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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18257/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28439-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la sentenza n. 409/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza resa nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Lucca rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’accertamento dell’acquisto per usucapione di due immobili, ritenendo non conseguita la prova del relativo possesso utile, a fronte della non univocità delle risultanze istruttorie sul punto.

Interponeva appello avverso detta decisione il Fabiani e la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 409/2020, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1) violazione e/o l’errata interpretazione (e quindi la falsa applicazione) degli articoli 1140, 1142, 1158, 2697, 2729 c.c. perché la Corte di Appello di Firenze ha valutato l’intera istruttoria svolta in primo grado svincolandosi dal canone civilistico c.d. del “più probabile che non”, adottando un rigore valutativo non improntato alla regola della “preponderanza dell’evidenza”; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 257 II comma c.p.c. e 253 comma 1 c.p.c. poiché la Corte di Appello di Firenze, pur ritenendo che la formulazione delle domande rivolte ai testimoni durante il loro esame avesse creato difficoltà ai testi e che le domande loro poste contenessero errori, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’esame dei testimoni escussi in primo grado.

Nella convinzione, quindi, che lo domande loro rivolte fossero sbagliate al punto da indurli in errore, ha valutato le loro deposizioni lacunose e generiche ed, in quanto tali, insufficienti a ritenere provato il fatto; nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento agli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 1, c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma 1, n.4. 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 I e III comma c.p.c., degli artt. 24 e 111, I e II comma Cost. perché la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile la produzione di documenti che invece potevano trovare ingresso nel processo, in quanto correlati alla domanda di usucapione riguardante la continuità del possesso avutasi anche durante lo svolgimento della causa di primo grado.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore:“INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso,avverso statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione di immobili già oggetto di contratto preliminare di compravendita.

Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie fatta propria dal giudice di merito, in riferimento alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’usucapione.

Il ricorrente lamenta la mancata applicazione, da parte del giudice di merito, del criterio causale del “più probabile che non”.

La censura non si confronta adeguatamente con la ratio del rigetto, che non viene attinta nella sua interezza.

La Corte territoriale, in particolare, dopo aver evidenziato la parziale differenza tra gli immobili oggetto del contratto preliminare (interni 7, 12 e 12- bis) e quelli che, secondo il C.T.U., il Fabiani avrebbe effettivamente detenuto (interni 6, 7 ed 11), ha esaminato le risultanze della prova oraleescussa nel corso del giudizio di merito, ritenendo, all’esito, non conseguita “… la dovuta rigorosa prova del possesso sia sul piano degli specifici immobili sui quali sarebbe stato esercitato usandone direttamente o locandoli a terzi, sia su quello del decorso dei venti anni necessari al perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata).

La censura non si confronta con la ravvisata assenza della prova del possesso ultraventennale, da sé sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.

Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la statuizione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’esame dei testi escussi in prime cure.

Ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto interpellare i testimoni al fine di chiarire gli aspetti sui quali riteneva non conseguita la prova della domanda.

Anche in questo caso, la censura non attinge adeguatamente la ratio del rigetto, poiché la Corte di Appello ha ritenuto inammissibili: 1)la richiesta di riascoltare i testi già sentiti in prime cure, alla luce del fatto che il Fabiani aveva indicato capitoli di prova nuovi, mai formulati in primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); 2)la richiesta di escutere testimoni già indicati in prima istanza, ma non sentiti, alla luce del fatto che l’odierno ricorrente non aveva espressamente reiterato la sua richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo, a tal fine, sufficiente il mero richiamo generico al contenuto dei precedenti scritti difensivi (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Il ricorrente non attinge in modo specifico né la statuizione relativa alla novità dei capitoli, né quella concernente la mancata reiterazione della richiesta istruttoria, ed in tal modo non coglie la reale ratio della decisione.

Peraltro, va rilevato che la lacunosità della prova non è superabile mediante una attività di supplenza svolta dal giudice, atteso che nel processo civile non vige il principio di acquisizione ufficiosa della prova, ma piuttosto quello della disponibilità della stessa in capo a ciascuna parte in causa e del riparto del relativo onere (art. 2697 c.c.).

Terzo motivo: verte sulla statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dal Fabiani in seconda istanza, sul presupposto che essa era in suo possesso già ab origine e, dunque, avrebbe potuto essere prodotta già in prime cure.

In realtà, come visto, la Corte distrettuale ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso ultraventennale, né adeguatamente identificati i beni oggetto della domanda formulata dal Fabiani: la censura non si confronta con tale statuizione, e dunque anch’essa non coglie la reale ratio della decisione”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso, confermando, anzi, la natura meritale delle censure. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere che la circostanza che taluni dei documenti non ammessi dalla Corte distrettuale siano venuti ad esistenza dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie in prime cure (enfatizzata dalla parte ricorrente a pag. 9 della memoria) non è rilevante, innanzitutto perché detti documenti non sono stati depositati comunque nel corso del giudizio di prime cure, ancorché fuori termine, nonostante essi fossero disponibili – come lo stesso ricorrente implicitamente riconosce–prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, ed in ogni caso perché, a prescindere dalla eventuale ammissibilità della documentazione di cui si discute, la Corte di merito ha ritenuto non conseguita la prova del possesso ultraventennale, né adeguatamente identificati i beni oggetto della domanda formulata dal Fabiani.

Tale duplice rationon è attinta nella sua interezza dalla censura proposta con il terzo motivo, per cui le osservazioni contenute in memoria, sul punto, non appaiono decisive.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c .p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28439-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la sentenza n. 409/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza resa nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Lucca rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’accertamento dell’acquisto per usucapione di due immobili, ritenendo non conseguita la prova del relativo possesso utile, a fronte della non univocità delle risultanze istruttorie sul punto. Interponeva appello avverso detta decisione il Fabiani e la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 409/2020, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1) violazione e/o l’errata interpretazione (e quindi la falsa applicazione) degli articoli 1140, 1142, 1158, 2697, 2729 c.c. perché la Corte di Appello di Firenze ha valutato l’intera istruttoria svolta in primo grado svincolandosi dal canone civilistico c.d. del “più probabile che non”, adottando un rigore valutativo non improntato alla regola della “preponderanza dell’evidenza”; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 257 II comma c.p.c. e 253 comma 1 c.p.c. poiché la Corte di Appello di Firenze, pur ritenendo che la formulazione delle domande rivolte ai testimoni durante il loro esame avesse creato difficoltà ai testi e che le domande loro poste contenessero errori, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’esame dei testimoni escussi in primo grado. Nella convinzione, quindi, che lo domande loro rivolte fossero sbagliate al punto da indurli in errore, ha valutato le loro deposizioni lacunose e generiche ed, in quanto tali, insufficienti a ritenere provato il fatto; nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento agli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 1, c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma 1, n.4. 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 I e III comma c.p.c., degli artt. 24 e 111, I e II comma Cost. perché la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile la produzione di documenti che invece potevano trovare ingresso nel processo, in quanto correlati alla domanda di usucapione riguardante la continuità del possesso avutasi anche durante lo svolgimento della causa di primo grado. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore:“INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso,avverso statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione di immobili già oggetto di contratto preliminare di compravendita. Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie fatta propria dal giudice di merito, in riferimento alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’usucapione. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione, da parte del giudice di merito, del criterio causale del “più probabile che non”. La censura non si confronta adeguatamente con la ratio del rigetto, che non viene attinta nella sua interezza. La Corte territoriale, in particolare, dopo aver evidenziato la parziale differenza tra gli immobili oggetto del contratto preliminare (interni 7, 12 e 12- bis) e quelli che, secondo il C.T.U., il Fabiani avrebbe effettivamente detenuto (interni 6, 7 ed 11), ha esaminato le risultanze della prova oraleescussa nel corso del giudizio di merito, ritenendo, all’esito, non conseguita “… la dovuta rigorosa prova del possesso sia sul piano degli specifici immobili sui quali sarebbe stato esercitato usandone direttamente o locandoli a terzi, sia su quello del decorso dei venti anni necessari al perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). La censura non si confronta con la ravvisata assenza della prova del possesso ultraventennale, da sé sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda. Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la statuizione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’esame dei testi escussi in prime cure. Ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto interpellare i testimoni al fine di chiarire gli aspetti sui quali riteneva non conseguita la prova della domanda. Anche in questo caso, la censura non attinge adeguatamente la ratio del rigetto, poiché la Corte di Appello ha ritenuto inammissibili: 1)la richiesta di riascoltare i testi già sentiti in prime cure, alla luce del fatto che il Fabiani aveva indicato capitoli di prova nuovi, mai formulati in primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); 2)la richiesta di escutere testimoni già indicati in prima istanza, ma non sentiti, alla luce del fatto che l’odierno ricorrente non aveva espressamente reiterato la sua richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo, a tal fine, sufficiente il mero richiamo generico al contenuto dei precedenti scritti difensivi (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Il ricorrente non attinge in modo specifico né la statuizione relativa alla novità dei capitoli, né quella concernente la mancata reiterazione della richiesta istruttoria, ed in tal modo non coglie la reale ratio della decisione. Peraltro, va rilevato che la lacunosità della prova non è superabile mediante una attività di supplenza svolta dal giudice, atteso che nel processo civile non vige il principio di acquisizione ufficiosa della prova, ma piuttosto quello della disponibilità della stessa in capo a ciascuna parte in causa e del riparto del relativo onere (art. 2697 c.c.). Terzo motivo: verte sulla statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dal Fabiani in seconda istanza, sul presupposto che essa era in suo possesso già ab origine e, dunque, avrebbe potuto essere prodotta già in prime cure. In realtà, come visto, la Corte distrettuale ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso ultraventennale, né adeguatamente identificati i beni oggetto della domanda formulata dal Fabiani: la censura non si confronta con tale statuizione, e dunque anch’essa non coglie la reale ratio della decisione”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso, confermando, anzi, la natura meritale delle censure. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere che la circostanza che taluni dei documenti non ammessi dalla Corte distrettuale siano venuti ad esistenza dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie in prime cure (enfatizzata dalla parte ricorrente a pag. 9 della memoria) non è rilevante, innanzitutto perché detti documenti non sono stati depositati comunque nel corso del giudizio di prime cure, ancorché fuori termine, nonostante essi fossero disponibili – come lo stesso ricorrente implicitamente riconosce–prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, ed in ogni caso perché, a prescindere dalla eventuale ammissibilità della documentazione di cui si discute, la Corte di merito ha ritenuto non conseguita la prova del possesso ultraventennale, né adeguatamente identificati i beni oggetto della domanda formulata dal Fabiani. Tale duplice rationon è attinta nella sua interezza dalla censura proposta con il terzo motivo, per cui le osservazioni contenute in memoria, sul punto, non appaiono decisive. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c .p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul
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