CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11836/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentata violenza privata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato contesta la correttezza della motivazione con cui la Corte di appello ha condiviso la qualificazione dei fatti ascritti a Kadrani come tentata violenza privata e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lamentando, in particolare, che la sentenza abbia affermato la legittimità del rifiuto di somministrare ulteriori cibi e bevande alcoliche all'imputato sul presupposto, in realtà rimasto indimostrato, di un suo stato di manifesta ubriachezza; ritenuto che il motivo in questione non sia manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione posta a fondamento della legittimità del rifiuto si fonda sulla asserita condizione di ubriachezza desunta unicamente, e in maniera che appare manifestamente illogica, sul mero fatto del precedente acquisto di alcolici; ritenuto che l'ammissibilità del ricorso renda nella specie rilevante l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, che essendo stato il reato commesso in data 10 marzo 2017 è maturato, tenuto conto delle sospensioni, in data 13 ottobre 2024, non potendosi addivenire a una pronuncia di annullamento con rinvio per difetto di motivazione ove il Giudice di legittimità possa dichiarare immediatamente l'esistenza di una causa di non punibilità, (così Sez. U, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01); ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 feb