CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per vari episodi di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della revoca del teste Tartufoli, è inammissibile sotto vari profili: - è stata tardivamente proposta poiché la revoca è stata disposta in udienza alla presenza della difesa, la quale, avendovi assistito, aveva l'onere di sollevare immediatamente l'eccezione ex art. 182 comma 2, cod. proc. pen.; - non specifica la decisività della prova; Ritenuto che gli ulteriori tre motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione, pagg. 6 e 7 sulla idoneità della minaccia a incutere timore nella persona offesa e sulla esclusione della provocazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso