto più che il ricorrente risulta detenuto dal 2007 e le recenti indagini sulla sua perdurante partecipazione associativa si erano concluse con sentenza di assoluzione; rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato l'attuale operatività del clan di riferimento, nel quale il detenuto aveva assunto ruolo apicale; l'assenza di manifestazioni di dissociazione né dell'avvio di un percorso di revisione critica; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggi