CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23719/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_____ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18598del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A18 G659R) LAROCCA Teresa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66T55 C888O) rappresen- tati e difesi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D24 L736E) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Augusto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R25 G695I) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S51 C858R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70T17 C858Z) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6708/2020, pubblicatain data 28 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato precetto di pagamento dell’importo di € 7.254,17 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito da ordinanza collegiale emessa ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., Ric. n. 18598/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 contenente la condanna degli intimati al pagamento delle spese del procedimento e di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Gli intimati hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata solo parzialmente accolta, limitatamente alla somma di € 100,00,dal Tribunale di Frosinone . La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado, correggendone la motivazione. RicorronoFranco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due mo- tivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degliartt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., poi rinviata alla data odierna per consentire la comunicazione (regolarmente avve- nuta) dell’avviso di trattazione alle parti ricorrenti , personal- mente, affinché queste ultime avessero la possibilità di munirsi di un nuovo difensore, essendo risultati entrambi i difensori in origine per tali parti costituiti (avvocati [OSCURATO:PERSONA] e An- tonella Emili) cancellati dall’albo , rispettivamente in data 12 maggio 2022 e 21 luglio 2022, cioè dopo la notificazione del ricorso ma prima dell’adunanza camerale del 22 marzo 2023. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione di normadi legge ( art. 669/terdecies e 615, 1^ comma, cpcin relazione all’art. 360, I^ comma 1, n. 3 cpc)». Con il secondo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti(art. 360 n. 5 cpc ) ». Ric. n. 18598/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 I due motivi del ricorso sono connessi logicamente e giuridica- mente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente in- fondati. I ricorrenti hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il precetto di pagamento loro intimato dal con- troricorrente, fondato su una ordinanza emessa dal Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, in un procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdeciesc.p.c., recante condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Con l’opposizione hanno contestato, tra l’altro, la corretta de- terminazione dell’importo liquidato a titolo di spese processuali (sia per compensi che per spese vive) nonché (nell’an e nel quantum) la condanna al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il tribunale, in primo grado, ha accolto l’opposizione (che ha espressamente ritenuto ammissibile, richiamando in proposito Cass. n. 11800 del 12 luglio 2012), ma esclusivamente con ri- guardo all’importo di € 100,00 relativo alle spese vive del pro- cedimento di reclamo, mentre l’ha rigettata nel merito con ri- guardo all’importo relativo ai compensi professionali e con ri- guardo a quello oggetto di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. La corte d’appello ha rigettato l’appello degli opponenti, affer- mando che non era possibile mettere in discussione il contenuto del titolo esecutivo di formazione giudiziale in sede di opposi- zione all’esecuzione (se non in virtù di fatti sopravvenuti allo stesso), onde non potevano essere neanche esaminate nel me- rito le loro contestazioni relative alla determinazione dell’im- porto delle spese processuali e alla condanna emessa ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ric. n. 18598/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Iricorrenti sostengono, invece, che , in base alla giurisprudenza di questa stessa Corte, ciò sarebbe possibile (richiamano a so- stegno del loro assunto le seguenti decisioni: Cass., 12 luglio 2012 n. 11800, Cass., n. 16259 del 2017 e Cass. n. 11370 del 2011), onde la corte d’appello avrebbe dovuto esaminare nel merito le loro censure relative alla decisione di primo grado, cosa che non era avvenuta. 1.1 Secondo un indirizzo di questa Corte (richiamato dagli stessiricorrenti), « l ’ ordinanza con la qua le il Tribunale, riget- tando il reclamo, condanni il reclamante alle spese non è ricor- ribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dovendo il soc- combente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all’esecuzione iniziata, sulla base dell’or- dinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di oppo- sizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011, Rv. 618285 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 11800 del 12/07/2012 , Rv. 623371 – 01 ; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 16259 del 28/06/2017 , Rv. 645858 – 01 ; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019 , Rv. 652799 – 01; in senso analogo: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 4748 del 15/02/2023, Rv. 666931 -01). In base a tale indirizzo si ammette, in effetti, la proponibilità del rimedio dell’opposizione all’esecuzione per contestare il provvedimento sulle spese processuali emesso in sede caute- lare all’esito del reclamo di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c., ma solo nella contemporanea ricorrenza delle seguenti due condi- zioni: 1) che l’opponente intenda contestare esclusivamente il quantumdella liquidazione e non la condanna in sé (ovvero la compensazione), essendo ciò possibile esclusivamente instau- rando il giudizio di merito; 2) che, comunque, non sia stato Ric. n. 18598/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 instaurato il giudizio di merito, in quanto, in tale ultimo caso, anche il quantum della liquidazione delle spese del procedi- mento cautelare potrà e dovrà essere ridiscusso in quella sede. 1.2 Orbene, sotto il primo profilo, la decisione impugnata ri- sulta del tutto c onforme a diritto, con riguardo alla contesta- zione relativa all’andella condanna al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., che, come quella al paga- mento delle spese processuali, deve senz’altro ritenersi conte- stabileesclusivamente nell’ambito del giudizio di merito. Per tale profilo il ricorso è pertanto manifestamente infondato e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. 1.3Sotto il secondo profilo, il ricorso risulta inammissibile per difetto di specificità, in quanto i ricorrenti non precisano affatto, in esso, se sia stato mai instaurato il giudizio di merito dopo il rigetto del reclamo cautelare (né precisano se ed in quali atti avevano eventualmente dedotto tale circostanza ne l corso del giudizio di merito), in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., il che impedisce a questa Corte, di poter valutare se effettivamente la contestazione del quantumdelle spese li- quidate in sede di reclamo fosse– secondo quanto af ferma lo stesso indirizzo interpretativo richiamato dai ricorrenti –propo- nibile mediante l’opposizione all’esecuzione o meno. Altrettanto è a dirsi con riguardo a l le contestazioni relative al quantum della condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. . Anzi, con riguardo a tali ultime contestazioni, sembrerebbe ad- dirittura preferibile l’opzione interpretativa secondo la quale anch’esse –essendo connesse, almeno in parte, anche alla va- lutazione del merito delle questioni oggetto del procedimento – debbano ritenersi proponibili esclusivamente nell’ambito del giudizio di merito e non in sede di opposizione all’esecuzione, quanto meno se avanzate unitamente alle contestazioni sull’an della medesima condanna. Ric. n. 18598/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 1.4Per completezza di esposizione, va precisato che non è pos- sibileritenere che i ricorrenti abbiano implicitamente (sempli- cemente richiamando l’indirizzo di questa Corte di cui si è detto in precedenza)inteso affermare che non sarebbe mai stato in- stauratoil giudizio di merito. Essiavrebbero infatti dovuto precisar e tale circostanza di fatto espressamente (ed eventualmente anche documentarla, se ne- cessario), non potendoessa – come è ovvio – essere data per scontata. Né potrebbe operare,in proposito , il principio di non contesta- zione, proprio perché manca, nel ricorso, la espressa e specifica affermazione della indicata circostanza di fatto, di modo che non potrebbe neanche ritenersi mai sorto l’onere di specifica contestazione da parte del controricorrente. 1.5 I n relazione al merito della controversia è anzi possibile cogliere un ulteriore aspetto del difetto di specificità del ricorso: manca, infatti, in esso,l’indicazione degli stessi elementi iden- tificativi del giudizio che sarebbero necessari per valutare la correttezza sia della liquidazione delle spese giudiziali conte- state(in particolare: oggetto e valore della controversia di cui al procedimento cautelare; attività svolta nell’ambito dei due gradi dello stesso, ecc.),sia del la d eterminazione dell’importo della condanna di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (in particolare: oggetto del merito del ricorso cautelare; motivi del rigetto e della stessa condannaaccessoria). 2.Il ricorso, per l’inammissibilità di entrambi i motivi, è di chia- rato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Ric. n. 18598/2021 –Sez. 3 – A dunanza 11 luglio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i, in solido, a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c