Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39060/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il motivo di ricorso risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della destinazione allo spaccio, il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, le modalità di occultamento, la reazione all'atto del controllo ed il rinvenimento e sequestro di un bilancino e di arnesi utilizzati per la precedente suddivisione della sostanza rinvenuta presso l'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il motivo di ricorso risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della destinazione allo spaccio, il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, le modalità di occultamento, la reazione all'atto del controllo ed il rinvenimento e sequestro di un bilancino e di arnesi utilizzati per la precedente suddivisione della sostanza rinvenuta presso l'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/
Sentenza Cassazione n. 39060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris