Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21208/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10 marzo 2022, di conferma della sentenza del locale Tribunale del 20 ottobre 2020 che li ha condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati loro ascritti [artt. 633 (capo A),635, 61 n.2 (capo B), 624 bis, 625 n.2 cod. pen. (capo C)]. -Rilevato che i ricorrenti articolano nei rispettivi ricorsi un solo motivo - sovrapponibile e pertanto esaminabile congiuntamente - con il quale contestano il mancato assorbimento della violenza contestata autonomamente quale danneggiamento (capo B) nella violenza che ha aggravato il furto in abitazione (capo C), motivo da considerarsi manifestamente infondato.

Sul punto, immune da censure è la sentenza impugnata, la quale ha chiarito (pagg. 6-7) che la violenza contestata quale aggravante del furto è riferita al danneggiamento della tenda, non già della porta finestra (il cui danneggiamento è contestato in via autonoma al capo B). - Rilevato altresì come la questione sia proposta per la prima volta nella presente sede e dunque risultando il motivo inedito. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 12 aprile 2023 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10 marzo 2022, di conferma della sentenza del locale Tribunale del 20 ottobre 2020 che li ha condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati loro ascritti [artt. 633 (capo A),635, 61 n.2 (capo B), 624 bis, 625 n.2 cod. pen. (capo C)]. -Rilevato che i ricorrenti articolano nei rispettivi ricorsi un solo motivo - sovrapponibile e pertanto esaminabile congiuntamente - con il quale contestano il mancato assorbimento della violenza contestata autonomamente quale danneggiamento (capo B) nella violenza che ha aggravato il furto in abitazione (capo C), motivo da considerarsi manifestamente infondato. Sul punto, immune da censure è la sentenza impugnata, la quale ha chiarito (pagg. 6-7) che la violenza contestata quale aggravante del furto è riferita al danneggiamento della tenda, non già della porta finestra (il cui danneggiamento è contestato in via autonoma al capo B). - Rilevato altresì come la questione sia proposta per la prima volta nella presente sede e dunque risultando il motivo inedito. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 12 aprile 2023 Il co
Sentenza Cassazione n. 21208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris