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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43154/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, ed in particolare, in ordine al mancato contenimento della pena nel minino edittale e delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, con esclusione della contestata recidiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva, considerata equivalente alle già concesse circostanze attenuanti e sulla congruità della pena inflitta in conformità con i parametri imposti dall'art. 133 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in presenza della condizione ostativa dell'avere agito per motivi abbietti e futili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C(y\ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore 7Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, ed in particolare, in ordine al mancato contenimento della pena nel minino edittale e delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, con esclusione della contestata recidiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva, considerata equivalente alle già concesse circostanze attenuanti e sulla congruità della pena inflitta in conformità con i parametri imposti dall'art. 133 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in presenza della condizione ostativa dell'avere agito per motivi abbietti e futili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C(y\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore 7Il
Sentenza Cassazione n. 43154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris