CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente, è inammissibile, in quanto, per un verso, introduce questioni di merito volte a sollecitare al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione del compendio del probatorio e, per altro verso, è manifestamente infondato, facendo leva su una lettura frazionata dei plurimi elementi valorizzati dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici (il fatto che l'imputato indossava un giubbino nero che rendeva difficilmente visibile la sottostante felpa, oltre a una mascherina bianca analoga a quella visibile nel video; la corrispondenza delle fattezze dell'imputato a quella di uno degli autori del fatto; il suo tentativo di eludere successivamente il controllo; il possesso di una banconota strappata a metà risultata identica a una di quelle sottratte; la spiegazione tardiva, generica e non sostenuta da alcun dato probatorio del possesso del denaro). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis