CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 20448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI IPOVEDENTI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 55; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39C03 I754P), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 70; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 55R69 I754L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R45 I754K), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35D50 E625R), in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, R.G.N.03001/’18 R.G.N.36250/’18 U.P. 24/05/2023 COMPRAVENDITA giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale G. Mazzini, n. 142; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Catania n. 2077/2017, pubblicata l’11 novembre 2017; e sul ricorso (iscritto al N.R.G. 36250/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI IPOVEDENTI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 55; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39C03 I754P), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Della Giuliana, n. 70; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 55R69 I754L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R45 I754K), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35D50 E625R), in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di Catania n. 2255/2018, pubblicata il 26 ottobre 2018; udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato, per tutti i ricorsi, alle conclusioni depositate agli atti, rassegnate – per la causa iscritta al n. R.G. 3001/2018 – nel senso del rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato, nonché –con riferimento alla causa iscritta al n. R.G. 36250/2018 –nel senso del rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della ricorrente per entrambe le cause. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA]– premettendo di aver ricevuto in permuta dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (di seguito indicata, in breve, come U.I.C.I.), in data 22 dicembre 1999, un immobile ad uso ufficio sito in Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] n. 160, e di aver appreso, in data 28 novembre 2003, che il bene sarebbe stato utilizzabile solo come deposito – conveniva in giudizio la citata U.I.C.I. avanti al Tribunale di Siracusa, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di trasferimento ovvero la riduzione del prezzo, con condanna al risarcimento danni. La convenuta si costituiva in giudizio, instando per il rigetto della domanda, eccependo, tra l’altro, la decadenza dall’azione; chiedeva la chiamata in causa a titolo di garanzia dei suoi danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in luogo di quest’ultimo, dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], Carla e [OSCURATO:PERSONA], la quale veniva ritualmente autorizzata. I suddetti terzi ai quali era stato esteso il contraddittorio si costituivano in giudizio, invocando il rigetto della domanda di manleva formulata nei loro confronti, eccependo anche la prescrizione dell’azione. L’adito Tribunale, con sentenza n. 952/2011, rigettava tutte le domande attoree, compensando le spese di lite. 2. Decidendo sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] (che rinunciava alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, insistendo soltanto sulla richiesta di ottenimento del conguaglio del prezzo della compravendita, con relativa permuta, e di condanna al risarcimento del danno) e nella costituzione dell’U.I.C.I. (che ribadiva, anche nelle forme dell’appello incidentale, le eccezioni di prescrizione e di decadenza formulate nel giudizio di primo grado, oltre ad insistere, comunque, per l’infondatezza della pretesa avversaria, invocando in ogni caso l’accoglimento della domanda di manleva) e dei terzi chiamati in causa (che replicavano le difese già dedotte in primo grado), dopo la riassunzione del giudizio a seguito della interruzione per il decesso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Urso, difensore dell’U.I.C.I., la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 2077/2017, non definitivamente pronunciando, accoglieva l’appello, dichiarando la sussistenza del diritto al risarcimento del danno in capo all’[OSCURATO:PERSONA] e rigettava definitivamente la domanda di manleva avanzata dall’U.I.C.I. contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando la prima al pagamento delle spese processuali del grado in favore di queste ultime, vittoriose in relazione alla ravvisata infondatezza della domanda di garanzia formulata nei loro confronti. La Corte catanese disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio al fine della determinazione (con la conseguente decisione del gravame con sentenza definitiva), mediante apposita c.t.u., del danno riconosciuto in favore dell’Anappo. 3. Avverso la citata sentenza non definitiva n. 2077/2017 della Corte di appello di Catania proponeva immediato ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, l’U.I.C.I. Resisteva concontroricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; le intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con un congiunto controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, riferito a due motivi. 