CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 06305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8805-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in TERAMO , [OSCURATO:PERSONA], N. 33, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] BERARDISche la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain TERAMO, [OSCURATO:PERSONA] N. 17, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1452-2021 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2022n. 8805sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.02.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ed esponevache la convenuta aveva realizzato un muro in c.a. invadendo la proprietà degli attori : chiedeva pertanto la condanna della vicina alla demolizione dell’opera e al ripristino dei luoghi. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel resistere, formulava domanda riconvenzionale di usucapione della striscia di terreno inglobata con l’edificazione del muro, ovvero, in subordine, chiedeva la determinazione di un indennizzo ex art. 938 c.c. Espletata l’istruzione probatoria tramite l’assunzione di prova per testi e CTU, il Tribunale di Teramo, con la sentenza di prime cure, qualificava la domanda attorea come azione di rivendicazione; rilevava che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna prova dei dedotti poteri di rappresentanza del padre [OSCURATO:PERSONA]; rigettava le domande principale e riconvenzionale per difetto di prova:quanto alla prima, della titolarità del fondo; quanto alla seconda,dell’esercizio del possesso ad usucapionem . 2. Sul gravame principale di [OSCURATO:PERSONA], cui faceva seguito l’ impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1452/2021, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. In particolare, per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, il giudice di seconde cure: a) rilevava che l’odierna ricorrente, la quale aveva lamentato la mancata concessione di un termine da parte del primo giudice per documentare i poteri rappresentativi del padre Ric. 2022n. 8805sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC Giuseppe, si era limitata nell’atto di appello a denunciare la violazione dell’art. 182 c.p.c., ma non si era premurata di dare prova dei propri poteri, che erano rimasti indimostrati; b) confermava la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione eil suo rigetto per difetto di prova della proprietà. 3. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. 4. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza,[OSCURATO:PERSONA] hainsistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione di legge e falsa applicazione degli artt.li 182 cpc e art.345 cpc». La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, rilevato il difetto di rappresentanza, avrebbe dovuto concedere termine per il deposito della procura; lamenta, altresì, che il giudice di seconde cure non avrebbe potuto pretendere dalla Virgilii il deposito spontaneo degli atti attestanti i propri poteri di rappresentanza, perché a ciò avrebbe ostato la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. Si deve infatti osservare che la Virgilii ha proposto il ricorso per cassazione esclusivamente in proprio: in tale veste ella, poiché non attinta dalla statuizione impugnata, non ha alcun interesse a dolersi della mancata concessione di un termine per la sanatoria dei poteri di rappresentanza diVirgilii Giuseppe. 1.3. Né la ricorrente coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha valorizzato la circo stanza che l’appellante si era limitata a denunciare la violazione dell’art. 182 Ric. 2022n. 8805sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC 4 c.p.c., dolendosi della mancata concessione di un termine per la sanatoria da parte del primo giudice , laddove la statuizione del Tribunale sul difetto di rappresentanza avreb be impegnato la (asserita) rappresentante a documentare i dedotti poteri con l’introduzione del gravame, o almeno nel corso del giudizio di appello (documentazione per la quale, secondo la giurisprudenza citata dalla medesima ricorrente, non avrebbe operato alcuna preclusione processuale). 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: « Violazione di legge e falsa applicazione degli artt.li 948 c.c., art. 950 c.c.». La ricorrente asserisce che il giudice di merito avrebbe errato a qualificare la domanda come rivendicazione in luogo di azione di regolamento dei confini; conseguentemente, avrebbe errato a rigettare le pretese della ricorrente per mancato assolvimento della prova della proprietà. 2.1 La censura è inammissibile. 2.2. La Corte distrettuale, a prescindere dalla qualificazione della domanda, ha rilevato che l’odierna ricorrente non aveva dato alcuna prova della titolarità del fondo che assumeva occupato dalla convenuta con l’edificazione di un muro. In particolare, ha osservato il secondogiudice, in atti era stata acquisita solamente la nota di trascrizione di un decreto pretorile intestato a [OSCURATO:PERSONA] (già di per sé insufficiente a dimostrare la proprietà in capo a quest’ultimo), mentre non si rinveniva alcun titolo in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] potesse dichiararsi proprietaria, non essendo stato prodotto l’atto di donazione con cui la figlia assumeva di aver ricevuto il bene dal padre. Mancava, dunque, ad avviso del collegio d’appello, la documentazione della «esistenza di Ric. 2022n. 8805sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC un valido titolo di trasferimento della proprietà in capo alla parte attrice» (così a pag. 3). Anzi, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che l’attrice aveva agito anche quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi qualificata come donataria del cespite, e ne ha inferitoche la ricorrente non avesse, in realtà,alcun titolo sul fondo. Detta ratio decidendi, di per sé sola sufficiente al rigetto della domanda, qualunque qualificazione se ne dia, non è stata attinta da alcuna censura:il che determina l’inammissibilità del motivo di ricorso (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309). 2.3. Ed infatti, anche accedendo alla tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui nella fattispecie la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come azione di regolamento dei confini, in ogni caso la Virgilii avrebbe dovuto dare prova di essere proprietaria del fondo asseritamente invaso per sconfinamento:“Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21245 del 10/10/2007, Rv. 599245). 5. Il ricorso è dunqueinammissibile. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2022n. 8805sez. S2 - ud. 08.02.2023 CC ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti in solido tra lorodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma de