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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00477/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14466/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 691, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso , giusta procura speciale in atti, dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] FACTORING -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2468/2023,depositata il giorno 12/12/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi exart. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola parte controricorrente costituitasi , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14466/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in R oma, alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 691, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso , giusta procura speciale in atti, dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] FACTORING -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2468/2023,depositata il giorno 12/12/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi exart. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola parte controricorrente costituitasi , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,8