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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03936/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8387/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che, nel maggio 2009 , aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un mutuo ipotecario di € 60.000,00 per la ristrutturazione della prima casa, nonché, con la compagnia assicurativa convenuta,la collegata polizza contro il rischio di perimento del bene, incendio ed atti vandalici a tutela della stessa abitazione; −il 9/8/2009 si verificò un incendio nel terreno di pertinenza dell’abitazione, provocando numerosi danni; nonostante la tempestiva denuncia del sinistro trasmessa sia alla banca mutuante, sia alla compagnia assicurativa, la [OSCURATO:SOCIETA]. non provvide al pagamento dell’indennizzo; −c hiese, dunque, di accertare l ’ operatività della polizza e la spettanza dell’indennizzo; −[OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda per il giudicato formatosi sulla sentenza n. 970 del 14/5/2013 resa dal Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina (improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della causa) nel giudizio iscritto al N. 491/2012 R.G., nonché la carenza di legittimazione attiva dell’attore, atteso che la polizza assicurativa era vincolata, sino al 21/5/2019, a favore della [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dall’appendice sottoscritta dalle parti; −i l Tribunale di Lecce , con la sentenza n. 2431/2018, dichiarò inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva e condannò l’attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta; −l a sentenza fu appellata da Tondi; la compagnia assicurativa chiese la conferma della sentenza di primo grado; −c on la sentenza n. 107 dell ’ 1/12/2022, la Corte d ’ appello di Lecce rigettò i motivi di gravame poiché infondati, confermando integralmente la sentenza del giudice di prime cure; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; −la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso ; −i n data 16/5/20 2 4 è stata formulata proposta di definizione accelerata exart. 380-bis, comma 1, c.p.c.; −i l ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza per la trattazione in camera di consiglio; −l e parti hanno depositato memorie exart. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 19 / 12 /202 5 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso – può prescindersi dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; −infatti, la procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente – pre- scritta dall’art. 365 c.p.c. e da depositare entro il termine dell’art. 369 c.p.c. –indica, quale provvedimento impugnato, la «sentenza n. 834/2022, pub- blicata in data 20/7/2022, emessa dalla Corte di Appello di Lecce a defini- zione della causa civile iscritta al n.

R.G. 1003/2018, notificata il 01.08.2022», mentre il ricorso si riferisce alla «sentenza n. 1207 del 2022, resa nel giudizio innanzi alla C.A. di Lecce, R.G. 1048/2018, pubblicata il 01 dicembre 2022 e notificata il 02 febbraio 2023»; − se è vero che – in base a quanto statuito da Cass. Sez.

U., 09/12/2022, n. 36057, Rv. 666374-01– la validità della procura deve de- sumersi, «a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio sepa- rato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione an- che se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impu- gnare o al giudizio da promuovere», la stessa sentenza delle Sezioni Unite afferma l’invalidità della procura che contiene espressioni univocamente in- compatibili con l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione avverso quello specifico provvedimento giurisdizionale; −nel caso qui in esame, la procura speciale fa esplicito riferimento ad un’altra pronuncia della Corte d’appello di Lecce, resa in data diversa e in una differente causa, sicché la stessa è certamente priva del requisito di specialità; −di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile; −da tale pronuncia deriva la condanna del ricorrente a rifondere al l a controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate – secondo i parametri normativi– nella misura indicata nel dispositivo; −poiché la Corte non ha definito «il giudizio in conformità alla proposta » ex art. 380-bisc.p.c. (che aveva individuato altre e diverse ragioni di inam- missibilità), non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- renteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8387/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] −nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che, nel maggio 2009 , aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] un mutuo ipotecario di € 60.000,00 per la ristrutturazione della prima casa, nonché, con la compagnia assicurativa convenuta,la collegata polizza contro il rischio di perimento del bene, incendio ed atti vandalici a tutela della stessa abitazione; −il 9/8/2009 si verificò un incendio nel terreno di pertinenza dell’abitazione, provocando numerosi danni; nonostante la tempestiva denuncia del sinistro trasmessa sia alla banca mutuante, sia alla compagnia assicurativa, la [OSCURATO:SOCIETA]. non provvide al pagamento dell’indennizzo; −c hiese, dunque, di accertare l ’ operatività della polizza e la spettanza dell’indennizzo; −[OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda per il giudicato formatosi sulla sentenza n. 970 del 14/5/2013 resa dal Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina (improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della causa) nel giudizio iscritto al N. 491/2012 R.G., nonché la carenza di legittimazione attiva dell’attore, atteso che la polizza assicurativa era vincolata, sino al 21/5/2019, a favore della [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dall’appendice sottoscritta dalle parti; −i l Tribunale di Lecce , con la sentenza n. 2431/2018, dichiarò inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva e condannò l’attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della convenuta; −l a sentenza fu appellata da Tondi; la compagnia assicurativa chiese la conferma della sentenza di primo grado; −c on la sentenza n. 107 dell ’ 1/12/2022, la Corte d ’ appello di Lecce rigettò i motivi di gravame poiché infondati, confermando integralmente la sentenza del giudice di prime cure; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; −la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso ; −i n data 16/5/20 2 4 è stata formulata proposta di definizione accelerata exart. 380-bis, comma 1, c.p.c.; −i l ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata fissata l’odierna adunanza per la trattazione in camera di consiglio; −l e parti hanno depositato memorie exart. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 19 / 12 /202 5 , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso – può prescindersi dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; −infatti, la procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente – pre- scritta dall’art. 365 c.p.c. e da depositare entro il termine dell’art. 369 c.p.c. –indica, quale provvedimento impugnato, la «sentenza n. 834/2022, pub- blicata in data 20/7/2022, emessa dalla Corte di Appello di Lecce a defini- zione della causa civile iscritta al n. R.G. 1003/2018, notificata il 01.08.2022», mentre il ricorso si riferisce alla «sentenza n. 1207 del 2022, resa nel giudizio innanzi alla C.A. di Lecce, R.G. 1048/2018, pubblicata il 01 dicembre 2022 e notificata il 02 febbraio 2023»; − se è vero che – in base a quanto statuito da Cass. Sez. U., 09/12/2022, n. 36057, Rv. 666374-01– la validità della procura deve de- sumersi, «a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio sepa- rato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione an- che se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impu- gnare o al giudizio da promuovere», la stessa sentenza delle Sezioni Unite afferma l’invalidità della procura che contiene espressioni univocamente in- compatibili con l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione avverso quello specifico provvedimento giurisdizionale; −nel caso qui in esame, la procura speciale fa esplicito riferimento ad un’altra pronuncia della Corte d’appello di Lecce, resa in data diversa e in una differente causa, sicché la stessa è certamente priva del requisito di specialità; −di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile; −da tale pronuncia deriva la condanna del ricorrente a rifondere al l a controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate – secondo i parametri normativi– nella misura indicata nel dispositivo; −poiché la Corte non ha definito «il giudizio in conformità alla proposta » ex art. 380-bisc.p.c. (che aveva individuato altre e diverse ragioni di inam- missibilità), non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- renteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stes
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