4. Proseguito il giudizio di appello con l’ammissione di c.t.u., la Corte di appello di Catania, con sentenza definitiva n. 2255/2018, condannava l’U.I.C.I. al risarcimento del danno, in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 17.350,00, disciplinando le spese processuali –tra queste parti -di entrambi i gradi secondo il criterio della soccombenza, ponendo anche quelle di c.t.u. a carico della U.I.C.I. 3. Anche avverso la citata sentenza definiva di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, l’U.I.C.I., resistito con controricorso dal solo intimato [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della fissata pubblica udienza, il P.G. e il difensore della ricorrente U.I.C.I. depositavano memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con riguardo ad entrambe le cause. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. R.G. 3001/2018 1. Con il primo motivo, la ricorrente principale U.I.C.I. denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2964, 2946, 2944 e 2936 c.c., sull’asserito presupposto che il giudice di seconde cure aveva violato le disposizioni codicistiche in materia di decadenza e di prescrizione, avuto riguardo all’azione di garanzia esercitata dall’Anappo. 2. Con la seconda censura, la suddetta ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1476 e ss. c.c., ritenendo che la Corte catanese aveva, nell’impugnata sentenza non definitiva, erroneamente applicato le disposizioni codicistiche che tutelano il compratore consentendo al medesimo di non incorrere nei termini di decadenza e di prescrizione dell’azione di garanzia di cui all’art. 1495 c.c. 3. Con la terza doglianza, la ricorrente principa le lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la “palese” violazione dell’art. 1218 c.c. in materia di colpa presunta, nonché del riparto dell’onere della prova. 4.Con il quarto motivo, la stessa ricorrente principale denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – una “palese” violazione degli artt.1489 e 1480 c.c. in materia di cosa gravata da oneri. 5.Con la quinta censura, la ricorrente U.I.C.I. deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame da parte della Corte territoriale di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, ossia che essa non conosceva la variante su cui si fondava l’avversa domanda, con conseguente assenza di colpa alla stessa ascrivibile a titolo di responsabilità contrattuale. 6.Col sesto motivo, la ricorrente principale lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1455 c.c., per non aver la Corte distrettuale ritenuto che alcun inadempimento contrattuale, tantomeno “grave”, potesse essere alla medesima attribuibile e che, una volta richiesta la risoluzione, non potesse più essere chiesto l’adempimento. 7.Con il settimo ed ultimo motivo, l’U.I.C.I. denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l’erroneità della sentenza non definitiva di secondo grado nella parte in cui aveva illegittimamente applicato le disposizioni in materia di prescrizione (artt. 2946, 2944 e 2935 c.c.), pure con riferimento alla domanda da essarivolta nei riguardi dei terzi chiamati in causa. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. R.G. 1. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza, prospettando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa statuizione in ordine all’eccezione di estinzione del giudizio. 2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, le stesse citate ricorrenti incidentali denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c., avuto riguardo al rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio in conseguenza della omessa riassunzione delle domande di manleva in seguito della interruzione per morte del procuratore. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 36250/2018 1.Con il primo motivo, la ricorrente U.I.C.I. deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’illegittimità e la erroneità della sentenza definitiva della Corte di appello catanese per l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, ossia di quello relativo alla vendita a terzi da parte del controricorrente del bene immobile oggetto di causa al prezzo di euro 210.000,00 e con il medesimo accatastamento (A/10) contestato alla ricorrente, la cui variazione era stata posta a fondamento della domanda risarcitoria. 2.Con la seconda censura, la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato l’ingresso nel processo di documentazione dirimente ai fini del decidere, dichiarando inammissibile l’istanza del 5 maggio 2018 di autorizzazione della relativa acquisizione/produzione. 3.Con la terza ed ultima doglianza, l’U.I.C.I. denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., ritenendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui l’aveva condannata al pagamento delle spese del doppio grado di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.In primo luogo, va confermata la riunione, disposta in via preliminare nella pubblica udienza del 24 maggio 2023, del ricorso successivamente iscritto al n. R.G. 36259/2018 a quelli iscritto al n. R.G. 3001/2018, trattandosi di ricorsi chiaramente connessi, essendo relativi, il primo, all’impugnazione della sentenza non definitiva e il secondo all’impugnazione avverso la sentenza definitiva della stessa causa di merito in appello. [OSCURATO:PERSONA] della causa iscritta al n. R.G. 3001/2018 [OSCURATO:PERSONA] n.1.Il primo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente, lamentando in modo generico ed apodittico la reiezione delle questioni di decadenza e prescrizione, si limita a ribadirne la fondatezza e la tempestiva proposizione, omettendo, però, di riportare il contenuto (pur non ritenendosi più necessario trascriverlo integralmente e pedissequamente, come, da ultimo, affermato con l’ordinanza delle SU n. 8950/2022) degli specifici atti processuali, mediante i quali –secondo la sua prospettazione –sarebbero state fatte valere le eccezioni di decadenza e prescrizione. Infatti, nel ricorso, a pag. 15, si pone genericamente riferimento a tutta una serie di documenti, allegati a vari atti processuali, senza, tuttavia, riportarne il contenuto (nemmeno sinteticamente), in ossequio al principio di necessaria specificità (non essendo idoneo il mero richiamo “per relationem” alle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado, né sortendo alcuna rilevanza – stante la sua natura meramente illustrativa –l’aver riportato la frase finale della comparsa conclusionale, sempre del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale). 2.Anche il secondo motivo si profila come inammissibile, dal momento che, con esso, dopo aver affermato la necessità di applicare la disciplina in tema di azioni edilizie, si invoca l’applicabilità dei termini di decadenza e prescrizione, senza però confrontarsi adeguatamente con il rilievo svolto dalla Corte di appello, la quale ha precisato che, anche nella prospettiva preferita da essa ricorrente, la decadenza doveva essere esclusa e l’eccezione di prescrizione dichiarata inammissibile. Infatti, la ricorrente si dilunga su tutta una serie di principi giurisprudenziali applicabili sull’operatività della disciplina degli artt. 1495 e 1497 c.c., ma non confuta compiutamente la doppia “ratio” posta a fondamento della motivazione espressa al riguardo nella sentenza impugnata. Invero, il giudice di appello, da un lato, ha rilevato che –sia che si versi in tema di vendita di bene viziato sia che la si qualifichi come vendita di bene difettante delle qualità promesse – trovava analogicamente applicazione, in ogni caso, la disciplina di cui all’art. 1489 c.c., con la conseguenza dell’inapplicabilità dei brevi termini di decadenza e di prescrizione dell’azione di garanzia di cui all’art. 1495 c.c.; dall’altro lato, inoltre, la stessa Corte di appello, ha ritenuto che –pur volendo accedere alla tesi dell’applicabilità di tale decadenza – l’operatività della stessa andava esclusa, essendo rimasta accertata la circostanza dell’avvenuta scoperta della inutilizzabilità del bene come ufficio in data 28.11.2003, donde si sarebbe dovuta ritenere tempestiva la denuncia della supposta difformità, per effetto dell’intervenuta diffida del 4.12.2003 (concretizzata attraverso apposito “atto di significazione con diffida”). Inoltre, con riguardo all’eccezione di prescrizione, la Corte di appello l’ha dichiarata inammissibile siccome formulata per la prima volta in appello e, in ogni caso, tardivamente. Orbene, la ricorrente, con il motivo in esame, non prende in considerazione questa seconda complessiva “ratio decidendi” sul punto, ragion per cui si giustifica la dichiarazione di inammissibilità della doglianza in esame. 3. Il terzo e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, perché attengono –con la prospettazione di censure ricondotte ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. – alla stessa questione, consistente nella denuncia dell’erroneità dell’impugnata sentenza (sotto il profilo dell’asserita violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e sotto l’aspetto dell’omesso esame di fatto decisivo) sull’asserito presupposto che la Corte di appello abbia mancato di rilevare l’assenza di colpa della parte venditrice con riguardo all’esistenza dell’anomalia, non conoscendo essa ricorrente l’esistenza della variante, e nell’aver ritenuto, senza un’apposita prova, che la parte acquirente ne fosse venuto a conoscenza solo il 28.11.2003. Va, a tal proposito, osservato che, pur essendo esatto che l’indagine sull’assenza della colpa èrilevante nella fattispecie per cui è causa (come pure, in genere, in tema di azioni edilizie, rilevando in tale ambito come una forma di responsabilità che “si traduce nella soggezione del venditore all’esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi”: cfr., in tal senso, specificamente Cass. SU n. 11748 del 2019), occorre porre in evidenza che, da un lato, la ricorrente, pur affermando di aver dato prova dell’ignoranza del vizio, non ha precisato come abbia assolto in concreto tale onere, e dall’altro – il che assume una valenza dirimente - che la Corte di appello non ha affatto desunto la colpa della ricorrente U.I.C.I. dalla conoscenza dell’anomalia ma ha rilevato la sussistenza della sua negligenza nel non aver effettuato, prima della vendita, le indagini necessarie per scoprire l’esistenza del vincolo (in tal senso pronunciandosi sul fatto la cui valutazione sarebbe stata asseritamente omessa in base a quanto prospettato con il quinto motivo), così vendendo all’Anappo un bene privo della qualità essenziale della sua destinazione ed utilizzabilità ad uso ufficio (come, invece, contrattualmente convenuto), potendo essere goduto solo come deposito, circostanza della quale l’acquirente era stato nelle condizioni di poter conoscere solo successivamente, procedendo, poi, alla tempestiva denuncia dell’accertata difformità e, quindi, della inutilizzabilità del bene per uso ufficio, ma venduto con tale destinazione dall’U.I.C.I. A tal riguardo, deve applicarsi il principio generale in base al quale l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è corrispondente ad una determinata destinazione urbanistica e/o edilizia (come, nel caso -valorizzabile analogicamente - di applicazione dell’art.1489 c.c., libero da oneri o diritti reali o personali di godimento) esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principiodell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero (anche se colposamente, ovvero per mancanza dell’assolvimento dell’onere di diligenza, incombente sull’alienante, di accertarsi preventivamente dell’effettiva condizione edilizia ed urbanistica dell’immobile), il venditore è responsabile nei confronti della controparte, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore, il quale, nelrispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante, in applicazione del criterio della autoresponsabilità (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 976/2006 e Cass.n. 14289/2018). 4.Il quarto motivo è anch’esso privo di fondamento e va respinto. Con esso si invoca l’applicabilità del disposto di cui all’art. 1227 c.c., in quanto – ad avviso del ricorrente - l’acquirente ben avrebbe potuto avvedersi delle caratteristiche effettive dell’immobile. Ma sul punto vale ad escludere qualsiasi configurabilità della denunciata violazione quanto già illustrato nel paragrafo appena svolto, ovvero per effetto della circostanza risolutiva che l’accordo contrattuale non si era formato tenendo presenti le caratteristiche effettive del bene (ovvero di quelle realmente corrispondenti alla sua natura e destinazione sul piano pubblicistico, oltre che in relazione alla sua utilizzabilità), con l’adozione di una condotta della venditrice consistita nel renderle conoscibili da partedell’acquirente e farle da quest’ultima accettare, bensì sulla scorta delle sole dichiarazioni della U.I.C.I. circa la destinazione ad ufficio del bene oggetto di compravendita. 5.Pure il sesto motivo non coglie nel senso e va disatteso. Con esso si lamenta la violazione dell’art. 1453 c.c. nella parte in cui esclude che, una vola domandata la risoluzione del contratto, possa chiedersene l’adempimento. Tuttavia, occorre osservare che, se è vero che la domanda di risoluzione del contratto è stata oggetto di specifica rinunzia da parte del controricorrente, nel caso in esame una domanda di adempimento non risulta essere mai stata ritualmente ed effettivamente introdotta, avendo l’Anappo inteso, nel prosieguo del giudizio, limitare la sua pretesa, coltivando la sola richiesta di ottenimento del conguaglio e quella di condanna dell’U.I.C.I. al risarcimento dei danni. 6.Il settimo motivo - con il quale si censura la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta dalla ricorrente U.I.C.I. contro i danti causa, provvedendosi anche alla regolazione delle spese secondo soccombenza - si prospetta inammissibile per le seguenti ragioni. Con esso, la ricorrente deduce – più propriamente - il supposto errore commesso dalla Corte di appello per avere la stessaaccolto l’eccezione di prescrizione della domanda di manleva, eccezione che, invece, secondo la medesima ricorrente, avrebbe dovuto essere disattesa, poiché - ai sensi dell’art. 2935 c.c. -la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il dirittopuò essere fatto valere. Orbene, con riferimento alla fattispecie in questione, la citata ricorrente sostiene che, non essendo essa a conoscenza della reale destinazione dell’immobile a causa dell’omessa trascrizione della variante, giammai avrebbe potutoesercitare un’azione nei confronti dei propri danti causa prima di apprendere la vera condizione dell’immobile. Osserva, però, il collegio che la Corte di appello ha condiviso l’eccezione dei chiamati in causa secondo cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione doveva identificarsi nella data (1988) della stipula del contratto (con contestuale consegna del bene) intervenuta tra questi ultimi e l’U.I.C.I. (precisamente con il 17 dicembre 1988, come indicato nel corpo dello stesso ricorso: v. pag. 50) e che, tuttavia, a fronte di tale eccezione, sarebbe stato onere della ricorrente opporre una diversa decorrenza di detto termine (a causa dell’impedimento rilevante ai fini dell’art. 2935 c.c.), evidenziando tempestivamente la questione nel corso del giudizio di merito. Senonché, non risulta (non emergendo, al riguardo, alcuna specifica deduzione nel ricorso, con la rappresentazione dei relativi riscontri probatori, in ossequio al principio di necessaria specificità del ricorso stesso: cfr. Cass. n. 28480/2005 e Cass. n. 32804/2019) che tale questione sia stata tempestivamente prospettata dalla ricorrente (ovvero che la prescrizione si dovesse far decorrere da un momento successivo e che, avuto riguardo ad esso, il termine decennale non era ancora decorso), né di essa si discorre nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] CONDIZIONATO della causa iscritta al n. R.G. 3001/2018 [OSCURATO:PERSONA] n. 2077/2017 1.Per effetto del rigetto totale del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato – per come articolato nei due motivi in precedenza riportati -proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato assorbito. [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] n. 2255/2018 1.I primi due motivi sono esaminabili congiuntamente siccome connessi. Essi, infatti, attengono alla statuizione di inammissibilità, ex art. 345, terzo comma, c.p.c., dell’istanza con la quale il ricorrente aveva chiesto di depositare, nel corso del giudizio di appello, una visura catastale volta a dimostrare l’inesistenza del danno, documento dal quale emergeva che l’immobile era stato poi venduto dal controricorrente per un prezzo superiore a quello da lui versato al momento dell’acquisto. Questi motivi sono da ritenersi inammissibili siccome privi del carattere di decisività nel giudizio concernente il quantum debeatur,che costituisce il solo oggetto della impugnata sentenza definitiva. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha, al riguardo, anche recentemente, puntualizzato che “la sentenza non definitiva che accerti l'esistenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno preclude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liquidazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, trattandosi di affermazione in contrasto con quella, resa in sede di sentenza non definitiva, circa la loro esistenza e tale discrasia può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità” (v., ad es., Cass. n. 21258 del 2020; cfr., altresì, per idonei riferimenti, Cass. n. 6689/2012 e Cass. n. 32654/2021). Facendo, dunque, applicazione di tale principio, non essendo consentito al giudice, dopo la sentenza non definitiva, negare il risarcimento del danno, l’esistenza del cui diritto è stata con la stessa accertata, ogni doglianza della parte ritenuta danneggiante volta a dimostrare l’asserita inesistenza del danno stesso non è più ammissibile in sede di impugnazione della sentenza definitiva. Inoltre, con specifico riferimento al secondo motivo, bisogna sottolineare - come ha correttamente posto in evidenza il P.G. - che “la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. - già nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile “ratione temporis” -, purché essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342, primo comma e 347, primo comma, c.p.c., tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del giudizio (a meno che la formazione dei documenti da produrre non sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di appello, alla disposizione dell'art. 184 c.p.c. (sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti)” (Cass. n. 12731/2011 e n. 11510/2014). 2.Il terzo ed ultimo motivo è palesemente infondato, dovendo trovare applicazione il principio, ormai da ritenersi univocamente affermatosi (per effetto della sentenza delle SU n. 32061/2022), in base al quale, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. . Inoltre, solo per completezza, si osserva come sia altrettanto pacifico che il potere di compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sicché l’omessa compensazione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della carenza di motivazione (v. Cass. SU n. 14989/2005 e, da ultimo, Cass. n. 11329/2019). CONCLUSIONI In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte con riferimento a tutti i ricorsi, si deve concludere per il rigetto di entrambi i ricorsi formulati dall’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, nonché per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Catania. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendosi conto della costituzione delle due [OSCURATO:PERSONA] e della Spagna solo con riferimento al ricorso proposto dall’U.I.C.I. avverso la sentenza non definitiva e della costituzione dell’Anappo con riguardo ad entrambi i ricorsi formulati dalla citata U.I.C.I. contro entrambe le sentenze di appello, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente U.I.C.I., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ognuno dei due ricorsi, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi proposti dall’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato formulato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la ricorrente principale Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti al pagamento, in favore delle citate ricorrenti incidentali, delle spese del giudizio conseguente al ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva n. 2077/2017 della Corte di appello di Catania, liquidate in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Condanna, altresì, la stessa ricorrente principale Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di entrambi i giudizi conseguenti alla proposizione dei due ricorsi avverso la sentenza non definitiva n. 2077/2017 e quella definitiva n. 2255/2018 della Corte di appello di Catania, quantificandole in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore dello stesso controricorrente per dichiarato anticipo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, di u