CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 11/10/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Bergamo in data 22/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen. e art. 493 ter cod.pen. , quanto ai capi A) e C) dell'imputazione; di cui all'art. 624 cod. pen. , quanto al capo B) dell'imputazione. Con l'unico articolato motivo di ricorso si desume il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale in quanto la corte si sarebbe limitata a formulare una motivazione per relationem; il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato. In particolare, a pag. 1 della sentenza impugnata la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla contestata responsabilità penale, suffragata da un compendio probatorio fondato sulla querela della parte offesa, sull'acquisizione agli atti delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulle deposizioni testimoniali, che non lascia spazio a nessun'altra plausibile spiegazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]