CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale e declinato in fati:o nella parte in cui il ricorrente censura la ricostruzione degli eventi analizzati con correttezza dalla decisione impugnata, che ha valorizzato la condotta violenta frapposta al necessario controllo alla persona che doveva essere svolto in ragione della minaccia di gesti autolesionistici preannunciati dallo stesso ricorrente; rilevato che il secondo motivo risulta generico avendo la Corte territoriale evidenziato, a fronte della dedotta condotta materialmente posta in essere da altro soggetto, come al ricorrente fossero stati contestati i delitti a titolo di concorso nel reato che viene solo apoditticamente censurato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis